Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/05/2026, n. 8601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8601 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13679 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baglioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fapanni 37;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. EN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul suo conto la pendenza di un procedimento penale avanti al Tribunale di Venezia per i reati di cui agli artt. 582,585,583 c. 1 n. 1 c.p. (lesioni personali aggravate) e 610 c. 1 n. 2, 56, 110 c.p. (violenza privata tentata in concorso) commessi in data 29 luglio 2017.
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la suddetta istanza di cittadinanza, dandone notizia all’interessato con ministeriale in data 23 maggio 2022, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro della quale non perveniva alcuna osservazione.
Avverso il diniego impugnato si eccepiscono i vizi di “eccesso di potere e violazione di legge per assoluta carenza e falsa valutazione dei presupposti, per assoluta mancanza di idonea e completa istruttoria su circostanze determinati; nonché per carenza di motivazione su circostanze determinanti e per manifesta illogicità della stessa” , non potendo il richiamato procedimento penale, di cui si prospetta la definizione tra non meno di due mesi con sentenza di assoluzione, costituire il fondamento per un giudizio negativo a carico di soggetto incensurato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 284 del 17 gennaio 2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato, non essendo stato addotto alcun specifico profilo di pregiudizio grave ed irreparabile.
Alla pubblica udienza del giorno 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e va pertanto respinto essendo emerso a carico del ricorrente un procedimento penale per lesioni personali aggravate e violenza privata tentata in concorso, che denotano una tendenza caratteriale della persona che desta un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, in quanto manifestanti l’attitudine a ricorrere a metodi violenti ed espressivi di tendenziale aggressività incontrollata.
Tale condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (che va mantenuta fino alla data del giuramento), sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
In tale prospettiva, occorre evidenziare che gli addebiti di lesioni personali aggravate e di violenza privata in concorso contestati al ricorrente sono punito con pena edittale tali da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valutarsi in favore del ricorrente l’eventualità che il procedimento penale a suo carico possa concludersi con sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanza non ancora verificatasi, sicché l’Amministrazione non ne ha correttamente tenuto conto nel valutare la domanda di cittadinanza.
Per quanto precede, deve essere disattesa l’istanza di rinvio della causa nelle more dell’adozione della prospettata sentenza di assoluzione, risultando il provvedimento impugnato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in applicazione del principio tempus regit actum .
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In conclusione, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR ZE, Presidente
EN MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EN MA | OR ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.