Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2025, proposto da
SC IA, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Lauri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 552/2024 emessa dal Tribunale di Modena – Sez. lav., del 13.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa ES SA;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa IA SC agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per cinque annualità, tutte ivi specificate, “Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Con atto depositato in data 20 gennaio 2026, impropriamente qualificato “istanza di passaggio in decisione”, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza camerale del 29 gennaio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa IA SC le pese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 800,00 (ottocento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di DE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES SA | UG Di DE |
IL SEGRETARIO