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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2272/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19051/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione TAR e TEFA, in epigrafe, relativo agli anni 2018 – 2023 IMU, per un importo complessivo di euro 34.844,00, notificato in data 21 ottobre 2024.
I ricorrenti hanno dedotto di aver correttamente denunciato e pagato la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e hanno, altresì, lamentato la violazione di legge, l'errore materiale nel computo della superficie tassabile e la violazione del diritto di difesa del contribuente.
2. Si è costituita in giudizio AMA S.p.A. eccependo il difetto di legittimazione passive e, nel merito, resistendo al ricorso.
3. Con atto depositato il 25 settembre 2025, le parti ricorrenti hanno dedotto che RO CA ha provveduto allo stralcio della posizione di cui è causa, con annullamento totale dell'avviso di accertamento gravato, allegando la relativa documentazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le medesime parti ricorrenti hanno, quindi, dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e alla domanda chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio anche RO CA chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
4. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto gravato e della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda, il Collegio rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
6. Quanto alle spese il Collegio ritiene sussistano gli estremi per la compensazione anche tenuto conto della richiesta in tal senso di parte ricorrente che ha visto soddisfatte le sue pretese in sede di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di RO, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese di lite. Così deciso in RO nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026. Il relatore Il presidente Fabrizio D'Alessandri Roberto Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'SA FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19051/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Via Ostiense 131 L 00100 RO RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057747 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1376/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi come in atti, hanno impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione TAR e TEFA, in epigrafe, relativo agli anni 2018 – 2023 IMU, per un importo complessivo di euro 34.844,00, notificato in data 21 ottobre 2024.
I ricorrenti hanno dedotto di aver correttamente denunciato e pagato la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e hanno, altresì, lamentato la violazione di legge, l'errore materiale nel computo della superficie tassabile e la violazione del diritto di difesa del contribuente.
2. Si è costituita in giudizio AMA S.p.A. eccependo il difetto di legittimazione passive e, nel merito, resistendo al ricorso.
3. Con atto depositato il 25 settembre 2025, le parti ricorrenti hanno dedotto che RO CA ha provveduto allo stralcio della posizione di cui è causa, con annullamento totale dell'avviso di accertamento gravato, allegando la relativa documentazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le medesime parti ricorrenti hanno, quindi, dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e alla domanda chiedendo la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio anche RO CA chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
4. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In considerazione dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto gravato e della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda, il Collegio rileva di dover dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
6. Quanto alle spese il Collegio ritiene sussistano gli estremi per la compensazione anche tenuto conto della richiesta in tal senso di parte ricorrente che ha visto soddisfatte le sue pretese in sede di autotutela.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di RO, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese di lite. Così deciso in RO nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026. Il relatore Il presidente Fabrizio D'Alessandri Roberto Roberti