CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2024, n. 9870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9870 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2023 del GIP del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, Francesca COSTANTINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9870 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di SE SS volto a ottenere la declaratoria di estinzione per espiazione dell'isolamento diurno di tutte le pene temporanee allo stesso inflitte, inclusa la pena dell'ergastolo inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 10 aprile 2008, e di sostituzione della pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003 con quella di trent'anni, peraltro già espiata. 2. Ricorre SE SS, a mezzo del difensore avv. Costantino SE OC, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., perché l'istanza è stata dichiarata inammissibile, nonostante fosse stata fissata l'udienza camerale all'esito della quale, quindi, il giudice avrebbe dovuto semmai rigettarla, essendo stato già superato il vaglio di ammissibilità (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perché l'istanza è stata erroneamente ritenuta identica a quella già decisa con precedente ordinanza, nonostante la domanda fosse diversa, come pure gli elementi di fatto e le argomentazioni sviluppate (secondo motivo); - - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perché la richiesta si fonda sono elementi diversi in quanto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 aprile 2020 riguardava il riconoscimento della continuazione della pena inflitta con la sentenza in data 14 aprile 2003 (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catania, provvedendo con l'ordinanza in data 15 aprile 2020, determinava nuovamente nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due la pena finale in 2 relazione alle condanne irrogate a SE SS per i reati già ritenuti in continuazione in esecuzione con ordinanza della Corte di appello dì Catania del 13 maggio 2015 (integrata con provvedimento del 15 gennaio 2018), individuando, quale reato più grave, con riferimento alla determinazione della pena base dell'ergastolo, quello di omicidio giudicato con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 10 aprile 2008, irrevocabile il 19 giugno 2009, e in precedenza individuato, invece, come uno dei reati-satellite. Il giudice dell'esecuzione premetteva che l'incidente di esecuzione era stato instaurato da SE SS al fine di ottenere la rideterminazione in trenta anni di reclusione della pena da eseguire, a seguito della riconosciuta continuazione. Ciò per effetto della sostituzione - disposta con provvedimento del 10 aprile 2014, in applicazione dei principi affermati da Sez. U. n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano - della pena base dell'ergastolo per il reato di omicidio, giudicato con sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 12 aprile 2003, come già individuata attraverso la decisione in ordine alla continuazione. Il giudice dell'esecuzione osservava che in ragione di tale sostituzione doveva invece riconsiderarsi la determinazione già assunta in sede di esecuzione con riguardo all'individuazione del reato più grave fra quelli ivi ritenuti in continuazione, «scorporando tutti i reati». Sicché, doveva ora riconoscersi come violazione più grave quella per la quale era stata irrogata la pena dell'ergastolo con la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania irrevocabile il 19 giugno 2009. A tale pena andava poi aggiunto l'isolamento diurno da fissare per gli altri reati in continuazione, in modo da pervenire alla sua complessiva durata di anni due. 2.1. Il ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza è stato rigettato da Sez. 1, n. 35859 del 11/11/2020. 3. È inammissibile il primo motivo di ricorso poiché non è affatto precluso al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza all'esito dell'udienza camerale, né da ciò deriva una qualche nocumento alla parte. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza (nella specie, di rideterminazione della pena) ad esito di udienza 3 camerale partecipata, ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anziché "de plano", ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non derivando dalla diversità del rito alcuna conseguenza pregiudizievole all'interessato, né quanto alla comunicazione e al regime di impugnazione del provvedimento conclusivo - comunque ricorribile per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20226 del 08/06/2020, Pirrello, Rv. 279368). 4. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso perché manifestamente infondati. 4.1. Il ricorrente si ostina, come già era avvenuto in occasione del ricorso per cassazione avverso la precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 15 aprile 2020, a proporre questioni sul rapporto esecutivo che sono già state ampiamente vagliate e decise, senza introdurre nessun elemento di novità, ma unicamente una diversa individuazione del reato più grave, in contrasto con la decisione ormai irrevocabile. L'intera prospettazione difensiva, che tende alla declaratoria di estinzione della pena a seguito della richiesta sostituzione della pena detentiva di trent'anni in luogo dell'ergastolo, si poggia sull'individuazione del reato più grave in quello giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003, mentre il giudicato esecutivo ne ha individuato uno diverso. 4.2. Già la richiamata Sez.1, aveva precisato che: «La nuova decisione richiesta al giudice dell'esecuzione, secondo il corretto inquadramento giuridico della domanda, non poteva riguardare unicamente il momento dell'esecuzione della pena (oggetto di sostituzione) di anni trenta di reclusione in ragione di un percorso a ritroso limitato solo a essa, ma, incidendo inscindibilmente ancor prima sull'appropriata determinazione dell'intero cumulo giuridico secondo le disposizioni in materia, ha abilitato il giudice dell'esecuzione a riconsiderare, senza preclusioni in ragione del novum oggetto di deduzione, il precedente trattamento sanzionatorio come fissato in sede di continuazione. Una nuova determinazione che è correttamente intervenuta seguendo i criteri stabiliti dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. («Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quanto per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato»), 4 che imponevano prima l'individuazione della violazione più grave in uno degli altri reati per cui era rimasta irrogata la pena dell'ergastolo e dopo l'aumento" secondo i particolari criteri contemplati dall'art. 72 cod. pen.» Il giudice di legittimità, così concludeva: «Le doglianze mosse in sede di ricorso e con i motivi nuovi, riferendosi agli sviluppi del rapporto esecutivo, non fanno altro che censurare il percorso che ne costituisce il necessario antecedente, in modo da lamentare la negazione di effetti favorevoli che sarebbero dovuti derivare mantenendo ferma solo una parte delle precedenti determinazioni sul trattamento sanzionatorio, benché scaturite_da un cumulo giuridico errato proprio in conseguenza della sostituzione che si era dedotta ai fini della rivisitazione del giudicato in sede di esecuzione. Nel contesto di tali doglianze si evoca, del pari in termini inappropriati, l'avvenuta esecuzione dell'isolamento diurno, senza considerare che le statuizioni in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 cod. pen., seppure intervenute in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., prescindono dalle vicende esecutive nel tempo riguardanti le pene unificabili e che dalla nuova decisione adottata al riguardo non è derivata alcuna duplicazione dell'esecuzione dell'isolamento diurno a suo tempo già scontato. Sicché, rimane irrilevante ogni altra connessa considerazione del ricorrente che si riferisce al carattere di sanzione penale assegnato all'isolamento diurno». 4.3. Appare, dunque, evidente che non è in alcun modo proponibile, in presenza del giudicato esecutivo, la questione di quale sia il reato più grave tra le sentenze già oggetto di esame ex art. 671 cod. pen. e di quale sia la pena da espiare in forza di detta unificazione, sicché correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza meramente propositiva di quella già decisa con ordinanza del 15 aprile 2020. Va, infatti, ribadito che «il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità» (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023 - dep. 2024, Pm c/ Musacco, Rv. 285554), elementi che, nel caso in esame, non sono stati affatto dedotti. 5 4.4. Va conclusivamente sottolineato che non costituisce elemento di novità, idoneo a consentire la nuova proposizione dell'incidente di esecuzione, la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003 poiché si tratta di un provvedimento già esaminato nella precedente sede esecutiva e, comunque, perché il reato più grave resta fissato in quello giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 10 aprile 2008, per il quale è stata irrogata la pena dell'ergastolo, sicché la questione della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza dell'Il marzo 2003, ove mai fondata, riguarda la determinazione dell'isolamento diurno, quale sanzione conseguente al superamento del limite previsto dall'art. 72, secondo comma, cod. pen. per i reati cumulati, isolamento che risulta già espiato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024.
lette le conclusioni del PG, Francesca COSTANTINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9870 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di SE SS volto a ottenere la declaratoria di estinzione per espiazione dell'isolamento diurno di tutte le pene temporanee allo stesso inflitte, inclusa la pena dell'ergastolo inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 10 aprile 2008, e di sostituzione della pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003 con quella di trent'anni, peraltro già espiata. 2. Ricorre SE SS, a mezzo del difensore avv. Costantino SE OC, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., perché l'istanza è stata dichiarata inammissibile, nonostante fosse stata fissata l'udienza camerale all'esito della quale, quindi, il giudice avrebbe dovuto semmai rigettarla, essendo stato già superato il vaglio di ammissibilità (primo motivo); - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perché l'istanza è stata erroneamente ritenuta identica a quella già decisa con precedente ordinanza, nonostante la domanda fosse diversa, come pure gli elementi di fatto e le argomentazioni sviluppate (secondo motivo); - - la violazione di legge, in relazione agli articoli 666 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e il vizio della motivazione perché la richiesta si fonda sono elementi diversi in quanto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 15 aprile 2020 riguardava il riconoscimento della continuazione della pena inflitta con la sentenza in data 14 aprile 2003 (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catania, provvedendo con l'ordinanza in data 15 aprile 2020, determinava nuovamente nell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due la pena finale in 2 relazione alle condanne irrogate a SE SS per i reati già ritenuti in continuazione in esecuzione con ordinanza della Corte di appello dì Catania del 13 maggio 2015 (integrata con provvedimento del 15 gennaio 2018), individuando, quale reato più grave, con riferimento alla determinazione della pena base dell'ergastolo, quello di omicidio giudicato con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 10 aprile 2008, irrevocabile il 19 giugno 2009, e in precedenza individuato, invece, come uno dei reati-satellite. Il giudice dell'esecuzione premetteva che l'incidente di esecuzione era stato instaurato da SE SS al fine di ottenere la rideterminazione in trenta anni di reclusione della pena da eseguire, a seguito della riconosciuta continuazione. Ciò per effetto della sostituzione - disposta con provvedimento del 10 aprile 2014, in applicazione dei principi affermati da Sez. U. n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano - della pena base dell'ergastolo per il reato di omicidio, giudicato con sentenza della Corte di Assise di appello di Catania del 12 aprile 2003, come già individuata attraverso la decisione in ordine alla continuazione. Il giudice dell'esecuzione osservava che in ragione di tale sostituzione doveva invece riconsiderarsi la determinazione già assunta in sede di esecuzione con riguardo all'individuazione del reato più grave fra quelli ivi ritenuti in continuazione, «scorporando tutti i reati». Sicché, doveva ora riconoscersi come violazione più grave quella per la quale era stata irrogata la pena dell'ergastolo con la sentenza della Corte di Assise di appello di Catania irrevocabile il 19 giugno 2009. A tale pena andava poi aggiunto l'isolamento diurno da fissare per gli altri reati in continuazione, in modo da pervenire alla sua complessiva durata di anni due. 2.1. Il ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza è stato rigettato da Sez. 1, n. 35859 del 11/11/2020. 3. È inammissibile il primo motivo di ricorso poiché non è affatto precluso al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza all'esito dell'udienza camerale, né da ciò deriva una qualche nocumento alla parte. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiari l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza (nella specie, di rideterminazione della pena) ad esito di udienza 3 camerale partecipata, ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anziché "de plano", ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non derivando dalla diversità del rito alcuna conseguenza pregiudizievole all'interessato, né quanto alla comunicazione e al regime di impugnazione del provvedimento conclusivo - comunque ricorribile per cassazione ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 20226 del 08/06/2020, Pirrello, Rv. 279368). 4. Sono inammissibili anche il secondo e il terzo motivo di ricorso perché manifestamente infondati. 4.1. Il ricorrente si ostina, come già era avvenuto in occasione del ricorso per cassazione avverso la precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 15 aprile 2020, a proporre questioni sul rapporto esecutivo che sono già state ampiamente vagliate e decise, senza introdurre nessun elemento di novità, ma unicamente una diversa individuazione del reato più grave, in contrasto con la decisione ormai irrevocabile. L'intera prospettazione difensiva, che tende alla declaratoria di estinzione della pena a seguito della richiesta sostituzione della pena detentiva di trent'anni in luogo dell'ergastolo, si poggia sull'individuazione del reato più grave in quello giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003, mentre il giudicato esecutivo ne ha individuato uno diverso. 4.2. Già la richiamata Sez.1, aveva precisato che: «La nuova decisione richiesta al giudice dell'esecuzione, secondo il corretto inquadramento giuridico della domanda, non poteva riguardare unicamente il momento dell'esecuzione della pena (oggetto di sostituzione) di anni trenta di reclusione in ragione di un percorso a ritroso limitato solo a essa, ma, incidendo inscindibilmente ancor prima sull'appropriata determinazione dell'intero cumulo giuridico secondo le disposizioni in materia, ha abilitato il giudice dell'esecuzione a riconsiderare, senza preclusioni in ragione del novum oggetto di deduzione, il precedente trattamento sanzionatorio come fissato in sede di continuazione. Una nuova determinazione che è correttamente intervenuta seguendo i criteri stabiliti dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. («Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quanto per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato»), 4 che imponevano prima l'individuazione della violazione più grave in uno degli altri reati per cui era rimasta irrogata la pena dell'ergastolo e dopo l'aumento" secondo i particolari criteri contemplati dall'art. 72 cod. pen.» Il giudice di legittimità, così concludeva: «Le doglianze mosse in sede di ricorso e con i motivi nuovi, riferendosi agli sviluppi del rapporto esecutivo, non fanno altro che censurare il percorso che ne costituisce il necessario antecedente, in modo da lamentare la negazione di effetti favorevoli che sarebbero dovuti derivare mantenendo ferma solo una parte delle precedenti determinazioni sul trattamento sanzionatorio, benché scaturite_da un cumulo giuridico errato proprio in conseguenza della sostituzione che si era dedotta ai fini della rivisitazione del giudicato in sede di esecuzione. Nel contesto di tali doglianze si evoca, del pari in termini inappropriati, l'avvenuta esecuzione dell'isolamento diurno, senza considerare che le statuizioni in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 81 cod. pen., seppure intervenute in sede di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., prescindono dalle vicende esecutive nel tempo riguardanti le pene unificabili e che dalla nuova decisione adottata al riguardo non è derivata alcuna duplicazione dell'esecuzione dell'isolamento diurno a suo tempo già scontato. Sicché, rimane irrilevante ogni altra connessa considerazione del ricorrente che si riferisce al carattere di sanzione penale assegnato all'isolamento diurno». 4.3. Appare, dunque, evidente che non è in alcun modo proponibile, in presenza del giudicato esecutivo, la questione di quale sia il reato più grave tra le sentenze già oggetto di esame ex art. 671 cod. pen. e di quale sia la pena da espiare in forza di detta unificazione, sicché correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza meramente propositiva di quella già decisa con ordinanza del 15 aprile 2020. Va, infatti, ribadito che «il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità» (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023 - dep. 2024, Pm c/ Musacco, Rv. 285554), elementi che, nel caso in esame, non sono stati affatto dedotti. 5 4.4. Va conclusivamente sottolineato che non costituisce elemento di novità, idoneo a consentire la nuova proposizione dell'incidente di esecuzione, la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 11 marzo 2003 poiché si tratta di un provvedimento già esaminato nella precedente sede esecutiva e, comunque, perché il reato più grave resta fissato in quello giudicato con la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania in data 10 aprile 2008, per il quale è stata irrogata la pena dell'ergastolo, sicché la questione della rideterminazione della pena inflitta con la sentenza dell'Il marzo 2003, ove mai fondata, riguarda la determinazione dell'isolamento diurno, quale sanzione conseguente al superamento del limite previsto dall'art. 72, secondo comma, cod. pen. per i reati cumulati, isolamento che risulta già espiato. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024.