Versione
24 aprile 1982
24 aprile 1982
Art. 9.
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18 , 19 , 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 4 della presente legge.
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18 , 19 , 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 , restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 4 della presente legge.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 16/06/1982 n. 50 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 16 giugno 1982 · 0.4428367
Con circolare n. 29 del 2 corrente della Direzione Generale delle imposte dirette, richiamata nella circolare n. 46, stessa data, della scrivente, sono state emanate istruzioni per l\'applicazione della legge in oggetto. Con riferimento a quanto illustrato nella parte seconda, capitolo secondo della circolare n. 29, si comunica che per agevolare l\'accertamento delle condizioni previste per la conferma dei benefici fiscali di cui agli articoli 1, commi primo, secondo e sesto, e 9 della legge 22 aprile 1982, n. 168, nonche\' l\'eventuale recupero delle somme dovute, il Centro Informativo Tasse fornira\' ad ogni singolo Ufficio del Registro appositi tabulati in cui verranno …
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