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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 635/25 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Spaziani Testa Elena e Bruni Parte_1
Romolo giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 19/9/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/3/25 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e il loro successivo divorzio. A tal fine ha esposto di avere CP_1 contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con quest'ultima nel Comune di
OF ( FR ) il 6/8/88; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il Per_1
28/2/89 ) e ( il 21/9/94 ); che improvvisamente la lasciava la casa Per_2 CP_1 coniugale in data 7/6/23 senza comunicare la nuova residenza o domicilio;
che successivamente il veniva a conoscenza di una relazione extra-coniugale Pt_1 intrattenuta dalla moglie. L'attore esponeva inoltre le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e formulava le seguenti conclusioni di merito:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. - Assegnare la casa coniugale, sita in OF in via Colle Tignoso n. 4, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono al signor , 3. Stabilire che l'autovettura Alfa Parte_1
Tg. FR 985WS di proprietà del signor ed intestata allo stesso venga assegnata allo stesso 4. Parte_1
Prevedere che la signora ritiri dalla casa coniugale gli oggetti strettamente personali CP_1 eventualmente rimanenti, sebbene si evidenzia che la stessa ha già provveduto al ritiro di tutte le sue cose, portando via probabilmente inavvertitamente anche oggetti di oro non di sua proprietà di cui si chiede la restituzione;
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza 6. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento 7. Dichiarare i coniugi non tenuti al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti 8. - dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; 9. una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni alle CP_1 medesime condizioni;
10. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19/9/25 il Giudice rel. accertava e dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio.
A tale udienza i difensori dell'attore dichiaravano di rinunciare “alla domanda punto 2) di assegnazione in godimento al della casa familiare in quanto già ex lege tale godimento è regolato Pt_1 dal titolo di proprietà piene ed esclusiva del stesso nonché per i medesimi motivi rinunciano alla Pt_1 domanda punto 3) inerente all'assegnazione all'attore dell'autovettura Alfa di sua proprietà.”
I difensori dell'attore, d'intesa col dichiaravano inoltre “di non insistere nella Pt_1 presente sede nella domanda di cui al punto 4) del ricorso relativamente alla richiesta di restituzione da parte della Conti degli oggetti di proprietà del stesso da questa prelevati e si riserva di presentarla in Pt_1 separata sede” e il Giudice rel. per l'effetto su tale ultimo punto dichiarava n.l.p. ex art. 473-bis, co. 4, c.p.c.. L'attore insisteva quindi per l'accoglimento della propria domanda di separazione personale delle parti senza nessuna statuizione economica e conseguente rimessione della causa al Giudice rel. per la trattazione della domanda divorzile.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con sentenza non definitiva sulla questione relativa alla separazione personale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito dall'attore senza resistenza della convenuta ( rimasta contumace ), nonché peraltro dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da tempo, e in particolare fin dal 7/6/23,
e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale dell'attore
( cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo dell'attrice di separazione personale delle parti e di successivo loro divorzio, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] senza statuizioni economiche;
CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OF ( FR ) in relazione all'Atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 1988, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo. Così deciso in Frosinone, il 7/10/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 635/25 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Spaziani Testa Elena e Bruni Parte_1
Romolo giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA, CONTUMACE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 19/9/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/3/25 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e il loro successivo divorzio. A tal fine ha esposto di avere CP_1 contratto matrimonio ( con rito concordatario ) con quest'ultima nel Comune di
OF ( FR ) il 6/8/88; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il Per_1
28/2/89 ) e ( il 21/9/94 ); che improvvisamente la lasciava la casa Per_2 CP_1 coniugale in data 7/6/23 senza comunicare la nuova residenza o domicilio;
che successivamente il veniva a conoscenza di una relazione extra-coniugale Pt_1 intrattenuta dalla moglie. L'attore esponeva inoltre le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti e formulava le seguenti conclusioni di merito:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. - Assegnare la casa coniugale, sita in OF in via Colle Tignoso n. 4, insieme ai mobili e agli arredi che la compongono al signor , 3. Stabilire che l'autovettura Alfa Parte_1
Tg. FR 985WS di proprietà del signor ed intestata allo stesso venga assegnata allo stesso 4. Parte_1
Prevedere che la signora ritiri dalla casa coniugale gli oggetti strettamente personali CP_1 eventualmente rimanenti, sebbene si evidenzia che la stessa ha già provveduto al ritiro di tutte le sue cose, portando via probabilmente inavvertitamente anche oggetti di oro non di sua proprietà di cui si chiede la restituzione;
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza 6. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento 7. Dichiarare i coniugi non tenuti al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti 8. - dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; 9. una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni alle CP_1 medesime condizioni;
10. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 19/9/25 il Giudice rel. accertava e dichiarava la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio.
A tale udienza i difensori dell'attore dichiaravano di rinunciare “alla domanda punto 2) di assegnazione in godimento al della casa familiare in quanto già ex lege tale godimento è regolato Pt_1 dal titolo di proprietà piene ed esclusiva del stesso nonché per i medesimi motivi rinunciano alla Pt_1 domanda punto 3) inerente all'assegnazione all'attore dell'autovettura Alfa di sua proprietà.”
I difensori dell'attore, d'intesa col dichiaravano inoltre “di non insistere nella Pt_1 presente sede nella domanda di cui al punto 4) del ricorso relativamente alla richiesta di restituzione da parte della Conti degli oggetti di proprietà del stesso da questa prelevati e si riserva di presentarla in Pt_1 separata sede” e il Giudice rel. per l'effetto su tale ultimo punto dichiarava n.l.p. ex art. 473-bis, co. 4, c.p.c.. L'attore insisteva quindi per l'accoglimento della propria domanda di separazione personale delle parti senza nessuna statuizione economica e conseguente rimessione della causa al Giudice rel. per la trattazione della domanda divorzile.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con sentenza non definitiva sulla questione relativa alla separazione personale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito dall'attore senza resistenza della convenuta ( rimasta contumace ), nonché peraltro dalla circostanza che la convivenza tra i coniugi è cessata ormai da tempo, e in particolare fin dal 7/6/23,
e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Con separata e contestuale ordinanza la causa va rimessa sul ruolo del Giudice rel. per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale dell'attore
( cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso cumulativo dell'attrice di separazione personale delle parti e di successivo loro divorzio, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] senza statuizioni economiche;
CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OF ( FR ) in relazione all'Atto n. 7, Parte II, Serie A, anno 1988, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) rimette la causa sul ruolo del Giudice rel., nei sensi di cui sopra, con separata e contestuale ordinanza;
d) spese di lite al definitivo. Così deciso in Frosinone, il 7/10/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )