TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori,
nella causa iscritta al n. 2263/2023 R.G
promossa da
Parte_1
[...]
Avv. Ragusa R.
ATTORI
CONTRO
OP
R.
[...]
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: e hanno Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio e deducendo: Controparte_2 OP
- che, in precedenza il medesimo immobile era stato oggetto di una promessa di vendita tra ed e , _2 Per_1 Parte_1 figlio di;
Parte_1
- che, specificatamente, si impegnava all'acquisto Parte_1 dell'immobile per l'importo di € 250.000,00, di cui la somma pari ad
€10.000,00 veniva versata dal promittente acquirente direttamente tramite assegno bancario, al momento della sottoscrizione della scrittura privata di cui sopra;
- che, contemporaneamente, i proprietari si impegnavano a regolarizzare l'immobile dal punto di vista urbanistico, catastale e planimetrico e a liberarlo da qualsivoglia iscrizione, gravame, privilegio, pregiudizievole
- che le parti si impegnavano a sottoscrivere il preliminare di compravendita entro il 30/9/2017 e alla stipula del rogito notarile entro 30 giorni dalla sottoscrizione del preliminare di cui sopra, termini definiti essenziali;
- che, a causa delle inadempienze dei proprietari circa l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile e circa il mancato conseguimento della conformità urbanistica, le parti stipulavano plurime scritture private di proroga dei termini per la sottoscrizione del preliminare di vendita e del successivo rogito;
- che, nonostante i numerosi solleciti del , i promittenti Parte_1 venditori non erano in grado di rispettare neppure l'ultimo termine previsto, stante il permanere di gravi irregolarità urbanistiche ed edilizie;
- che, per regolarizzare l'immissione nel possesso dell'immobile de quo della famiglia , veniva stipulato tra l'attore Parte_1 Parte_1
e i convenuti un contratto di locazione avente carattere
[...] provvisorio, in attesa che la proprietà provvedesse a regolarizzare le problematiche di carattere urbanistico;
- che, dal 2017 ad oggi, i si sono trovati a dover affrontare Parte_1 ingenti spese di manutenzione straordinaria per lavori urgenti e improcrastinabili, il cui pagamento spetta solo al locatore per disposizione inderogabile di legge;
- che le opere di manutenzione già realizzate sono indicate con i relativi costi nel computo metrico redatto dall'Ing. Arch. ed Persona_2 ammontano ad un totale di € 54.463,06;
- che, nel febbraio del 2021 decedeva la SI.ra ; Per_1 - che, nonostante il lasso di tempo trascorso, ad oggi non è ancora stata aperta la successione e, pertanto, è presumibile che l'immobile sia nella proprietà dei fratelli e figli legittimi della Controparte_2 P_
. Per_1
Parte attrice ha concluso chiedendo: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, reiectis contrariis, accertare e dichiarare che i convenuti e Controparte_2
sono debitori nei confronti del SI. OP Parte_1 della somma di €. 10.000,00 versata al momento della sottoscrizione della promessa di vendita datata 13.07.2017 dal medesimo e nei confronti di
della somma di €. 54.463,06 a titolo di rimborso spese Parte_1 sostenute per le opere urgenti eseguite in favore dell'immobile di proprietà
sito in Bolano, Via Piccarda n. 4 e conseguentemente condannare _2
e , in solido tra loro, al versamento in favore Controparte_2 OP di della somma di €. 10.000,00 e al versamento in favore Parte_1 di della somma di €. 54.463,06 o nella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Con gli interessi legali dal dì della domanda al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Si è costituita chiedendo di accertare il proprio difetto di OP legittimazione passiva avendo essa rinunciato all'eredità della madre
. Parte_2
– a seguito di rinnovo della citazione nei suoi confronti - è Controparte_2 rimasto contumace.
In limine litis, parte attrice ha formalizzato a verbale la rinuncia alla domanda nei confronti della convenuta . OP
Il Procuratore di ha preso atto della rinuncia rilevando che OP detta rinuncia non è stata accompagnata dall'offerta delle spese di lite;
ha chiesto pronunciarsi il rigetto della domanda proposta nei confronti di P_ con il riconoscimento delle spese di lite.
[...]
E' documentato che ha rinunciato all'eredità della madre OP
con dichiarazione resa dinanzi al Notaio in data Parte_2
14/2/2022; ne consegue che la domanda proposta da parte attrice non poteva essere proposta nei suoi confronti in quanto avente come petitum il pagamento di un dedotto debito di , debito che, se accertato, non Parte_2 si è trasmesso “iure hereditatis, pro quota, a in quanto la OP predetta non è erede di . Parte_2
La rinuncia alla domanda formalizzata da parte attrice nei confronti di P_
è rinuncia all'azione; da essa consegue la cessazione della materia
[...] del contendere (in relazione solo a quel rapporto processuale) e la liquidazione delle spese di lite in favore di (da ragguagliarsi alla quota OP di debito astrattamente ad essa riferibile); infatti, il presente giudizio è stato intrapreso dagli attori allorchè già era intervenuta la sopra indicata rinuncia all'eredità; con la ordinaria diligenza, ovvero semplicemente accedendo al Registro delle Successioni presso il Tribunale (registro pubblico consultabile da chiunque senza bisogno di fornire motivazioni della richiesta) avrebbero ottenuto tutte le informazioni sulla situazione in essere;
in particolare, parte attrice sarebbe venuto a conoscenza della rinuncia di alla OP eredità sia del padre, deceduto il 04.11.2013, che della Persona_3 madre, deceduta il 14.11.2020, come si evince dagli Persona_1 atti notarili prodotti e conseguente rinuncia all'eredità di e Persona_3
effettuata anche dalla figlia di , Persona_1 OP
. Persona_4
La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza perché prosegua nei confronti del convenuto . Controparte_2
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, pronunciando nel rapporto processuale tra attori e così OP decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al rapporto processuale tra gli attori e , rapporto processuale che si OP estingue. condanna e a rifondere alla Parte_1 Parte_1 convenuta le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per OP compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
La Spezia, 30/1/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori