TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 756 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nata ad Parte_1 C.F._1
Alcamo il 18.09.1954, con l'avv. Antonella Russo (pec domiciliazione: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F ) nata ad CP_1 C.F._2
Alcamo il 23.10.1958 con l'avv. Damiano Ciacio (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza inter partes del 24.02.2025 n. 235/2025 del
Giudice di Pace di Alcamo
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 24.09.2025 il
Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta volta a conciliare la lite, ex art. 185 bis c.p.c. “a saldo e stralcio di ogni pretesa
derivante dai fatti di causa, pagamento a carico di parte appellata in favore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'appellante dell'importo di euro 2.965,00; compensazione integrale delle
spese di lite”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, tutti i procuratori delle parti costituite, muniti sin dalla costituzione in giudizio di procura speciale, hanno dichiarato che le proprie assistite hanno aderito alla proposta formulata.
In ragione della composizione bonaria della controversia, è
venuto meno l'interesse della parte appellante alla prosecuzione del presente giudizio e all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dichiara intervenuta la conciliazione della lite alle condizioni riportate in parte motiva, che dichiara esecutive e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 03/12/2025.
Il Giudice
dott. Carlo MA BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
MA BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 756 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) nata ad Parte_1 C.F._1
Alcamo il 18.09.1954, con l'avv. Antonella Russo (pec domiciliazione: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F ) nata ad CP_1 C.F._2
Alcamo il 23.10.1958 con l'avv. Damiano Ciacio (pec domiciliazione:
Email_2
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza inter partes del 24.02.2025 n. 235/2025 del
Giudice di Pace di Alcamo
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 24.09.2025 il
Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta volta a conciliare la lite, ex art. 185 bis c.p.c. “a saldo e stralcio di ogni pretesa
derivante dai fatti di causa, pagamento a carico di parte appellata in favore
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'appellante dell'importo di euro 2.965,00; compensazione integrale delle
spese di lite”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, tutti i procuratori delle parti costituite, muniti sin dalla costituzione in giudizio di procura speciale, hanno dichiarato che le proprie assistite hanno aderito alla proposta formulata.
In ragione della composizione bonaria della controversia, è
venuto meno l'interesse della parte appellante alla prosecuzione del presente giudizio e all'accoglimento delle domande proposte con l'atto principale.
Nulla sulle spese in quanto liquidate come da proposta accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
definitivamente pronunciando:
Dichiara intervenuta la conciliazione della lite alle condizioni riportate in parte motiva, che dichiara esecutive e, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani, in data 03/12/2025.
Il Giudice
dott. Carlo MA BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile