Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2019, proposto da
AN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota datata 17 giugno 2019, con la quale il Comune di Terracina ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato con l’istanza presentata dal ricorrente in data 29 gennaio 2018, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6803/I e reiterata con successiva istanza prot. 30896/I del 31 maggio 2019;
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa SA TA ST MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il ricorrente, in qualità di socio della Società “Il Girasole Snc Di NO NA & C.", esercente l'attività Turistico Ricettiva denominata "Hotel Girasole", sita al Km. 106+200 della Via Pontina, in data 29 gennaio 2018 ha presentato al Comune di Terracina istanza rivolta ad ottenere l'alienazione e sdemanializzazione - con mutamento di destinazione di un relitto di terreno civico sito in Via Pontina, Km. 106+200, riportato in catasto al Foglio 197, particella 314, confinante con la proprietà dell'Hotel Girasole, con la via Pontina e con altra proprietà, destinato dal P.R.G. a "Zona di Rispetto Stradale".
A suffragio della propria istanza il ricorrente ha dichiarato di essere possessore ultraventennale e prima di lui, i propri genitori, dell’area di cui ha chiesto la sdemanializzazione , consistente in “un relitto di terreno appartenente al demanio civico del Comune di Terracina, in quanto relitto di ex Opera Nazionale Combattenti attualmente occupato ed utilizzato …….come area per accesso carraie e pedonale al piano seminterrato dell'Hotel Girasole e con presenza di pozzetto fiscale AcquaLatina a servizio dello stesso Hotel Girasole” (vedasi istanza del 29 gennaio 2018, sub 2 produzione di parte ricorrente),
2. Con nota del 14 aprile 2018 il Comune di Terracina ha comunicato al ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis l. 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rendendolo edotto che entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta nota avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni e che decorso il superiore termine in mancanza di deduzioni, si sarebbe proceduto “al rigetto definitivo dell’istanza, senza ulteriore avviso” .
In dettaglio, nel preavviso di diniego il Comune ha rappresentato che il procedimento avviato con la richiesta di alienazione formulata dal ricorrente non poteva avere esito positivo per le seguenti motivazioni: “1 . non viene in nessun modo dimostrato il dichiarato e continuato possesso del terreno in questione; 2. il terreno risulta ricompreso nella fascia di rispetto dell'attuale strada Regionale Pontina e la sua alienazione potrebbe pregiudicare futuri interventi interessanti la stessa; 3. il terreno risulta posto all'ingresso di un'esistente strada interna al comprensorio che serve altre proprietà (i cui titolari sono, nella fattispecie, controinteressati all'istanza in questione) che dall'alienazione potrebbero subire disagi per effetto del non libero uso di detto terreno”.
Senza aver dato riscontro alla superiore nota comunale e senza aver fornito alcun chiarimento sulle perplessità manifestate dall’Ente nel preavviso di diniego in relazione all’accoglibilità dell’istanza presentata dal ricorrente il 29 gennaio 2018, il signor NO in data 31 maggio 2019 ha formulato una nuova istanza, con la quale ha sostanzialmente reiterato la domanda già presentata, riproducendone pedissequamente il contenuto, senza apportare alcun elemento di novità che potesse superare le ragioni che avevano indotto l’Ente a ritenere non meritevole di accoglimento l’istanza già presentata dal ricorrente in data 29 gennaio 2018.
3. Con il provvedimento impugnato, adottato il 17 giugno 2019, il Comune di Terracina ha comunicato al ricorrente l’archiviazione dell’istanza del 29 gennaio 2018, reiterata il 31 maggio 2019, per le motivazioni già rappresentate nel preavviso di diniego del 17 aprile 2018, da intendersi formalmente richiamato.
4. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto il presente ricorso, articolato in due motivi, così rubricati: I. Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis legge 241/90 come succ. modificato e integrato dalla legge 15.02.2005; violazione degli artt.li 7-8 della legge 241/90; II -Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di motivazione.
5. Il Comune di Terracina, nonostante ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato nel suo complesso.
Si esaminano congiuntamene i motivi di ricorso proposti dal ricorrente, entrambi afferenti a ritenute violazioni di natura formale del provvedimento impugnato.
8. Non è condivisibile la censura formulata dal ricorrente relativa alla violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e 8 l. 1990 n. 241, per non essere stato il provvedimento impugnato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Sul punto il Collegio richiama il principio consolidato secondo il quale “la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 241/1990 non è dovuta nel caso dei procedimenti che iniziano a istanza di parte in quanto l'interessato è già a conoscenza dell'avvio del procedimento, avendolo egli stesso provocato ed essendo, pertanto, assicurata la sua partecipazione procedimentale2 (cfr. ex plurimis, TAR Perugia, 2 dicembre 2022 n. 889; C.G.A. Sicilia, 1 aprile 2020 n. 234; TAR Firenze, 3 agosto 2015 n. 1153) .
8. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il contraddittorio procedimentale viene assicurato dall’amministrazione mediante la tempestiva comunicazione, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, da inviarsi al privato prima di un eventuale diniego, secondo la previsione normativa di cui all’art. 10 bis.
Nella fattispecie l’amministrazione comunale ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con la nota comunale del 17 aprile 2018. Con la predetta nota il Comune ha altresì “ dato avviso che con separato atto si sarebbe proceduto, non prima del termine previsto dall'art.10bis della L.241/90 e ss.mm.ii (dieci giorni dal ricevimento della stessa) al formale rigetto dell'istanza presentata, significando che entro tale termine l'interessata società poteva presentare per iscritto le proprie osservazioni al riguardo eventualmente corredate da documenti, significando che in mancanza di riscontro si [sarebbe] proced [uto] al rigetto definitivo dell'istanza senza ulteriore avviso”. Il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione il preavviso di diniego, regolarmente comunicato dall’Ente.
Infatti il ricorrente, senza aver presentato osservazioni nel termine di legge, il 31 maggio 2019 ha reiterato pedissequamente l’istanza del 29 gennaio 2018, senza aggiungere alcun elemento di novità né testuale né documentale rispetto alla precedente istanza. In sintesi il ricorrente si è limitato a ripresentare la medesima istanza, di identico tenore e contenuto.
Anche il Comune nella motivazione della nota impugnata ha “ dato atto che in data 31/05/2019 prot. n. 30896 il sig. NO AN come sopra generalizzato ha reiterato pedissequamente l'originaria istanza prot.6803/I del 29/01/2019, non fornendo ulteriori elementi di valutazione rispetto all'originario procedimento instaurato, elementi necessari ed atti a chiarire le perplessità evidenziate dal Settore con l'originaria nota prot. n. 25388/U del 17/04/2018 relativa al preavviso di rigetto dell'istanza, dimostrando, rispetto ai termini previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e succ. mm. ii., un prolungato ed immotivato disinteresse rispetto all'originario procedimento instaurato con la richiesta presentata in data 29/01/2018, prot. 6803/I e reiterata con l'istanza prot. 30896 del 31/05/2019 .
Il ricorrente, come giustamente evidenziato dal Comune, ha mostrato evidente disinteresse all’esito del procedimento avviato con la richiesta di alienazione dallo stesso presentata. Ciò emerge non solo dal mancato riscontro alla comunicazione delle ragioni ostative dell’accoglimento dell’istanza rappresentate dal Comune nel preavviso di diniego del 17 aprile 2018, ma anche dall’ulteriore circostanza che l’istanza del 31 maggio 2019 non è altro che la reiterazione di quella già presentata il 29 gennaio 2018. Sorprende, quindi, la censura formulata dal ricorrente, secondo cui il Comune non avrebbe adeguatamente dato conto, nel provvedimento impugnato, delle ragioni del diniego “ non affermando sul punto alcuna specifica motivazione sulle allegazioni documentali ex novo prodotte reiterando semplicemente la precedente motivazione già del tutto contraddittoria” . Invero il Comune, dinnanzi al contegno del ricorrente a fronte della comunicazione del preavviso di diniego e in conseguenza della pedissequa reiterazione dell’istanza già presentata, recante le già comunicate criticità, non poteva far altro che disporre il diniego dell’istanza, per le motivazioni già indicate nel preavviso di diniego, non contrastate dal ricorrente in fase di contraddittorio procedimentale.
Né il ricorrente ha colmato in sede processuale le criticità dell’istanza in questione, riscontrate dall’amministrazione nella fase procedimentale. Infatti in ricorso il ricorrente non ha fornito al collegio alcuna argomentazione valida a inficiare l’operato dell’amministrazione comunale, limitandosi ad affermazioni apodittiche e tautologiche, sganciate da qualsiasi riscontro fattuale e probatorio.
Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta supportato da adeguata motivazione.
Infatti il Comune richiamando il preavviso di diniego del 17 aprile 2018, ha posto a fondamento del provvedimento di archiviazione impugnato le seguenti ragioni, già indicate nel predetto preavviso: 1. non viene in nessun modo dimostrato il dichiarato e continuato possesso del terreno in questione; 2. il terreno risulta ricompreso nella fascia di rispetto dell'attuale strada Regionale Pontina e la sua alienazione potrebbe pregiudicare futuri interventi interessanti la stessa; 3. il terreno risulta posto all'ingresso di un'esistente strada interna al comprensorio che serve altre proprietà (i cui titolari sono, nella fattispecie, controinteressati all'istanza in questione) che dall'alienazione potrebbero subire disagi per effetto del non libero uso di detto terreno.
Il ricorrente non ha fornito né in sede procedimentale né in sede processuale alcuna argomentazione idonea a superare le suindicate ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza dallo stesso presentata all’amministrazione comunale.
9. Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va respinto.
10. Nulla per le spese, non essendo il Comune vittorioso costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NT, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
SA TA ST MB, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| SA TA ST MB | IC NT |
IL SEGRETARIO