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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1827/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1827/2022 degli affari contenziosi e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Crescenzio n. 20, giusta delega in atti appellante
E
AL E PARTITA IVA N. Controparte_1
, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Francesco Francini ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo via P. Uccello 6, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 24.10.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
476/2022 (RG 442/2022) del Giudice di Pace di Terni con cui era stata rigettata l'opposizione avverso le cartelle nn. 10920110004666782, 10920110009327605, 10920110011738931,
10920120003929843, 10920120004795652, 10920120005047863 e 10920140004596977.
A fondamento dell'appello ha addotto, quale motivo, l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate e sulla notifica delle cartelle esattoriali.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 29.11.2022 chiedendo
“Dichiararsi inammissibile l'appello e, in ogni caso, rigettare l'impugnazione proposta con conseguente conferma in toto della sentenza impugnata. Tutto con vittoria di spese, competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 cpc a favore dell'Avv.
Francesco Francini, antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 19.2.2024, è stata depositata formale rinuncia agli atti del presente procedimento da parte del difensore di parte appellante l'avv. Saverio Cosi. Nel corso dell'udienza del 27.2.2024, quindi, l'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la condanna della parte rinunciante al rimborso delle spese.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 24.10.2024, ascoltate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
Come è stato evidenziato, in data 19.2.2024, parte appellante ha depositato formale rinuncia agli atti e, alla successiva udienza del 27.2.2024, il difensore di parte appellata, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. chiedendo il rimborso delle specie processuali.
In quella stessa sede, il difensore di parte appellata ha dichiarato che si è trattato di un errore, in quanto si voleva depositare solamente una rinuncia al mandato e non una rinuncia agli atti del procedimento. Tale circostanza è stata ribadita anche in sede di memorie conclusionali.
Tuttavia, non è possibile ritenere priva di validità la rinuncia agli atti depositata in data 19.2.2024, in quanto la stessa risulta essere stata ritualmente depositata dal difensore correttamente costituto,
l'avv. Saverio Cosi. Questo in considerazione della circostanza che la procura alle liti allegata all'atto deve ritenersi nulla poiché sottoscritta graficamente dal sig. e digitalmente Parte_1 dall'Avv. Bianchini risultando, tuttavia, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale in quanto documento nativo cartaceo e riprodotto digitalmente tramite scannerizzazione.
Alla luce di questa valutazione, quindi, non è possibile ritenere priva di valore una formale rinuncia agli atti manifestata dal procuratore regolarmente costituito: gli atti successivamente depositati non possono invalidare quanto si è cristallizzato con la rinuncia correttamente acquisita agli atti del presente procedimento. Pertanto, il giudizio deve essere inteso per abbandonato da parte appellante ed occorre dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In questo caso, stante la particolare evoluzione del procedimento, l'estinzione del processo viene dichiarata con sentenza anche in considerazione del fatto che, conformemente all'orientamento della Cassazione, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007,
3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Sul punto, inoltre, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10); nonché, in senso conforme, possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 15 ottobre 2013 n. 6380 in Altalex Newsletter del 12.05.2014 Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre
2007 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 4, I, pag. 1043 in Diritto & Giustizia on line sul sito
“www.dirittoegiustizia.it” -arretrato del 18.01.2008-; Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n.
8219 in Giustizia a Milano 2006, 7 55; Tribunale Torino, 03 dicembre 2005 in Redazione
Giuffrè 2006 su Juris data on line ed in Giuraemilia sul sito www.giuraemilia.it”; Tribunale di
Parma, 17 gennaio 2000 in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525; Tribunale Modena 15 giugno 1999 in Giur. It., 2000, 758; Tribunale Milano, 2 giugno 1997 in Foro it. 1997, I, 3027.
Quanto alle spese di lite, non essendo intervenuto nessun accordo tra le parti, vengono liquidate in dispositivo a carico di parte rinunciante, direttamente a favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc;
in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art 306 cpc;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Parte_1
Francini, procuratore antistatario ex art 93 cpc, che liquida in € 2.900 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 11.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1827/2022 degli affari contenziosi e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Crescenzio n. 20, giusta delega in atti appellante
E
AL E PARTITA IVA N. Controparte_1
, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Francesco Francini ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo via P. Uccello 6, giusta procura in atti appellata
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 24.10.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1
476/2022 (RG 442/2022) del Giudice di Pace di Terni con cui era stata rigettata l'opposizione avverso le cartelle nn. 10920110004666782, 10920110009327605, 10920110011738931,
10920120003929843, 10920120004795652, 10920120005047863 e 10920140004596977.
A fondamento dell'appello ha addotto, quale motivo, l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate e sulla notifica delle cartelle esattoriali.
L'appellata si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 29.11.2022 chiedendo
“Dichiararsi inammissibile l'appello e, in ogni caso, rigettare l'impugnazione proposta con conseguente conferma in toto della sentenza impugnata. Tutto con vittoria di spese, competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 cpc a favore dell'Avv.
Francesco Francini, antistatario”.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 19.2.2024, è stata depositata formale rinuncia agli atti del presente procedimento da parte del difensore di parte appellante l'avv. Saverio Cosi. Nel corso dell'udienza del 27.2.2024, quindi, l'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la condanna della parte rinunciante al rimborso delle spese.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 24.10.2024, ascoltate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha assegnato i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
Come è stato evidenziato, in data 19.2.2024, parte appellante ha depositato formale rinuncia agli atti e, alla successiva udienza del 27.2.2024, il difensore di parte appellata, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. chiedendo il rimborso delle specie processuali.
In quella stessa sede, il difensore di parte appellata ha dichiarato che si è trattato di un errore, in quanto si voleva depositare solamente una rinuncia al mandato e non una rinuncia agli atti del procedimento. Tale circostanza è stata ribadita anche in sede di memorie conclusionali.
Tuttavia, non è possibile ritenere priva di validità la rinuncia agli atti depositata in data 19.2.2024, in quanto la stessa risulta essere stata ritualmente depositata dal difensore correttamente costituto,
l'avv. Saverio Cosi. Questo in considerazione della circostanza che la procura alle liti allegata all'atto deve ritenersi nulla poiché sottoscritta graficamente dal sig. e digitalmente Parte_1 dall'Avv. Bianchini risultando, tuttavia, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale in quanto documento nativo cartaceo e riprodotto digitalmente tramite scannerizzazione.
Alla luce di questa valutazione, quindi, non è possibile ritenere priva di valore una formale rinuncia agli atti manifestata dal procuratore regolarmente costituito: gli atti successivamente depositati non possono invalidare quanto si è cristallizzato con la rinuncia correttamente acquisita agli atti del presente procedimento. Pertanto, il giudizio deve essere inteso per abbandonato da parte appellante ed occorre dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
In questo caso, stante la particolare evoluzione del procedimento, l'estinzione del processo viene dichiarata con sentenza anche in considerazione del fatto che, conformemente all'orientamento della Cassazione, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007,
3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in
Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Sul punto, inoltre, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10); nonché, in senso conforme, possono richiamarsi anche le seguenti pronunce di merito: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 15 ottobre 2013 n. 6380 in Altalex Newsletter del 12.05.2014 Tribunale Torino, Ord. 14 dicembre
2007 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2008, n. 4, I, pag. 1043 in Diritto & Giustizia on line sul sito
“www.dirittoegiustizia.it” -arretrato del 18.01.2008-; Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n.
8219 in Giustizia a Milano 2006, 7 55; Tribunale Torino, 03 dicembre 2005 in Redazione
Giuffrè 2006 su Juris data on line ed in Giuraemilia sul sito www.giuraemilia.it”; Tribunale di
Parma, 17 gennaio 2000 in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525; Tribunale Modena 15 giugno 1999 in Giur. It., 2000, 758; Tribunale Milano, 2 giugno 1997 in Foro it. 1997, I, 3027.
Quanto alle spese di lite, non essendo intervenuto nessun accordo tra le parti, vengono liquidate in dispositivo a carico di parte rinunciante, direttamente a favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc;
in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art 306 cpc;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell'avv. Parte_1
Francini, procuratore antistatario ex art 93 cpc, che liquida in € 2.900 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 11.2.2025 Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone