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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 7132/2024 R.G.
TRA
, , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di rappresentati e difesi per mandato in Persona_1
atti dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 i ricorrenti in epigrafe n.q. – convenivano in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento in CP_1
capo al de cuius dell'indennità di accompagnamento (cfr. note del 17.11.2025) Concludevano chiedendo la condanna dell' al pagamento delle provvidenze richieste dalla CP_1
domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepiva la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiedeva il rigetto .
La domanda è fondata e va accolta
1 Il CTU dott. ha concluso che il de cuius possedeva il Persona_2
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
2 Vanno parimenti poste a carico dell' le spese della ctu, CP_1
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possedeva il requisito sanitario Persona_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.6.2022; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 3866,00 oltre iva e cpa come per legge il rimborso spese forfettario al 15%; pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
ON PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice ON PA all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 7132/2024 R.G.
TRA
, , n.q. di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di rappresentati e difesi per mandato in Persona_1
atti dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 i ricorrenti in epigrafe n.q. – convenivano in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento in CP_1
capo al de cuius dell'indennità di accompagnamento (cfr. note del 17.11.2025) Concludevano chiedendo la condanna dell' al pagamento delle provvidenze richieste dalla CP_1
domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare in corso di causa oltre accessori di legge e spese vinte.
L' , costituitosi eccepiva la improcedibilità ed CP_1
inammissibilità della domanda e ne chiedeva il rigetto .
La domanda è fondata e va accolta
1 Il CTU dott. ha concluso che il de cuius possedeva il Persona_2
requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Pertanto, deve essere riconosciuto sussistente in capo all'istante il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 30.6.2022 (data della domanda amministrativa).
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di condanna ai ratei .
L'inammissibilità di un accertamento dei requisiti socio economici si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei predetti requisiti.
Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti prevista dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
E poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso i requisiti di erogazione della prestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
2 Vanno parimenti poste a carico dell' le spese della ctu, CP_1
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: dichiara che possedeva il requisito sanitario Persona_1
relativo all'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.6.2022; condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 3866,00 oltre iva e cpa come per legge il rimborso spese forfettario al 15%; pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Torre Annunziata, 9.12.2025 IL GIUDICE
ON PA
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