Articolo 3 della Legge 1 marzo 1949, n. 51
Articolo 2Articolo 4
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12 marzo 1949
Art. 3.
Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Entrata in vigore il 12 marzo 1949