Art. 3.
Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.