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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 124/2025 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.7.1982, in proprio, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p. 88811), alla via Fratelli Bandiera, n. 6 , presso il suo studio (pec:
Email_1
Opponente E (C.F.: .IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caivano
(c.a.p. 80023), alla via Donadio, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Piscopo (C.F.: – pec: C.F._2 it), che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta NONCHE'
(C.F. .IVA: ) , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale
( dell'Avv. Giuseppina Maria Patrizia Email_4
RA (C.F.: ) dell'Avvocatura comunale, per C.F._3
D.G.C. n. 59 del 17.3.2025 e procura in calce alla comparsa di costituzione Convenuto NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Terzo pignorato
-Conclusioni: come da verbale del 25.9.2025.
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento pre sso terzi.
1 Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. aveva impugnato dinanz i al Tribunale di Crotone Parte_1
l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. notificato il 4.4.2024, con ordine di pagamento per € 775,86, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il G.E., rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi era stato revocato in data 4.6.2024 in quanto il terzo aveva pagato gli importi dovuti, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ritualmente no tificato Parte_1 instaurava il merito dell'opposizione, esponendo: che non aveva ricevuto alcuna notifica degli atti precedenti rispetto all'atto di pignoramento presso terzi, né alcun verbale di contestazione;
che la pretesa sanzionatoria era oramai prescritta in quanto la violazione era stata asseritamente commessa nel 2019. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della prescrizione del credito, attesa l'omessa notifica del verbale di accertamento, l'accertamento della nullità della procedura esecutiva e l'ordine di restituzione delle somme incassate.
3. Si costituiva con propria memoria eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale a decidere la controversia, per essere competente il Giudice di Pace competente per il territorio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 o per valore ai sensi dell'art. 6 co.
1-5 d.lgs. n. 150/2011. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, anche perché tutti gli atti presupposti erano stati notificati.
4. Si costituiva altresì il , deducendo: che tutti gli Controparte_2 atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
che l'eccezione di prescrizione era infondata e che, in ogni caso, sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezi one di prescrizione.
5. Il terzo pignorato non si costituiva.
2 6. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025. 5. Dev'essere preliminarmente dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone a decidere sulla domanda formulata ex art. 615 e 617 co. 2
c.p.c. da Parte_1
La fattispecie in esame può essere così ricostruita, sulla base delle allegazioni delle parti e dell'esame del fascicolo della p rima fase. aveva notificato in data 4.4.2024 a Controparte_1 Parte_1 atto di pignoramento presso terzi, nel quale era richiamata l'ingiunzione di pagamento n. 2023/6117 notificata il 14.12.2023, che a sua volta si riferisce al verbale n. n. 6039M/2019, emesso per un'infrazione al Codice della Strada. Il ha formulato Pt_1 opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Crotone avverso l'atto di pignoramento. L'opposizione in esame dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione (così Cass, Sez. Un., 13.4.2023, n. 9939). Nella fattispecie in esame, tuttavia, poiché l'opponente Pt_1 eccepisce l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione e di un verbale di contestazione di sanzioni al c.d.s., lo fa tuttavia al fine di contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti per prescrizione del diritto, tenuto conto dell'omessa notifica del verbale di infrazione (e di atti interruttivi della prescrizione) prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Ebbene, l'opposizione, introdotta impugnando l'atto di pignoramento al solo fine di contestare il credito in virtù del quale l'ente impositore ha proceduto a iscrizione a ruolo, si dice “recuperatoria” tutte le volte in cui tale iscrizione è stata preceduta dal compimento di un atto antecedente che non ha raggiunto la sfera giuridica del debitore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione. Le opposizioni di merito recuperatorie sono specificamente finalizzate a surrogare la tutela che il debitore ha perduto per fatti a lui non imputabili e, dunque, debbono essere proposte dinanzi al giudice che avrebbe avuto la giurisdizione e la competenza ove fosse stato possibile introdurle in modo fisiologico nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione. Se l'atto di pignoramento è impugnato per recuperare l'opposizione di merito al verbale di contravvenzione stradale o all'ordinanza ingiunzione, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice ordinario
3 (giudice di pace) ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 . E' appena il caso di rilevare che ove la parte deduca che l'ordinanza ingiunzione, a monte della cartella, non sia stata preceduta dalla legittima contestazione o notificazione del presupposto verbale di accertamento, tale censura dovrà essere sollevata per quanto detto attraverso il rimedio dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione da promuovere nei modi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, il caso in esame costituisce a tutti effetti opposizione recuperatoria, in quanto con la contestazione circa l'omessa notifica del primo verbale la parte allega il vizio di formazione del secondo verbale e dell'ordinanza ingiunzione individuandolo, a sua volta, nell'omessa previa contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone per essere competente il Giudice di Pace di Cirò.
6. La declaratoria di incompetenza consente di ritenere assorbite le ulteriori domande.
7. Tenuto conto della pronuncia in rito, sussistono i presup posti di opportunità per compensare integralmente le spese della presente fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1 contro (C.F.: .IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. , del Controparte_2
(C.F. .IVA: , in persona del Sindaco, legale C.F._4 P.IVA_4 rappresentante p.t., e di (terzo pignorato), Controparte_3 ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Crotone sull'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. instaurata da Parte_1 per essere competente il Giudice di Pace di Cirò;
[...]
2) Dichiara assorbite le altre domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA (C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.7.1982, in proprio, elettivamente domiciliato in Cirò Marina (c.a.p. 88811), alla via Fratelli Bandiera, n. 6 , presso il suo studio (pec:
Email_1
Opponente E (C.F.: .IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caivano
(c.a.p. 80023), alla via Donadio, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Piscopo (C.F.: – pec: C.F._2 it), che la rappresenta e Email_2 Email_3 difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta NONCHE'
(C.F. .IVA: ) , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale
( dell'Avv. Giuseppina Maria Patrizia Email_4
RA (C.F.: ) dell'Avvocatura comunale, per C.F._3
D.G.C. n. 59 del 17.3.2025 e procura in calce alla comparsa di costituzione Convenuto NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
Terzo pignorato
-Conclusioni: come da verbale del 25.9.2025.
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento pre sso terzi.
1 Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. aveva impugnato dinanz i al Tribunale di Crotone Parte_1
l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. notificato il 4.4.2024, con ordine di pagamento per € 775,86, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. Il G.E., rilevato che l'atto di pignoramento presso terzi era stato revocato in data 4.6.2024 in quanto il terzo aveva pagato gli importi dovuti, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
2. Con atto di citazione ritualmente no tificato Parte_1 instaurava il merito dell'opposizione, esponendo: che non aveva ricevuto alcuna notifica degli atti precedenti rispetto all'atto di pignoramento presso terzi, né alcun verbale di contestazione;
che la pretesa sanzionatoria era oramai prescritta in quanto la violazione era stata asseritamente commessa nel 2019. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della prescrizione del credito, attesa l'omessa notifica del verbale di accertamento, l'accertamento della nullità della procedura esecutiva e l'ordine di restituzione delle somme incassate.
3. Si costituiva con propria memoria eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza del Tribunale a decidere la controversia, per essere competente il Giudice di Pace competente per il territorio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011 o per valore ai sensi dell'art. 6 co.
1-5 d.lgs. n. 150/2011. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, anche perché tutti gli atti presupposti erano stati notificati.
4. Si costituiva altresì il , deducendo: che tutti gli Controparte_2 atti presupposti erano stati regolarmente notificati;
che l'eccezione di prescrizione era infondata e che, in ogni caso, sussisteva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccezi one di prescrizione.
5. Il terzo pignorato non si costituiva.
2 6. In assenza di attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite, era dunque trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2025. 5. Dev'essere preliminarmente dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone a decidere sulla domanda formulata ex art. 615 e 617 co. 2
c.p.c. da Parte_1
La fattispecie in esame può essere così ricostruita, sulla base delle allegazioni delle parti e dell'esame del fascicolo della p rima fase. aveva notificato in data 4.4.2024 a Controparte_1 Parte_1 atto di pignoramento presso terzi, nel quale era richiamata l'ingiunzione di pagamento n. 2023/6117 notificata il 14.12.2023, che a sua volta si riferisce al verbale n. n. 6039M/2019, emesso per un'infrazione al Codice della Strada. Il ha formulato Pt_1 opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Crotone avverso l'atto di pignoramento. L'opposizione in esame dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione, perché volta a contestare non la regolarità formale del procedimento esecutivo ma l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria posta in esecuzione (così Cass, Sez. Un., 13.4.2023, n. 9939). Nella fattispecie in esame, tuttavia, poiché l'opponente Pt_1 eccepisce l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione e di un verbale di contestazione di sanzioni al c.d.s., lo fa tuttavia al fine di contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti per prescrizione del diritto, tenuto conto dell'omessa notifica del verbale di infrazione (e di atti interruttivi della prescrizione) prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Ebbene, l'opposizione, introdotta impugnando l'atto di pignoramento al solo fine di contestare il credito in virtù del quale l'ente impositore ha proceduto a iscrizione a ruolo, si dice “recuperatoria” tutte le volte in cui tale iscrizione è stata preceduta dal compimento di un atto antecedente che non ha raggiunto la sfera giuridica del debitore destinatario per un vizio del procedimento di notificazione. Le opposizioni di merito recuperatorie sono specificamente finalizzate a surrogare la tutela che il debitore ha perduto per fatti a lui non imputabili e, dunque, debbono essere proposte dinanzi al giudice che avrebbe avuto la giurisdizione e la competenza ove fosse stato possibile introdurle in modo fisiologico nel termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione. Se l'atto di pignoramento è impugnato per recuperare l'opposizione di merito al verbale di contravvenzione stradale o all'ordinanza ingiunzione, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice ordinario
3 (giudice di pace) ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 . E' appena il caso di rilevare che ove la parte deduca che l'ordinanza ingiunzione, a monte della cartella, non sia stata preceduta dalla legittima contestazione o notificazione del presupposto verbale di accertamento, tale censura dovrà essere sollevata per quanto detto attraverso il rimedio dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione da promuovere nei modi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, il caso in esame costituisce a tutti effetti opposizione recuperatoria, in quanto con la contestazione circa l'omessa notifica del primo verbale la parte allega il vizio di formazione del secondo verbale e dell'ordinanza ingiunzione individuandolo, a sua volta, nell'omessa previa contestazione o notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Dev'essere pertanto dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Crotone per essere competente il Giudice di Pace di Cirò.
6. La declaratoria di incompetenza consente di ritenere assorbite le ulteriori domande.
7. Tenuto conto della pronuncia in rito, sussistono i presup posti di opportunità per compensare integralmente le spese della presente fase.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._1 contro (C.F.: .IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. , del Controparte_2
(C.F. .IVA: , in persona del Sindaco, legale C.F._4 P.IVA_4 rappresentante p.t., e di (terzo pignorato), Controparte_3 ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Crotone sull'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. instaurata da Parte_1 per essere competente il Giudice di Pace di Cirò;
[...]
2) Dichiara assorbite le altre domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Crotone, li 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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