Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 10897
CASS
Sentenza 21 novembre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2), e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 10897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10897
    Data del deposito : 21 novembre 2023

    Testo completo