Versione
11 aprile 1998
11 aprile 1998
Art. 5. Conservazione di somme in bilancio 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, e 4 ottobre 1994, n. 579 , non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
Note all' art. 5:
- La legge n. 212 del 1992 reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
- La legge n. 388 del 1993 , reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana nell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'avvocato di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".
- La legge n. 579 del 1994 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993".
2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1997, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1997, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1998.
Note all' art. 5:
- La legge n. 212 del 1992 reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
- La legge n. 388 del 1993 , reca: "Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana nell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'avvocato di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990".
- La legge n. 579 del 1994 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993".
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 5 luglio 2006 · 0.70345414
Interessante questione di diritto industriale e diritto doganale pervenuta all'attenzione della Corte di Giustizia comunitaria. Il caso riassunto dall'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni è il seguente: Diesel SpA è titolare del marchio DIESEL per i prodotti che rientrano nella classe 25, «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», protetto in particolare in Germania. La Montex Holdings Ltd commercia pantaloni jeans con la denominazione DIESEL in Irlanda, dove il marchio di cui è titolare la Diesel non gode di alcuna tutela. In particolare, la Montex fabbrica pantaloni jeans esportando le singole componenti, ivi compresi i segni distintivi, mediante trasporto doganale …
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Giurisprudenza • 12
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