CASS
Sentenza 27 agosto 2024
Sentenza 27 agosto 2024
Massime • 1
Integra la contravvenzione di esercizio di giuochi d'azzardo, prevista dall'art. 718 cod. pen., e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 110, comma nono, lett. c), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in circoli privati di qualunque specie, installa o, comunque, agevola l'uso di apparecchi diversi da quelli idonei per il gioco lecito ai sensi dei commi sesto e settimo del citato art. 110, poiché non collegati alla rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, non incentrati sull'abilità del giocatore ovvero con connotazioni delle vincite e delle modalità di avvio del gioco tali da farli ragionevolmente assimilare ai giuochi vietati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/08/2024, n. 34268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34268 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RA EP CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 06/02/2024 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato;
udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Ripamonti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2024, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato (riqualificando la fattispecie ai sensi dell'art. 718 cod. pen., modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 08/05/2023, con la quale RA EP CA era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 4, I. n. 401 del 1989, a lui ascritto con riferimento all'organizzazione e all'esercizio del gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi Penale Sent. Sez. F Num. 34268 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA PE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/08/2024 automatici ed elettronici vietati presso l'esercizio commerciale BAR 2000 sito in Mazzarino. 2. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistente rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente. Si lamenta la mancata considerazione di quanto osservato in appello sulla scorta di due pronunce della Suprema Corte, secondo le quali l'offerta di giochi d'azzardo per il tramite di apparecchi elettronici doveva ritenersi depenalizzata, essendo applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. Il ricorrente evidenzia l'erronea impostazione della sentenza di primo grado, imperniata su pronunce antecedenti l'intervento di depenalizzazione del 2015, e lamenta l'erronea applicazione dei principi affermati dalle pronunce di legittimità richiamate anche nell'atto di appello, nel senso che la predisposizione di apparecchi recanti giochi meramente aleatori, e dunque d'azzardo, non esclude (come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) l'applicazione a detti apparecchi della disciplina dettata dall'art. 110. Al contrario, ad avviso del ricorrente, tale predisposizione configura una violazione delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 (nella parte in cui consentono la sola predisposizione di giochi recanti anche elementi di abilità), con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 dell'art. 110. In tale prospettiva, l'offerta di gioco d'azzardo attraverso tre computer, contestata al RA, non poteva configurare il reato di cui all'art. 718 cod. pen., come del resto espressamente riconosciuto da una delle pronunce citate. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza, condividendo l'impostazione e le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Può ritenersi pacifico, in punto di fatto, che il RA è stato tratto a giudizio in relazione all'accertata presenza nel "BAR 2000" sito in Mazzarino - riconducibile alla R&L DI RA PE UC & C s.n.c., della quale il ricorrente era rappresentante legale - di tre personal computer, messi a disposizione della clientela, che erano stati artatamente modificati: l in particolare, nella scocca di ciascun monitor era stata inserita una "scheda madre" che riproduceva il sistema di gioco della slot machine, utilizzabile senza alcuna necessità di collegamenti al web né, tanto meno, a portali riconduCibili a soggetti terzi. 2 Era stato inoltre accertato che il RA aveva a disposizione un telecomando che, dalla propria postazione di barista, "consentiva un cambiamento di stato nella visualizzazione del monitor tra quello che veniva inviato e visualizzato grazie alla scheda madre contenente il gioco e quello che veniva inviato dal computer, quindi - in buona sostanza - consentiva a distanza di passare dall'interfaccia tipica di un qualsiasi computer, ossia la schermata desktop, a quella del gioco installato sul monitor e viceversa" (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). Emerge inoltre, dalle sentenze di merito, che al momento dell'accesso degli operanti era intento a giocare un avventore del bar, il quale - oltre a confermare trattarsi di un "gioco di fortuna" - aveva chiarito le modalità di accesso al gioco e l'attività in concreto svolta dal RA: "vado direttamente da EP, al quale consegno l'importo in contanti che ho intenzione di investire, successivamente, EP viene alla postazione PC e ricarica direttamente l'importo" (cfr. la deposizione del teste NO NO, riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado). 3. Come già precedentemente accennato, il Tribunale di Gela ha ritenuto integrati, nella situazione descritta, gli elementi costitutivi del delitto di abusiva organizzazione del gioco d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S, contestato al ricorrente ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 I. n. 401 del 1989. La Corte d'Appello ha peraltro riformato la sentenza, accogliendo il primo motivo di appello presentato nell'interesse del RA, ovvero ritenendo insussistente, nella specie, il requisito organizzativo comprovante una sistematica attività illecita dell'agente, indispensabile per l'integrazione del delitto contestato: ha tuttavia ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 718 cod. peri., per avere il RA tenuto o comunque favorito un gioco totalmente aleatorio nel proprio esercizio commerciale, "diverso dalla tipologia di gioco on line tramite 'totenni" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In tal modo, la Corte territoriale ha disatteso il motivo subordinato di appello, escludendo l'operatività della depenalizzazione sancita dal comma 9 dell'art. 110 TULPS, e ritenendo quindi la persistente rilevanza penale - sia pure a livello meramente contravvenzionale - della condotta contestata al RA (ipotesi prospettata, in linea di estremo subordine, dalla stessa difesa appellante). 4. Con l'odierno ricorso, il difensore del RA - senza porre in discussione quanto accertato dai giudici di merito in punto di fatto, né la . riconducibilità della slot machine alla categoria dei giochi di azzardo - ha riproposto le argomentazioni già svolte in appello, in linea subordinata, circa l'applicabilità, alla fattispecie in esame, delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 9, TULPS, ed in particolare della lett. c), che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per "chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od in circoli ed associazioni di qualunque specie di 3 apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e a le prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge attuative di d atti commi". A sostegno di tale assunto, la difesa ha richiamato alcune pronunce di questa Suprema Corte relative ai c.d. apparecchi "totem" (ovvero agli apparecchi collegati via internet ad una piattaforma di giochi on line) privi di autorizzazione dell'autorità amministrativa preposta: cfr. in particolare Sez. 3, n. 30383 del 27/01/2017, Rv. 270334, Cioffi, che - all'esito di un'ampia disamina ricostruttiva dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha appunto affermato che «in materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall'art. 718 cod. pen., l'installazione o l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi "totem" collegati a piattaforme telematiche che consentano l'esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita». (In motivazione, la Corte ha osservato che la regolamentazione di cui rai T.U.L.P.S. si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 cod. pen. e che invece sono consentiti per la caratteristica di essere giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica;
con la conseguenza che le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dai commi 6 e 7 del citato art. 110 sono sanzionate in via amministrativa ai sensi del successivo comma 9). In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 30804 del 27/01/2017, Scapin, Rv. 270234-01; Sez. 3, n. 30325 del 16/06/2021, Xu. 5. L'impostazione difensiva non può essere condivisa. 5.1. Per comprendere l'ambito e la portata applicativa delle disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 110 TULPS, che sanzionano solo in via amministrativa l'esercizio del gioco d'azzardo con apparecchi elettronici, è indispensabile prendere le mosse dalla fondamentale distinzione operata nei commi 3 segg. del medesimo articolo, quanto alla possibilità di installare lecitamente apparecchi per il gioco all'interno degli esercizi pubblici, circoli ed associazioni private, ecc. 5.1.1. In particolare, il comma 4 dell'art. 110 vieta l'installazione e l'uso di "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo", definiti dal successivo comma 5 come "quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6". Ed è proprio il comma 6 dell'art. 110 ad individuare un primo gruppo di "apparecchi idonei per il gioco lecito", la cui installazione - ai sensi del comma 3 4 - è consentita all'interno degli esercizi commerciali, nelle aree ape -te al pubblico, ecc. Va immediatamente evidenziato che tali apparecchi, nella duplice tipologia descritta alle lettere a) e b) del comma 6, sono accomunati dal loro necessario collegamento alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640 del 1972, ovvero alla rete dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per "la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco leclto previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6" dell'art. 110. Si tratta, da un lato (lett. a), degli apparecchi "dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti" rilasciato dalla predetta Amministrazione e "obbligatoriamente collegati alla rete telematica" cui si è poc'anzi accennato, in cui il gioco presenta, accanto all'alea, anche elementi di abilità, che danno quindi al giocatore la possibilità di scelta della strategia, con un costo per ogni partita non superiore ad un euro e con vincita massima non superiore a cento euro erogati dalla macchina;
d'altro lato (lett. b), il comma 6 fa riferimento agli apparecchi, facenti parte della rete telematica di cui al citato art. 14-bis, che "si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa", e che sono regolati da un apposito decreto ministeriale quanto al costo della partita, alla percentuale minima della raccolta da destinare a vincite, all'importo massimo e alle modalità di riscossione delle vincite, alle specifiche di immodificabilità e di sicurezza anche per la rete, alle "soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi", nonché alla tipologia e caratteristiche degli esercizi pubblici in cui è possibile l'installazione (cfr. le lettere da 1 a 6 della lett. b del comma 6). 5.1.2. Una ulteriore elencazione di apparecchi e congegni "per il gioco lecito", di cui è consentita l'installazione ai sensi del comma 3 negli esercizi pubblici ecc., è contenuta nel comma 7 dell'art. 110. Si tratta in particolare: degli apparecchi elettromeccanici in cui il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con monete di valore non superiore a un euro e con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (lett. a), ovvero senza distribuzione di premi, ma con la durata della partita dipendente dall'abilità del giocatore (lett. c); nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta e gettone, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis), ovvero che consentono l'accesso al gioco senza introduzione di danaro, ma con utilizzo a tempo o a scopo (lett. c-ter). 5.2. La minuziosa elencazione che precede, relativa al novero degli apparecchi "idonei per il gioco lecito" ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 110, si è resa necessaria per evidenziare che le installazioni presenti nel bar del RA non possono essere in alcun módo ricondotte in tale ambito. Quanto al comma 6, è appena il caso di porre in rilievo, in primo luogo, il fatto che gli apparecchi per cui è causa erano del tutto sconosciuti ai Mcnopoli, perché 5 il gioco di slot machine veniva attivato dal RA, in presenza degli avventori come il NO, senza alcun collegamento a reti telematiche, tanto meno a quella dell'amministrazione finanziaria: acquisita la somma che il cliente aveva deciso di giocare, il ricorrente provvedeva a "caricare a video" l'importo corrispondente e, in caso di vincita, consegnava direttamente il danaro (cfr. la deposizione del NO richiamata sul punto a pag. 7 della sentenza di primo grado). Inoltre, gli accertamenti esperiti sui personal computer del RA hanno evidenziato che il gestore del gioco aveva escluso un tetto massimo alle puntate (cfr. pag. 7, cit.). In buona sostanza, l'assoluta mancanza di qualsiasi collegamento con la rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli, le connotazioni esclusivamente aleatorie del gioco senza alcuna componente di abilità del giocatore, nonché l'assenza di limiti alle puntate escludono ogni possibilità di annoverare gli apparecchi del RA tra quelli "idonei per il gioco lecito" di cui al comma 6 dell'art. 110. Altrettanto è a dirsi per le categorie di apparecchi elencate al comma 7: oltre alla già ricordata, dirimente mancanza di collegamento alla rete telematica dell'Amministrazione finanziaria, è appena il caso di porre in evidenza che, nella fattispecie in esame, difettano sia le connotazioni di abilità del giocatore richieste dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7, sia le caratteristiche (distribuzione di tagliandi a fine partita;
avvio del gioco senza danaro ma con utilizzo a tempo o a scopo) individuate dalle residue lettere c-bis e c-ter del medesimo comma. 5.3. Alla luce di quanto precede, non può che concludersi nel senso della riconducibilità delle installazioni del RA nell'alveo degli "apparecchi per il gioco d'azzardo" di cui al comma 5 dell'art. 110, la cui installazione è inequivocabilmente vietata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Da tali conclusioni, raggiunte espressamente dal primo giudice (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale), ed implicitamente dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 4, in cui si afferma la rilevanza penale ai sensi dell'art. 718 cod. pen. trattandosi "di gioco di mera alea, comunque diverso dalla tipologia di gioco on line tramite totem"), non può che derivare l'impossibilità di ritenere operanti, nella fattispecie in esame, le sanzioni amministrative di cui al comma 9 dell'art. 110. Ogni incertezza sul punto è del resto destinata a venir meno considerando che il comma 9 si apre limitando, con assoluta chiarezza, la portata applicativa di tali sanzioni alla materia degli "apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7". D'altra parte, il rilievo solo sul piano amministrativo delle infrazioni considerate nel comma 9 (non rispondenza degli apparecchi alle caratteristiche e alle prescrizioni previste;
mancanza totale o parziale dei titoli autorizzativi) trova una razionale giustificazione considerando che, da un lato (comma 6), vengono presi in considerazione apparecchi che postulano un collegamento telematico alla rete dei Monopoli di Stato, e sono connotati dalla messa a disposizione di giochi 6 non meramente aleatori, da modestissimi costi della giocata e da una significativa limitazione del tetto massimo di vincita (lett. a), ovvero (lett. b) sOno regolati da decreto ministeriale in ogni aspetto, ivi incluse "le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi" (cfr. supra, § 5.1.1.); mentre, d'altro lato (comma 7), vengono in rilievo apparecchi da gioco in cui assume rilievo centrale l'abilità fisico-mentale-strategica del giocatore, ovvero che presentano connotazioni nelle vincite, e nelle stesse modalità di avvio del gioco, tali da far ragionevolmente escludere qualsiasi accostamento ai giochi vietati (cfr. supra, 5.1.2). 5.4. Non può dunque ritenersi in alcun modo condivisibile l'interpretazione difensiva volta a ricondurre i computer del RA nell'alveo del cornma 6 dell'art. 110, e dunque della sanzionabilità solo in via amministrativo: conclusioni raggiunte attraverso una sorta di "derubricazione" delle connotazioni degli apparecchi in possesso del ricorrente, inequivocabilmente ricadenti nel divieto di cui al comma 5 (cfr. supra, § 2), a mere mancanze nelle caratteristiche e nelle prescrizioni rispetto a quanto richiesto dal comma 6. È infatti evidente che tale interpretazione - oltre ad apparire fortemente problematica sul piano sistematico, per la ingiustificata equiparazione alle fattispecie depenalizzate di un'ipotesi, quale quella in esame, di Installazione e l'esercizio di apparecchi per il gioco d'azzardo destinati a rimanere del tutto sconosciuti all'amministrazione finanziaria - finirebbe per assumere inammissibili effetti abroganti dei commi 4 e 5 dell'art. 110. 5.5. Si ritiene opportuno evidenziare, conclusivamente, che nessun effettivo contrasto può rinvenirsi tra le conclusioni raggiunte in questa sede e un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 6183 del 04/11/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263995 - 01), massimato in termini apparentemente in linea con la tesi difensiva. Deve in particolare osservarsi, al riguardo, che - al di là della riconduzione, alquanto problematica, delle slot machine nel novero dei giochi leciti, per la asserita presenza anche di una componente di abilità - la lettura della motivazione della sentenza evidenzia con assoluta chiarezza che in quella occasione il giudice di merito aveva espressamente ricondotto la fattispecie nell'ambito del comma 6 dell'art. 110 senza peraltro fornire alcuna compiuta descrizione dell'apparecchiatura oggetto di quel processo (inducendo quindi il Giudice di legittimità a ritenere pacifico che si trattasse di apparecchi riconducibili alla lett. a del comma 6). Totalmente diversa, ed anzi opposta, appare la situazione riscontrata nella fattispecie in esame, in cui la descrizione degli apparecchi fornita dai giudici di merito, anche sulla scorta di approfondimenti tecnici svolti a mezzo di consulenza tecnica, consente di escludere in termini assoluti la riconducibilità degli apparecchi del RA nell'alveo di quelli "idonei per il gioco lecito" ai sensi del comma 6. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 agosto 2024 Il Consigli estensore residente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato;
udito il difensore del ricorrente, avv. Marco Ripamonti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/02/2024, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato (riqualificando la fattispecie ai sensi dell'art. 718 cod. pen., modificando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 08/05/2023, con la quale RA EP CA era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 4, I. n. 401 del 1989, a lui ascritto con riferimento all'organizzazione e all'esercizio del gioco d'azzardo a mezzo di apparecchi Penale Sent. Sez. F Num. 34268 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA PE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 27/08/2024 automatici ed elettronici vietati presso l'esercizio commerciale BAR 2000 sito in Mazzarino. 2. Ricorre per cassazione il RA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistente rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente. Si lamenta la mancata considerazione di quanto osservato in appello sulla scorta di due pronunce della Suprema Corte, secondo le quali l'offerta di giochi d'azzardo per il tramite di apparecchi elettronici doveva ritenersi depenalizzata, essendo applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. Il ricorrente evidenzia l'erronea impostazione della sentenza di primo grado, imperniata su pronunce antecedenti l'intervento di depenalizzazione del 2015, e lamenta l'erronea applicazione dei principi affermati dalle pronunce di legittimità richiamate anche nell'atto di appello, nel senso che la predisposizione di apparecchi recanti giochi meramente aleatori, e dunque d'azzardo, non esclude (come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) l'applicazione a detti apparecchi della disciplina dettata dall'art. 110. Al contrario, ad avviso del ricorrente, tale predisposizione configura una violazione delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 (nella parte in cui consentono la sola predisposizione di giochi recanti anche elementi di abilità), con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 dell'art. 110. In tale prospettiva, l'offerta di gioco d'azzardo attraverso tre computer, contestata al RA, non poteva configurare il reato di cui all'art. 718 cod. pen., come del resto espressamente riconosciuto da una delle pronunce citate. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza, condividendo l'impostazione e le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Può ritenersi pacifico, in punto di fatto, che il RA è stato tratto a giudizio in relazione all'accertata presenza nel "BAR 2000" sito in Mazzarino - riconducibile alla R&L DI RA PE UC & C s.n.c., della quale il ricorrente era rappresentante legale - di tre personal computer, messi a disposizione della clientela, che erano stati artatamente modificati: l in particolare, nella scocca di ciascun monitor era stata inserita una "scheda madre" che riproduceva il sistema di gioco della slot machine, utilizzabile senza alcuna necessità di collegamenti al web né, tanto meno, a portali riconduCibili a soggetti terzi. 2 Era stato inoltre accertato che il RA aveva a disposizione un telecomando che, dalla propria postazione di barista, "consentiva un cambiamento di stato nella visualizzazione del monitor tra quello che veniva inviato e visualizzato grazie alla scheda madre contenente il gioco e quello che veniva inviato dal computer, quindi - in buona sostanza - consentiva a distanza di passare dall'interfaccia tipica di un qualsiasi computer, ossia la schermata desktop, a quella del gioco installato sul monitor e viceversa" (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). Emerge inoltre, dalle sentenze di merito, che al momento dell'accesso degli operanti era intento a giocare un avventore del bar, il quale - oltre a confermare trattarsi di un "gioco di fortuna" - aveva chiarito le modalità di accesso al gioco e l'attività in concreto svolta dal RA: "vado direttamente da EP, al quale consegno l'importo in contanti che ho intenzione di investire, successivamente, EP viene alla postazione PC e ricarica direttamente l'importo" (cfr. la deposizione del teste NO NO, riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado). 3. Come già precedentemente accennato, il Tribunale di Gela ha ritenuto integrati, nella situazione descritta, gli elementi costitutivi del delitto di abusiva organizzazione del gioco d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S, contestato al ricorrente ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 4 I. n. 401 del 1989. La Corte d'Appello ha peraltro riformato la sentenza, accogliendo il primo motivo di appello presentato nell'interesse del RA, ovvero ritenendo insussistente, nella specie, il requisito organizzativo comprovante una sistematica attività illecita dell'agente, indispensabile per l'integrazione del delitto contestato: ha tuttavia ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 718 cod. peri., per avere il RA tenuto o comunque favorito un gioco totalmente aleatorio nel proprio esercizio commerciale, "diverso dalla tipologia di gioco on line tramite 'totenni" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In tal modo, la Corte territoriale ha disatteso il motivo subordinato di appello, escludendo l'operatività della depenalizzazione sancita dal comma 9 dell'art. 110 TULPS, e ritenendo quindi la persistente rilevanza penale - sia pure a livello meramente contravvenzionale - della condotta contestata al RA (ipotesi prospettata, in linea di estremo subordine, dalla stessa difesa appellante). 4. Con l'odierno ricorso, il difensore del RA - senza porre in discussione quanto accertato dai giudici di merito in punto di fatto, né la . riconducibilità della slot machine alla categoria dei giochi di azzardo - ha riproposto le argomentazioni già svolte in appello, in linea subordinata, circa l'applicabilità, alla fattispecie in esame, delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 9, TULPS, ed in particolare della lett. c), che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per "chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od in circoli ed associazioni di qualunque specie di 3 apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e a le prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge attuative di d atti commi". A sostegno di tale assunto, la difesa ha richiamato alcune pronunce di questa Suprema Corte relative ai c.d. apparecchi "totem" (ovvero agli apparecchi collegati via internet ad una piattaforma di giochi on line) privi di autorizzazione dell'autorità amministrativa preposta: cfr. in particolare Sez. 3, n. 30383 del 27/01/2017, Rv. 270334, Cioffi, che - all'esito di un'ampia disamina ricostruttiva dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha appunto affermato che «in materia di apparecchi e congegni di intrattenimento, integra la violazione amministrativa di cui all'art. 110, commi sesto lett. a) e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e non il reato di gioco di azzardo previsto dall'art. 718 cod. pen., l'installazione o l'utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in assenza del prescritto nulla osta, di apparecchi "totem" collegati a piattaforme telematiche che consentano l'esercizio di giochi nei quali ricorre il fine di lucro e l'aleatorietà della vincita». (In motivazione, la Corte ha osservato che la regolamentazione di cui rai T.U.L.P.S. si pone in rapporto di specialità con la disciplina penalistica del gioco d'azzardo, laddove qualifica come leciti, sottoponendoli ai provvedimenti di assenso previsti dalla legge, giochi che in astratto rientrerebbero nella categoria dei giochi d'azzardo di cui all'art. 721 cod. pen. e che invece sono consentiti per la caratteristica di essere giocati attraverso apparecchiature elettroniche e con puntate di modesta entità economica;
con la conseguenza che le eventuali violazioni del regime fissato ai sensi dai commi 6 e 7 del citato art. 110 sono sanzionate in via amministrativa ai sensi del successivo comma 9). In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 30804 del 27/01/2017, Scapin, Rv. 270234-01; Sez. 3, n. 30325 del 16/06/2021, Xu. 5. L'impostazione difensiva non può essere condivisa. 5.1. Per comprendere l'ambito e la portata applicativa delle disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 110 TULPS, che sanzionano solo in via amministrativa l'esercizio del gioco d'azzardo con apparecchi elettronici, è indispensabile prendere le mosse dalla fondamentale distinzione operata nei commi 3 segg. del medesimo articolo, quanto alla possibilità di installare lecitamente apparecchi per il gioco all'interno degli esercizi pubblici, circoli ed associazioni private, ecc. 5.1.1. In particolare, il comma 4 dell'art. 110 vieta l'installazione e l'uso di "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo", definiti dal successivo comma 5 come "quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6". Ed è proprio il comma 6 dell'art. 110 ad individuare un primo gruppo di "apparecchi idonei per il gioco lecito", la cui installazione - ai sensi del comma 3 4 - è consentita all'interno degli esercizi commerciali, nelle aree ape -te al pubblico, ecc. Va immediatamente evidenziato che tali apparecchi, nella duplice tipologia descritta alle lettere a) e b) del comma 6, sono accomunati dal loro necessario collegamento alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640 del 1972, ovvero alla rete dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per "la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco leclto previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6" dell'art. 110. Si tratta, da un lato (lett. a), degli apparecchi "dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti" rilasciato dalla predetta Amministrazione e "obbligatoriamente collegati alla rete telematica" cui si è poc'anzi accennato, in cui il gioco presenta, accanto all'alea, anche elementi di abilità, che danno quindi al giocatore la possibilità di scelta della strategia, con un costo per ogni partita non superiore ad un euro e con vincita massima non superiore a cento euro erogati dalla macchina;
d'altro lato (lett. b), il comma 6 fa riferimento agli apparecchi, facenti parte della rete telematica di cui al citato art. 14-bis, che "si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa", e che sono regolati da un apposito decreto ministeriale quanto al costo della partita, alla percentuale minima della raccolta da destinare a vincite, all'importo massimo e alle modalità di riscossione delle vincite, alle specifiche di immodificabilità e di sicurezza anche per la rete, alle "soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi", nonché alla tipologia e caratteristiche degli esercizi pubblici in cui è possibile l'installazione (cfr. le lettere da 1 a 6 della lett. b del comma 6). 5.1.2. Una ulteriore elencazione di apparecchi e congegni "per il gioco lecito", di cui è consentita l'installazione ai sensi del comma 3 negli esercizi pubblici ecc., è contenuta nel comma 7 dell'art. 110. Si tratta in particolare: degli apparecchi elettromeccanici in cui il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con monete di valore non superiore a un euro e con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (lett. a), ovvero senza distribuzione di premi, ma con la durata della partita dipendente dall'abilità del giocatore (lett. c); nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta e gettone, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lett. c-bis), ovvero che consentono l'accesso al gioco senza introduzione di danaro, ma con utilizzo a tempo o a scopo (lett. c-ter). 5.2. La minuziosa elencazione che precede, relativa al novero degli apparecchi "idonei per il gioco lecito" ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 110, si è resa necessaria per evidenziare che le installazioni presenti nel bar del RA non possono essere in alcun módo ricondotte in tale ambito. Quanto al comma 6, è appena il caso di porre in rilievo, in primo luogo, il fatto che gli apparecchi per cui è causa erano del tutto sconosciuti ai Mcnopoli, perché 5 il gioco di slot machine veniva attivato dal RA, in presenza degli avventori come il NO, senza alcun collegamento a reti telematiche, tanto meno a quella dell'amministrazione finanziaria: acquisita la somma che il cliente aveva deciso di giocare, il ricorrente provvedeva a "caricare a video" l'importo corrispondente e, in caso di vincita, consegnava direttamente il danaro (cfr. la deposizione del NO richiamata sul punto a pag. 7 della sentenza di primo grado). Inoltre, gli accertamenti esperiti sui personal computer del RA hanno evidenziato che il gestore del gioco aveva escluso un tetto massimo alle puntate (cfr. pag. 7, cit.). In buona sostanza, l'assoluta mancanza di qualsiasi collegamento con la rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli, le connotazioni esclusivamente aleatorie del gioco senza alcuna componente di abilità del giocatore, nonché l'assenza di limiti alle puntate escludono ogni possibilità di annoverare gli apparecchi del RA tra quelli "idonei per il gioco lecito" di cui al comma 6 dell'art. 110. Altrettanto è a dirsi per le categorie di apparecchi elencate al comma 7: oltre alla già ricordata, dirimente mancanza di collegamento alla rete telematica dell'Amministrazione finanziaria, è appena il caso di porre in evidenza che, nella fattispecie in esame, difettano sia le connotazioni di abilità del giocatore richieste dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) del comma 7, sia le caratteristiche (distribuzione di tagliandi a fine partita;
avvio del gioco senza danaro ma con utilizzo a tempo o a scopo) individuate dalle residue lettere c-bis e c-ter del medesimo comma. 5.3. Alla luce di quanto precede, non può che concludersi nel senso della riconducibilità delle installazioni del RA nell'alveo degli "apparecchi per il gioco d'azzardo" di cui al comma 5 dell'art. 110, la cui installazione è inequivocabilmente vietata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Da tali conclusioni, raggiunte espressamente dal primo giudice (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale), ed implicitamente dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 4, in cui si afferma la rilevanza penale ai sensi dell'art. 718 cod. pen. trattandosi "di gioco di mera alea, comunque diverso dalla tipologia di gioco on line tramite totem"), non può che derivare l'impossibilità di ritenere operanti, nella fattispecie in esame, le sanzioni amministrative di cui al comma 9 dell'art. 110. Ogni incertezza sul punto è del resto destinata a venir meno considerando che il comma 9 si apre limitando, con assoluta chiarezza, la portata applicativa di tali sanzioni alla materia degli "apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7". D'altra parte, il rilievo solo sul piano amministrativo delle infrazioni considerate nel comma 9 (non rispondenza degli apparecchi alle caratteristiche e alle prescrizioni previste;
mancanza totale o parziale dei titoli autorizzativi) trova una razionale giustificazione considerando che, da un lato (comma 6), vengono presi in considerazione apparecchi che postulano un collegamento telematico alla rete dei Monopoli di Stato, e sono connotati dalla messa a disposizione di giochi 6 non meramente aleatori, da modestissimi costi della giocata e da una significativa limitazione del tetto massimo di vincita (lett. a), ovvero (lett. b) sOno regolati da decreto ministeriale in ogni aspetto, ivi incluse "le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi" (cfr. supra, § 5.1.1.); mentre, d'altro lato (comma 7), vengono in rilievo apparecchi da gioco in cui assume rilievo centrale l'abilità fisico-mentale-strategica del giocatore, ovvero che presentano connotazioni nelle vincite, e nelle stesse modalità di avvio del gioco, tali da far ragionevolmente escludere qualsiasi accostamento ai giochi vietati (cfr. supra, 5.1.2). 5.4. Non può dunque ritenersi in alcun modo condivisibile l'interpretazione difensiva volta a ricondurre i computer del RA nell'alveo del cornma 6 dell'art. 110, e dunque della sanzionabilità solo in via amministrativo: conclusioni raggiunte attraverso una sorta di "derubricazione" delle connotazioni degli apparecchi in possesso del ricorrente, inequivocabilmente ricadenti nel divieto di cui al comma 5 (cfr. supra, § 2), a mere mancanze nelle caratteristiche e nelle prescrizioni rispetto a quanto richiesto dal comma 6. È infatti evidente che tale interpretazione - oltre ad apparire fortemente problematica sul piano sistematico, per la ingiustificata equiparazione alle fattispecie depenalizzate di un'ipotesi, quale quella in esame, di Installazione e l'esercizio di apparecchi per il gioco d'azzardo destinati a rimanere del tutto sconosciuti all'amministrazione finanziaria - finirebbe per assumere inammissibili effetti abroganti dei commi 4 e 5 dell'art. 110. 5.5. Si ritiene opportuno evidenziare, conclusivamente, che nessun effettivo contrasto può rinvenirsi tra le conclusioni raggiunte in questa sede e un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 6183 del 04/11/2014, dep. 2015, Puglisi, Rv. 263995 - 01), massimato in termini apparentemente in linea con la tesi difensiva. Deve in particolare osservarsi, al riguardo, che - al di là della riconduzione, alquanto problematica, delle slot machine nel novero dei giochi leciti, per la asserita presenza anche di una componente di abilità - la lettura della motivazione della sentenza evidenzia con assoluta chiarezza che in quella occasione il giudice di merito aveva espressamente ricondotto la fattispecie nell'ambito del comma 6 dell'art. 110 senza peraltro fornire alcuna compiuta descrizione dell'apparecchiatura oggetto di quel processo (inducendo quindi il Giudice di legittimità a ritenere pacifico che si trattasse di apparecchi riconducibili alla lett. a del comma 6). Totalmente diversa, ed anzi opposta, appare la situazione riscontrata nella fattispecie in esame, in cui la descrizione degli apparecchi fornita dai giudici di merito, anche sulla scorta di approfondimenti tecnici svolti a mezzo di consulenza tecnica, consente di escludere in termini assoluti la riconducibilità degli apparecchi del RA nell'alveo di quelli "idonei per il gioco lecito" ai sensi del comma 6. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 agosto 2024 Il Consigli estensore residente