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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. HE De AR Presidente
2) dott. NA GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1253 R.G.A. 2022 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati NIVOLA MARIO e RIZZO Pt_1
ON
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGADDINO Controparte_1
NICOLA
- Appellato - All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato il 22.10.2020 innanzi al Tribunale di Trapani,
[...]
chiedeva il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva ex CP_1 art. 13 comma 8 L. n. 257/1992, deducendo di aver lavorato a bordo di natanti con mansioni comportanti l'esposizione a polveri di fibre di amianto per oltre dieci anni, dal novembre 1963 sino al luglio 2001, senza uso di alcuna protezione. Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del Pt_1 diritto, la decadenza dall'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda. Con la sentenza n. 256/2022 del 19.05.2022 il Tribunale, disattese le eccezioni preliminari, ha accolto la domanda, ritenendo provati i requisiti per il godimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 comma 8 della L. 257/92 e successive modifiche e, per l'effetto, ha condannato l' al pagamento in favore Pt_1 del ricorrente delle somme derivanti dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'1,5, oltre interessi legali e spese di lite.
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
24.11.2022, chiedendone la riforma. Ha resistito al gravame . Controparte_1
Istruita con CTU grafologica, all'udienza del 30.10.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l' si duole che il primo giudice abbia Pt_1 erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata. Individuando il dies a quo nella data di presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, che il lavoratore era tenuto a presentare entro il termine di decadenza del 15.06.2005, ha evidenziato che, essendo stata la stessa inoltrata entro il termine di legge, precisamente il 22.04.2005 (come da documentazione acquisita dall' , di cui ha chiesto l'ammissione ex art. 437 CP_2
c.p.c., rappresentando di averla tempestivamente chiesta all' , che gliela aveva CP_2 fornita solo dopo la sentenza di primo grado), alla data di presentazione della domanda all' (il 28.04.2020) il termine di prescrizione era ormai decorso. Pt_1
resistendo al gravame, ha dedotto di non essere incorso Controparte_1 nella decadenza eccepita dall' (invero solo nel giudizio di primo grado), non Pt_1 essendo assoggettato alla disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 269/2003 in quanto titolare di pensione sin dal 2001; inoltre, non avendo presentato all' la CP_2 domanda di certificazione all'esposizione all'amianto, essa non poteva segnare il dies a quo dell'eccepita prescrizione che, dunque, non si era maturata. Ha, inoltre, dichiarato di disconoscere ex art. 214 c.p.c. la sottoscrizione apposta in calce alla domanda di certificazione all' , prodotta dall' a lui CP_2 Pt_1 apparentemente riferibile. In relazione a tale disconoscimento, la Corte ha disposto procedersi a CTU grafologica onde accertare la riferibilità o meno all'appellato della domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto inoltrata all' il 22.04.2005, CP_2 prodotta dall'appellante; all'esito di accurato esame e del confronto di detta scrittura con quelle autografe dell'appellato, in atti, e con quelle da lui acquisite in sede di esame peritale, il CTU ha concluso nel senso della riferibilità “con ragionevole certezza” della sottoscrizione de qua alla mano di . Controparte_1
Alla luce di tale esito istruttorio, che la Corte ritiene di condividere per la precisione e scrupolosità dell'accertamento svolto dal CTU, risulta dimostrato che ha inoltrato all' , in data 22.04.2005, istanza di Controparte_1 CP_2 riconoscimento dell'esposizione all'amianto, al fine di ottenere i benefici di cui
2 all'art. 13 comma 8 L. n. 257/1992; deve, dunque, ritenersi che, a quella data, lo stesso avesse già consapevolezza di tale esposizione. A tal proposito si ricorda che, poiché la prescrizione dell'autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, in virtù del principio di cui all'art. 2935 c.c. non può decorrere se non da quando il diritto può essere fatto valere, momento che coincide con l'acquisizione della consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto, e poiché, in mancanza di evidenze di segno contrario, essa può essere rivelata dalla presentazione all' dell'istanza di certificazione dell'esposizione qualificata CP_2 all'amianto (Cass. n. 2856 del 02/02/2017; n. 4283 del 20/02/2020; n. 14599 del 09/05/2022), è (almeno) dal momento della presentazione di tale domanda che decorre il termine decennale di prescrizione del suddetto diritto. Va, dunque, accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, atteso che la domanda amministrativa del riconoscimento del beneficio de quo è stata presentata dal Sardo all' solo in data 28.04.2020. Pt_1
Malgrado la soccombenza, l'appellato non va condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 256/2022 resa il 19.05.2022 dal Tribunale di Trapani, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con Pt_1 separato decreto. Palermo, 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GR HE De AR
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