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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5100/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5100/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1980, residente in [...]1 ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via Salita Santa Caterina 3/5 presso e nello studio degli Avv.ti TUBARCHI
IA (C.F. ) e NE IN (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]1 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via
Salita Santa Caterina 3/5 presso e nello studio dell'Avv. BODRATO CRISTIANA (C.F.
) che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/10/2025
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore
(C.F. ) nato a [...]_1 C.F._5
(GE) in data 12/08/2021, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1980
E
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
19/08/1982
“1) Il minore nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con i quali trascorrerà tempi di frequentazione paritetici. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. In coerenza di quanto sopra le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra di essi per tutte le questioni attinenti il figlio minore non coinvolgendolo nelle problematiche che dovessero tra di essi insorgere. I genitori si impegnano, in quanto figure genitoriali di a rispettarsi e Per_1 valorizzarsi reciprocamente e a preservare agli occhi del minore entrambi le figure genitoriali.
2) Il minore trascorrerà a settimane alternate quattro giorni consecutivi (comprensivi di pernottamenti) con un genitore e tre giorni consecutivi (comprensivi di pernottamenti) con l'altro, cosicché trascorrerà alternativamente sette giorni consecutivi con ciascun genitore. Esemplificando, nell'arco di quattro settimane, la frequentazione di con ciascun genitore sarà regolata secondo il seguente Per_1 schema:
- 1° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con la madre e i successivi tre giorni consecutivi con il padre
- 2° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con il padre e i successivi tre giorni consecutivi con la madre
- 3° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con la madre e i successivi tre giorni consecutivi con il padre
- 4° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con il padre e i successivi tre giorni consecutivi con la madre e così via, mantenendo il criterio dell'alternanza settimanale.
Le parti concordano che il figlio pur traferendosi a settimane alternate presso la Per_1 residenza di ciascun genitore come sopra indicato, conserverà la propria residenza anagrafica presso la madre in Genova alla Via Laviosa 8 /1.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Per quanto riguarda le Festività Natalizie trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1 giorno 24 dicembre (comprensivo di pernottamento) con il padre, il giorno 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre sera e sino al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre all'Epifania con la madre. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse da ad anni alterni con i genitori così come i compleanni. Per_1
4) I genitori potranno trascorrere la settimana bianca o un periodo anche inferiore con il figlio ad anni alterni. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore entro i primi 5 giorni del mese precedente
5) I ponti e le festività infrannuali comprensivi dei pernottamenti verranno alternati tra i genitori.
6) Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con Per_1 ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
7) In generale, genitori faranno il possibile (compatibilmente con i propri turni di lavoro) affinché i periodi di permanenza di con la madre coincidano con quelli Per_1 che la stessa trascorrerà con le altre due figlie minori.
8) In ogni caso le parti concordano che, qualora si rechino per periodi di vacanza estivi e invernali fuori Genova con il minore, avranno l'obbligo di avvisarsi reciprocamente indicando il luogo di soggiorno con almeno sette giorni di anticipo, ad eccezione del luogo in cui verrà trascorsa la settimana bianca di cui sopra che verrà comunicato entro i primi cinque giorni del mese precedente;
9) Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra i genitori, i quali si impegnano sin d'ora a revisionare il suddetto regime qualora esso risulti incompatibile con le future esigenze e gli impegni, anche scolastici, del minore, garantendo in ogni caso uguali tempi di frequentazione di ciascun genitore con il figlio.
10) Le parti si impegnano a consegnare all'altro il documento di identità, la documentazione sanitaria, il materiale scolastico e quant'altro necessario alla continuità quotidiana del bambino durante i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore.
11) Per quanto concerne i periodi di villeggiatura estivi ed invernali ciascun genitore sosterrà integralmente le spese del soggiorno (viaggio, vitto, pernottamento, corsi sportivi e ricreativi) del figlio che avrà con sé.
12) I Signori e Adesso concordano che ciascun genitore Parte_1 Pt_2 provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del minore alla luce dei tempi di frequentazione paritetici che ciascuno trascorre con il figlio.
13) Il signor si impegna esclusivamente per due anni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente verbale a corrispondere integralmente la spesa della mensa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scolastica del minore. Decorso detto periodo le parti concordano che la spesa mensa verrà corrisposta al 50% da ciascuna delle parti.
14) Le spese straordinarie relative alla figlio , per la cui individuazione si Per_1 rimanda al documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno esclusa la voce “mensa scolastica” che dovrà essere corrisposta dalle parti così come statuito al precedente punto n. 13). I costi relativi all'abbigliamento extra rispetto alla “dotazione ordinaria” (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, abbigliamento sportivo specifico, giacche e/o cappotti invernali, calzature tecniche) verranno preventivamente concordati tra i genitori e saranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori secondo i criteri indicati nel predetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, al quale si rimanda e in ogni caso documentate (compresa la mensa scolastica) e i relativi rimborsi dovranno essere corrisposti al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dal giorno della richiesta via email con allegata la relativa documentazione giustificativa.
15) Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Signora
. Parte_2
16) I Signori e si concedono, sin d'ora, reciproco Parte_1 Parte_2 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità del figlio minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto.
17) I Signori e Adesso dichiarano di avere già risolto i reciproci ulteriori Pt_1 rapporti economici e patrimoniali e, con l'adempimento di quanto convenuto in forza del presente accordo, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. Spese processuali interamente compensate”.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5100/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1980, residente in [...]1 ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via Salita Santa Caterina 3/5 presso e nello studio degli Avv.ti TUBARCHI
IA (C.F. ) e NE IN (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]1 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via
Salita Santa Caterina 3/5 presso e nello studio dell'Avv. BODRATO CRISTIANA (C.F.
) che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/10/2025
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore
(C.F. ) nato a [...]_1 C.F._5
(GE) in data 12/08/2021, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1980
E
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
19/08/1982
“1) Il minore nato a [...] il [...] sarà affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con i quali trascorrerà tempi di frequentazione paritetici. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. In coerenza di quanto sopra le parti s'impegnano a mantenere un dialogo diretto tra di essi per tutte le questioni attinenti il figlio minore non coinvolgendolo nelle problematiche che dovessero tra di essi insorgere. I genitori si impegnano, in quanto figure genitoriali di a rispettarsi e Per_1 valorizzarsi reciprocamente e a preservare agli occhi del minore entrambi le figure genitoriali.
2) Il minore trascorrerà a settimane alternate quattro giorni consecutivi (comprensivi di pernottamenti) con un genitore e tre giorni consecutivi (comprensivi di pernottamenti) con l'altro, cosicché trascorrerà alternativamente sette giorni consecutivi con ciascun genitore. Esemplificando, nell'arco di quattro settimane, la frequentazione di con ciascun genitore sarà regolata secondo il seguente Per_1 schema:
- 1° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con la madre e i successivi tre giorni consecutivi con il padre
- 2° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con il padre e i successivi tre giorni consecutivi con la madre
- 3° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con la madre e i successivi tre giorni consecutivi con il padre
- 4° settimana: i primi quattro giorni consecutivi della settimana con il padre e i successivi tre giorni consecutivi con la madre e così via, mantenendo il criterio dell'alternanza settimanale.
Le parti concordano che il figlio pur traferendosi a settimane alternate presso la Per_1 residenza di ciascun genitore come sopra indicato, conserverà la propria residenza anagrafica presso la madre in Genova alla Via Laviosa 8 /1.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3) Per quanto riguarda le Festività Natalizie trascorrerà, ad anni alterni, il Per_1 giorno 24 dicembre (comprensivo di pernottamento) con il padre, il giorno 25 dicembre con la madre e dal 25 dicembre sera e sino al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre all'Epifania con la madre. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse da ad anni alterni con i genitori così come i compleanni. Per_1
4) I genitori potranno trascorrere la settimana bianca o un periodo anche inferiore con il figlio ad anni alterni. Tale periodo verrà comunicato all'altro genitore entro i primi 5 giorni del mese precedente
5) I ponti e le festività infrannuali comprensivi dei pernottamenti verranno alternati tra i genitori.
6) Durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con Per_1 ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
7) In generale, genitori faranno il possibile (compatibilmente con i propri turni di lavoro) affinché i periodi di permanenza di con la madre coincidano con quelli Per_1 che la stessa trascorrerà con le altre due figlie minori.
8) In ogni caso le parti concordano che, qualora si rechino per periodi di vacanza estivi e invernali fuori Genova con il minore, avranno l'obbligo di avvisarsi reciprocamente indicando il luogo di soggiorno con almeno sette giorni di anticipo, ad eccezione del luogo in cui verrà trascorsa la settimana bianca di cui sopra che verrà comunicato entro i primi cinque giorni del mese precedente;
9) Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra i genitori, i quali si impegnano sin d'ora a revisionare il suddetto regime qualora esso risulti incompatibile con le future esigenze e gli impegni, anche scolastici, del minore, garantendo in ogni caso uguali tempi di frequentazione di ciascun genitore con il figlio.
10) Le parti si impegnano a consegnare all'altro il documento di identità, la documentazione sanitaria, il materiale scolastico e quant'altro necessario alla continuità quotidiana del bambino durante i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore.
11) Per quanto concerne i periodi di villeggiatura estivi ed invernali ciascun genitore sosterrà integralmente le spese del soggiorno (viaggio, vitto, pernottamento, corsi sportivi e ricreativi) del figlio che avrà con sé.
12) I Signori e Adesso concordano che ciascun genitore Parte_1 Pt_2 provvederà in via diretta al mantenimento ordinario del minore alla luce dei tempi di frequentazione paritetici che ciascuno trascorre con il figlio.
13) Il signor si impegna esclusivamente per due anni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente verbale a corrispondere integralmente la spesa della mensa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scolastica del minore. Decorso detto periodo le parti concordano che la spesa mensa verrà corrisposta al 50% da ciascuna delle parti.
14) Le spese straordinarie relative alla figlio , per la cui individuazione si Per_1 rimanda al documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno esclusa la voce “mensa scolastica” che dovrà essere corrisposta dalle parti così come statuito al precedente punto n. 13). I costi relativi all'abbigliamento extra rispetto alla “dotazione ordinaria” (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, abbigliamento sportivo specifico, giacche e/o cappotti invernali, calzature tecniche) verranno preventivamente concordati tra i genitori e saranno sostenuti nella misura del 50% ciascuno. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori secondo i criteri indicati nel predetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, al quale si rimanda e in ogni caso documentate (compresa la mensa scolastica) e i relativi rimborsi dovranno essere corrisposti al genitore che le ha sostenute entro 30 giorni dal giorno della richiesta via email con allegata la relativa documentazione giustificativa.
15) Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Signora
. Parte_2
16) I Signori e si concedono, sin d'ora, reciproco Parte_1 Parte_2 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio e/o rinnovo del documento di identità del figlio minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto.
17) I Signori e Adesso dichiarano di avere già risolto i reciproci ulteriori Pt_1 rapporti economici e patrimoniali e, con l'adempimento di quanto convenuto in forza del presente accordo, dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. Spese processuali interamente compensate”.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5