Art. 4.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare determinato per l'anno finanziario 1965, con l' articolo 33 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' aumentato di lire 3.500.000.
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'Oltremare determinato per l'anno finanziario 1965, con l' articolo 33 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , e' aumentato di lire 3.500.000.