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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1534/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002576661000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010987781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010987781000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008057725000 REGISTRO 2018
- sull'appello n. 1685/2024 depositato il 30/05/2024 proposto da
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - SS - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002576661000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004528935000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004528935000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005728433000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005728433000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 S.p.A. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239002576661000, notificata in data 13.04.2023, recante un debito complessivo di oltre 1,2 milioni di euro scaturente da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
La società contribuente eccepiva, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n.
5753/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, il Collegio di prime cure, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune partite di natura non tributaria (sanzioni amministrative e contributi
INPS), annullava l'intimazione limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420190010987781000 e n. 03420220008057725000. A fondamento di tale decisione, i giudici rilevavano che l'Agenzia delle CO non avesse fornito prova della notifica delle suddette cartelle, ritenendo pertanto non interrotto il decorso prescrizionale. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate - SS (iscritto al R.G.A. n. 1534/2024), lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non notificate le due cartelle sopra citate. L'Ufficio ha dedotto e prodotto documentazione attestante la regolare notifica a mezzo PEC delle cartelle, avvenuta rispettivamente il
06.05.2019 e il 04.04.2022, invocando la riforma della sentenza sul punto e la conferma della legittimità della pretesa. Nel procedimento n. 1685/2024 si è altresì incardinato l'appello (qui qualificato come incidentale in ragione della connessione) proposto dalla parte privata o relativo alle medesime questioni. All'udienza pubblica odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dispone, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/1992, la riunione del fascicolo n.
1685/2024 al fascicolo n. 1534/2024, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza n. 5753/2023 emessa dalla CGT di primo grado di Cosenza.
Nel merito, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SS è fondato e merita accoglimento, così come merita accoglimento l'appello incidentale nel procedimento riunito, per le ragioni di seguito esposte.
Il punto controverso della decisione di primo grado riguarda la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 03420190010987781000 e n. 03420220008057725000, atti presupposti all'intimazione impugnata. Il giudice di prime cure ha annullato l'atto consequenziale ritenendo, erroneamente, che l'Agente della
SS non avesse fornito la prova della notifica dei titoli. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Ufficio appellante e già presente agli atti, emerge con solare evidenza la prova della regolare notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di entrambe le cartelle esattoriali, in conformità all'art. 26 del D.
P.R. 602/73 e alla normativa vigente in tema di notificazione digitale agli indirizzi risultanti dall'INI-PEC.
Specificamente, per quanto attiene alla cartella n. 03420190010987781000, agli atti risulta la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, le quali attestano che l'atto è stato recapitato alla casella PEC della società(Email_3) in data 06 maggio 2019. Parimenti, per la cartella n. 03420220008057725000, le ricevute telematiche confermano il perfezionamento della notifica presso il medesimo indirizzo PEC in data 04 aprile 2022. Ne consegue che l'assunto del primo giudice, secondo cui tali notifiche non sarebbero state provate, è smentito dalle risultanze documentali che certificano la piena conoscenza legale degli atti da parte della società debitrice nelle date indicate. La rituale notifica delle cartelle presupposte, non tempestivamente impugnate nei termini di legge, ha determinato la definitività della pretesa tributaria in esse contenuta e la cristallizzazione del credito erariale, sanando ogni questione relativa alla decadenza o alla prescrizione sollevata in primo grado, atteso che i termini prescrizionali sono stati validamente interrotti dalla notifica delle cartelle stesse e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 13.04.2023, nonché dalla sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere confermata la legittimità dell'intimazione di pagamento anche in relazione alle cartelle erroneamente annullate in primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1534/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002576661000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010987781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010987781000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008057725000 REGISTRO 2018
- sull'appello n. 1685/2024 depositato il 30/05/2024 proposto da
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - SS - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5753/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239002576661000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001940303000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004528935000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004528935000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005728433000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190005728433000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto in primo grado dalla società Resistente_1 S.p.A. avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239002576661000, notificata in data 13.04.2023, recante un debito complessivo di oltre 1,2 milioni di euro scaturente da diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito.
La società contribuente eccepiva, tra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione dei crediti. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n.
5753/2023, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, il Collegio di prime cure, dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per alcune partite di natura non tributaria (sanzioni amministrative e contributi
INPS), annullava l'intimazione limitatamente ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
03420190010987781000 e n. 03420220008057725000. A fondamento di tale decisione, i giudici rilevavano che l'Agenzia delle CO non avesse fornito prova della notifica delle suddette cartelle, ritenendo pertanto non interrotto il decorso prescrizionale. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale l'Agenzia delle Entrate - SS (iscritto al R.G.A. n. 1534/2024), lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non notificate le due cartelle sopra citate. L'Ufficio ha dedotto e prodotto documentazione attestante la regolare notifica a mezzo PEC delle cartelle, avvenuta rispettivamente il
06.05.2019 e il 04.04.2022, invocando la riforma della sentenza sul punto e la conferma della legittimità della pretesa. Nel procedimento n. 1685/2024 si è altresì incardinato l'appello (qui qualificato come incidentale in ragione della connessione) proposto dalla parte privata o relativo alle medesime questioni. All'udienza pubblica odierna, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte dispone, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/1992, la riunione del fascicolo n.
1685/2024 al fascicolo n. 1534/2024, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza n. 5753/2023 emessa dalla CGT di primo grado di Cosenza.
Nel merito, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SS è fondato e merita accoglimento, così come merita accoglimento l'appello incidentale nel procedimento riunito, per le ragioni di seguito esposte.
Il punto controverso della decisione di primo grado riguarda la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 03420190010987781000 e n. 03420220008057725000, atti presupposti all'intimazione impugnata. Il giudice di prime cure ha annullato l'atto consequenziale ritenendo, erroneamente, che l'Agente della
SS non avesse fornito la prova della notifica dei titoli. Dall'esame della documentazione prodotta dall'Ufficio appellante e già presente agli atti, emerge con solare evidenza la prova della regolare notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di entrambe le cartelle esattoriali, in conformità all'art. 26 del D.
P.R. 602/73 e alla normativa vigente in tema di notificazione digitale agli indirizzi risultanti dall'INI-PEC.
Specificamente, per quanto attiene alla cartella n. 03420190010987781000, agli atti risulta la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna, le quali attestano che l'atto è stato recapitato alla casella PEC della società(Email_3) in data 06 maggio 2019. Parimenti, per la cartella n. 03420220008057725000, le ricevute telematiche confermano il perfezionamento della notifica presso il medesimo indirizzo PEC in data 04 aprile 2022. Ne consegue che l'assunto del primo giudice, secondo cui tali notifiche non sarebbero state provate, è smentito dalle risultanze documentali che certificano la piena conoscenza legale degli atti da parte della società debitrice nelle date indicate. La rituale notifica delle cartelle presupposte, non tempestivamente impugnate nei termini di legge, ha determinato la definitività della pretesa tributaria in esse contenuta e la cristallizzazione del credito erariale, sanando ogni questione relativa alla decadenza o alla prescrizione sollevata in primo grado, atteso che i termini prescrizionali sono stati validamente interrotti dalla notifica delle cartelle stesse e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 13.04.2023, nonché dalla sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere confermata la legittimità dell'intimazione di pagamento anche in relazione alle cartelle erroneamente annullate in primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_1, che ne ha fatto espressa richiesta dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.