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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2013 REG.RIC.
Pubblicato il 23/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00567/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Buonassisi, Valentina Lo
Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio Avv. Ester Cioccolanti in Ancona, via Leopardi 2;
contro
Ministero dell'Interno, Prefetto di -OMISSIS- -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55;
per l'annullamento N. 00567/2013 REG.RIC.
a) del decreto Prot. n-OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il cambiamento del nome da "-OMISSIS-" a "-OMISSIS-";
b) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di -
OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato al Prefetto della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n.
54/2012, per ottenere l cambiamento del proprio nome da "-OMISSIS-" ad "-
OMISSIS-". La motivazione principale addotta dalla ricorrente è riferita alla dichiarata necessità di evitare disagi, incomprensioni ed imbarazzi derivanti dall'utilizzo di due nomi: "-OMISSIS-", con cui è stata identificata sin dall'infanzia,
e "-OMISSIS-", utilizzato esclusivamente per scopi amministrativi.
All'istanza è stata allegata la documentazione necessaria, tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative allo stato di famiglia e alla residenza, nonché il parere favorevole del coniuge. Inoltre, la ricorrente ha richiamato la sentenza della
Suprema Corte n. 20385/2012, che ha riconosciuto il nome "-OMISSIS-" come non esclusivamente maschile, ma attribuibile anche a persone di sesso femminile.
In data 31 gennaio 2013, la Prefettura di -OMISSIS- ha comunicato l'avvio del procedimento. Successivamente, in data 25 marzo 2013, ha notificato alla ricorrente N. 00567/2013 REG.RIC.
un preavviso di rigetto, motivando che il cambiamento del nome, considerato elemento fondante dell'identità personale, riveste carattere eccezionale e può essere ammesso solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e solide motivazioni.
La ricorrente ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto in data 26 aprile 2013, ribadendo le motivazioni della propria istanza e fornendo ulteriori elementi a supporto.
Tuttavia, in data 10 giugno 2013, la Prefettura ha notificato il decreto definitivo di rigetto, impugnato in questa sede.
A sostegno del gravame sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R.
n. 54/2012: la ricorrente sostiene che la normativa non prevede alcuna limitazione al cambiamento del nome, a differenza di quanto accade per il cognome.
- Violazione dell'art. 6 c.c. e dell'art. 22 della Costituzione: il diritto al nome costituisce un diritto assoluto della persona, tutelato sia dal codice civile che dalla
Costituzione.
- Violazione dell'art. 3 e dell'art. 1 della legge n. 241/1990: viene lamentata la carenza di motivazione del provvedimento di rigetto, che non avrebbe tenuto conto delle ragioni esposte nella propria istanza.
- Eccesso di potere: la ricorrente ritiene che il provvedimento sia viziato da illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In particolare, hanno richiamato la circolare ministeriale n. 14/2012, che sottolinea la discrezionalità dell'amministrazione nel valutare le istanze di cambiamento del nome e la necessità di indicare ragioni oggettivamente rilevanti e supportate da adeguata documentazione. N. 00567/2013 REG.RIC.
Hanno inoltre sostenuto che il nome "-OMISSIS-" non possa essere considerato desueto, ridicolo o vergognoso e che il cambiamento richiesto dalla ricorrente determinerebbe un vulnus alla funzione pubblicistica del nome, inteso come elemento di identificazione personale.
All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve essere, invero, osservato che la normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 54/2012, non prevede limitazioni tassative al cambiamento del nome, richiedendo unicamente che l'istante esponga le ragioni a fondamento della richiesta.
La discrezionalità dell'amministrazione, pur sussistente, deve essere, del resto, esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della tutela del diritto al nome, garantito dagli artt. 6 c.c. e 22 della
Costituzione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito una motivazione dettagliata e articolata a sostegno della propria istanza, evidenziando il carattere consolidato dell'uso sociale del nome "-OMISSIS-" e i disagi derivanti dall'utilizzo del nome "-OMISSIS-" nei rapporti personali, sociali e professionali.
Tali ragioni, di natura sia soggettiva che oggettiva, sono state del tutto ignorate dalla
Prefettura, che ha opposto un generico richiamo all'interesse pubblico alla stabilità del nome, senza però fornire alcuna motivazione concreta e specifica, cioè riferibile alla particolare situazione esaminata nel concreto.
D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il diniego di un'istanza di cambiamento del nome deve essere motivato in modo adeguato e non può basarsi su ragioni generiche o astratte. N. 00567/2013 REG.RIC.
In particolare, è stato da tempo chiarito che il diniego prefettizio è illegittimo se non fondato su specifiche e concrete esigenze di interesse pubblico, e che la tutela dell'identità personale prevale su un generico richiamo alla discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422).
Come, infatti, osservato dal Consiglio di Stato – “fermo l'indirizzo consolidato per cui la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome ha natura di interesse legittimo, e la P.A. dispone del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462), tenuto conto che - a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere morale - esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua stabile identificazione nel corso del tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre
2013, n. 5021; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Id., sez. IV, 27 aprile 2004, n.
2752) - a fronte di deduzioni precise dell'istante che rivendichi la tutela della propria identità personale anche mediante l'attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, l'Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento dell'istanza” (da ultimo, Cons. Stato, Sez.
III, 27 maggio 2025, n. 4578).
Alla luce di tale consolidato quadro di principio, si deve considerare che, nel caso in esame, il cambiamento del nome richiesto dalla ricorrente non pare comportare effettivi rischi per l'identificazione della persona (la quale, a ben vedere, viene identificata in seno alla comunità di appartenenza con il nome “-OMISSIS-”) né sembra collidere con alcun profilo di pubblico interesse. Sotto quest'ultimo aspetto, basti osservare come il nome "-OMISSIS-" sia già da tempo utilizzato per designare entrambi i generi e non presenta alcuna ambiguità o inadeguatezza.
Inoltre, non sono stati indicati né dimostrati conflitti con situazioni giuridiche facenti capo a terzi (sussistendo, peraltro, il pieno assenso del coniuge) o esigenze ulteriori che giustifichino il diniego. N. 00567/2013 REG.RIC.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento di rigetto appia viziato sotto il profilo motivazionale e vada annullato, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi sulla base dei principi sopra enunciati.
Per quanto precede, il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese devono essere compensate in ragione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola AR, Presidente, Estensore
LE BA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario N. 00567/2013 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 23/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00567/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Buonassisi, Valentina Lo
Bartolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio Avv. Ester Cioccolanti in Ancona, via Leopardi 2;
contro
Ministero dell'Interno, Prefetto di -OMISSIS- -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55;
per l'annullamento N. 00567/2013 REG.RIC.
a) del decreto Prot. n-OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il cambiamento del nome da "-OMISSIS-" a "-OMISSIS-";
b) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di -
OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha presentato al Prefetto della Provincia di -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n.
54/2012, per ottenere l cambiamento del proprio nome da "-OMISSIS-" ad "-
OMISSIS-". La motivazione principale addotta dalla ricorrente è riferita alla dichiarata necessità di evitare disagi, incomprensioni ed imbarazzi derivanti dall'utilizzo di due nomi: "-OMISSIS-", con cui è stata identificata sin dall'infanzia,
e "-OMISSIS-", utilizzato esclusivamente per scopi amministrativi.
All'istanza è stata allegata la documentazione necessaria, tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative allo stato di famiglia e alla residenza, nonché il parere favorevole del coniuge. Inoltre, la ricorrente ha richiamato la sentenza della
Suprema Corte n. 20385/2012, che ha riconosciuto il nome "-OMISSIS-" come non esclusivamente maschile, ma attribuibile anche a persone di sesso femminile.
In data 31 gennaio 2013, la Prefettura di -OMISSIS- ha comunicato l'avvio del procedimento. Successivamente, in data 25 marzo 2013, ha notificato alla ricorrente N. 00567/2013 REG.RIC.
un preavviso di rigetto, motivando che il cambiamento del nome, considerato elemento fondante dell'identità personale, riveste carattere eccezionale e può essere ammesso solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e solide motivazioni.
La ricorrente ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto in data 26 aprile 2013, ribadendo le motivazioni della propria istanza e fornendo ulteriori elementi a supporto.
Tuttavia, in data 10 giugno 2013, la Prefettura ha notificato il decreto definitivo di rigetto, impugnato in questa sede.
A sostegno del gravame sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R.
n. 54/2012: la ricorrente sostiene che la normativa non prevede alcuna limitazione al cambiamento del nome, a differenza di quanto accade per il cognome.
- Violazione dell'art. 6 c.c. e dell'art. 22 della Costituzione: il diritto al nome costituisce un diritto assoluto della persona, tutelato sia dal codice civile che dalla
Costituzione.
- Violazione dell'art. 3 e dell'art. 1 della legge n. 241/1990: viene lamentata la carenza di motivazione del provvedimento di rigetto, che non avrebbe tenuto conto delle ragioni esposte nella propria istanza.
- Eccesso di potere: la ricorrente ritiene che il provvedimento sia viziato da illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In particolare, hanno richiamato la circolare ministeriale n. 14/2012, che sottolinea la discrezionalità dell'amministrazione nel valutare le istanze di cambiamento del nome e la necessità di indicare ragioni oggettivamente rilevanti e supportate da adeguata documentazione. N. 00567/2013 REG.RIC.
Hanno inoltre sostenuto che il nome "-OMISSIS-" non possa essere considerato desueto, ridicolo o vergognoso e che il cambiamento richiesto dalla ricorrente determinerebbe un vulnus alla funzione pubblicistica del nome, inteso come elemento di identificazione personale.
All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve essere, invero, osservato che la normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 54/2012, non prevede limitazioni tassative al cambiamento del nome, richiedendo unicamente che l'istante esponga le ragioni a fondamento della richiesta.
La discrezionalità dell'amministrazione, pur sussistente, deve essere, del resto, esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della tutela del diritto al nome, garantito dagli artt. 6 c.c. e 22 della
Costituzione.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito una motivazione dettagliata e articolata a sostegno della propria istanza, evidenziando il carattere consolidato dell'uso sociale del nome "-OMISSIS-" e i disagi derivanti dall'utilizzo del nome "-OMISSIS-" nei rapporti personali, sociali e professionali.
Tali ragioni, di natura sia soggettiva che oggettiva, sono state del tutto ignorate dalla
Prefettura, che ha opposto un generico richiamo all'interesse pubblico alla stabilità del nome, senza però fornire alcuna motivazione concreta e specifica, cioè riferibile alla particolare situazione esaminata nel concreto.
D'altro canto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il diniego di un'istanza di cambiamento del nome deve essere motivato in modo adeguato e non può basarsi su ragioni generiche o astratte. N. 00567/2013 REG.RIC.
In particolare, è stato da tempo chiarito che il diniego prefettizio è illegittimo se non fondato su specifiche e concrete esigenze di interesse pubblico, e che la tutela dell'identità personale prevale su un generico richiamo alla discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422).
Come, infatti, osservato dal Consiglio di Stato – “fermo l'indirizzo consolidato per cui la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome ha natura di interesse legittimo, e la P.A. dispone del potere discrezionale in merito all'accoglimento o meno dell'istanza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6462), tenuto conto che - a fronte dell'interesse soggettivo della persona, spesso di carattere morale - esiste anche un rilevante interesse pubblico alla sua stabile identificazione nel corso del tempo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre
2013, n. 5021; Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320; Id., sez. IV, 27 aprile 2004, n.
2752) - a fronte di deduzioni precise dell'istante che rivendichi la tutela della propria identità personale anche mediante l'attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, l'Amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all'accoglimento dell'istanza” (da ultimo, Cons. Stato, Sez.
III, 27 maggio 2025, n. 4578).
Alla luce di tale consolidato quadro di principio, si deve considerare che, nel caso in esame, il cambiamento del nome richiesto dalla ricorrente non pare comportare effettivi rischi per l'identificazione della persona (la quale, a ben vedere, viene identificata in seno alla comunità di appartenenza con il nome “-OMISSIS-”) né sembra collidere con alcun profilo di pubblico interesse. Sotto quest'ultimo aspetto, basti osservare come il nome "-OMISSIS-" sia già da tempo utilizzato per designare entrambi i generi e non presenta alcuna ambiguità o inadeguatezza.
Inoltre, non sono stati indicati né dimostrati conflitti con situazioni giuridiche facenti capo a terzi (sussistendo, peraltro, il pieno assenso del coniuge) o esigenze ulteriori che giustifichino il diniego. N. 00567/2013 REG.RIC.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene, pertanto, che il provvedimento di rigetto appia viziato sotto il profilo motivazionale e vada annullato, dovendo l'Amministrazione rideterminarsi sulla base dei principi sopra enunciati.
Per quanto precede, il ricorso va, dunque, accolto.
Le spese devono essere compensate in ragione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola AR, Presidente, Estensore
LE BA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario N. 00567/2013 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.