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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 951/2023
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: scioglimento del
- Dr. Nicola Sinisi - Presidente rel. matrimonio
- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice
- Dr. Andrea Fiaschi - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.Samuela Frigeri ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Parma, strada Mazzini n.2 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso dall'avv.Sergio A. Ghiretti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma, b.go S.Brigida n.1, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE -
- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO Causa civile di scioglimento del matrimonio iscritta al n.951/23 R.g. e posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 29 novembre 2023, Per la ricorrente: pagina 1 di 3 “Voglia il Tribunale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e chiede emissione di sentenza parziale ordinare all'Ufficiale dello stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza per il resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare sciolto il matrimonio a suo tempo contratto con rito civile tra i signori e Controparte_1 [...]
, con ogni conseguente pronuncia, nulla oppone alla sentenza parziale Parte_1
Per il P.M.: “Precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il l'1 marzo 2023, ha chiesto pronunciare lo Parte_2 scioglimento del matrimonio da lei contratto con in data 11 aprile Controparte_1
2005 in Langhirano (Pr). Premesso che dall'unione coniugale è nato il figlio ora sedicenne, la Persona_1 ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, che mparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale da oltre tre anni e la separazione era stata pronunciata con sentenza parziale emessa il 5.04.2013 ed era ormai cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Comparsi i coniugi innanzi il Presidente del Tribunale, senza adozione di provvedimenti urgenti, veniva nominato il giudice istruttore. Depositate le memorie integrative la all'udienza del 29 novembre scorso ha Pt_1 chiesto pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda scioglimento, rimettendo la causa in istruttoria per le altre domande;
la difesa resistente si è associata. Ai sensi dell'art.4, comma dodicesimo, L.898/1970 (come sostituito, da ultimo, dall'art.2, comma 3-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, c.d.decreto competitività) nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò chiarito, dagli atti processuali e dalle loro concordi affermazioni è emerso che i coniugi vivono separati ormai da oltre tre anni, conducendo vite affatto indipendenti ed autonome. Risultando così verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo orami trascorso dalla separazione, il dichiarato intento di entrambi i coniugi di non riconciliarsi e il complessivo tenore delle rispettive difese convincono il tribunale che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
pagina 2 di 3 Deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La causa deve proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria. Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Langhirano (Pr) l'11 aprile 2005 da e e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Langhirano per l'anno
2005 al n.8 parte I;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Langhirano (Pr) di provvedere all'annotazione della sentenza c) dichiara che la sig.ra perde il cognome del marito che aveva aggiunto Pt_1
al proprio a seguito del matrimonio d) dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione in merito alle ulteriori domande formulate dalle parti;
d) rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Parma, il 2 gennaio 2024
Il Presidente est.
(dott. Nicola Sinisi)
pagina 3 di 3
CONTENZ. N. _______________
CRONOL. N. _______________ N. ___________ Sent.
REPERT. N. _______________
COMUNICAZ.N. _______________
DEP. MINUTA _______________
P.M. ________________________
REPUBBLICA ITALIANA
Esente da bollo L.488/99
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta dai OGGETTO: sottonotati magistrati: scioglimento del
- Dr. Nicola Sinisi - Presidente rel. matrimonio
- Dr. Simone Medioli Devoto - Giudice
- Dr. Andrea Fiaschi - Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.Samuela Frigeri ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Parma, strada Mazzini n.2 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
c o n t r o
rappresentato e difeso dall'avv.Sergio A. Ghiretti ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma, b.go S.Brigida n.1, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione
- RESISTENTE -
- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO Causa civile di scioglimento del matrimonio iscritta al n.951/23 R.g. e posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 29 novembre 2023, Per la ricorrente: pagina 1 di 3 “Voglia il Tribunale: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e chiede emissione di sentenza parziale ordinare all'Ufficiale dello stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza per il resistente
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare sciolto il matrimonio a suo tempo contratto con rito civile tra i signori e Controparte_1 [...]
, con ogni conseguente pronuncia, nulla oppone alla sentenza parziale Parte_1
Per il P.M.: “Precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il l'1 marzo 2023, ha chiesto pronunciare lo Parte_2 scioglimento del matrimonio da lei contratto con in data 11 aprile Controparte_1
2005 in Langhirano (Pr). Premesso che dall'unione coniugale è nato il figlio ora sedicenne, la Persona_1 ricorrente deduceva, a sostegno della domanda, che mparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale da oltre tre anni e la separazione era stata pronunciata con sentenza parziale emessa il 5.04.2013 ed era ormai cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Comparsi i coniugi innanzi il Presidente del Tribunale, senza adozione di provvedimenti urgenti, veniva nominato il giudice istruttore. Depositate le memorie integrative la all'udienza del 29 novembre scorso ha Pt_1 chiesto pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda scioglimento, rimettendo la causa in istruttoria per le altre domande;
la difesa resistente si è associata. Ai sensi dell'art.4, comma dodicesimo, L.898/1970 (come sostituito, da ultimo, dall'art.2, comma 3-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, c.d.decreto competitività) nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò chiarito, dagli atti processuali e dalle loro concordi affermazioni è emerso che i coniugi vivono separati ormai da oltre tre anni, conducendo vite affatto indipendenti ed autonome. Risultando così verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, il collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo orami trascorso dalla separazione, il dichiarato intento di entrambi i coniugi di non riconciliarsi e il complessivo tenore delle rispettive difese convincono il tribunale che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
pagina 2 di 3 Deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. La causa deve proseguire per le ulteriori domande proposte, per le quali, ai sensi dell'art. 279 c.p.c. con separata ordinanza si dispone la rimessione in fase istruttoria. Le spese di causa saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Langhirano (Pr) l'11 aprile 2005 da e e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Langhirano per l'anno
2005 al n.8 parte I;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Langhirano (Pr) di provvedere all'annotazione della sentenza c) dichiara che la sig.ra perde il cognome del marito che aveva aggiunto Pt_1
al proprio a seguito del matrimonio d) dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore istruzione in merito alle ulteriori domande formulate dalle parti;
d) rinvia alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Parma, il 2 gennaio 2024
Il Presidente est.
(dott. Nicola Sinisi)
pagina 3 di 3