TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73
TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000

    La normativa di riferimento non prevede limitazioni tassative al cambiamento del nome, richiedendo unicamente che l'istante esponga le ragioni a fondamento della richiesta. La discrezionalità dell'amministrazione deve essere esercitata nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della tutela del diritto al nome.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 c.c. e dell'art. 22 della Costituzione

    La tutela dell'identità personale prevale su un generico richiamo alla discrezionalità amministrativa. Il cambiamento del nome richiesto non comporta rischi per l'identificazione della persona né collide con profili di pubblico interesse.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 e dell'art. 1 della legge n. 241/1990

    Le ragioni addotte dalla ricorrente, di natura sia soggettiva che oggettiva, sono state ignorate dalla Prefettura, che ha opposto un generico richiamo all'interesse pubblico alla stabilità del nome, senza fornire alcuna motivazione concreta e specifica riferibile alla situazione esaminata.

  • Accolto
    Eccesso di potere

    Il diniego prefettizio è illegittimo se non fondato su specifiche e concrete esigenze di interesse pubblico. Il provvedimento di rigetto è viziato sotto il profilo motivazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 73
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 73
    Data del deposito : 23 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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