Art. 23.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' sostituito dai seguenti:
"Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.
Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' sostituito dai seguenti:
"Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.
Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ".