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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 315/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente con gli Avv.ti Gianella Alberto, Picchetti Ilaria e Castiglia Lorenzo
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Alosi Francesco
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ) (matrimonio contratto il 13.4.2007 in ER (VC) - Atto N. 16
[...] C.F._2 parte I - anno 2007 - Comune di ER (VC).
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in 13100 ER (VC), Via
Natale Palli 18 con collocamento prevalente con la madre sig.ra Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno
3. Assegnare la casa familiare sita in 13100 ER (VC), Via Natale Palli n. 18 alla sig.ra Parte_1
con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione degli effetti personali del marito, come da elenco
[...] già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico del sig. il CP_1 Pt_1 Controparte_1 versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: per Per_1
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni sviluppate dallo stesso. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di assegnazione. il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), andandolo a prendere all'uscita dalla scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 21,00.
Nella settimana in cui il figlio non trascorrerà il fine settimana con il papà, ove il medesimo potrà e vorrà, potrà dormire presso l'abitazione del padre, che lo riporterà direttamente a scuola Per_1 il giovedì mattina. A decorrere dalla fine del periodo scolastico, sempre compatibilmente con le
pagina 2 di 9 esigenze di entrambi i genitori e la serenità del piccolo il medesimo potrà rimanere a Per_1 dormire a casa del padre anche il martedì sera.
durante le vacanze estive, potrà stare con il padre anche più giorni. Ove il bimbo non Per_1 manifesti disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenerlo con sé anche due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla partenza. durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre Per_1 con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà
e degli impegni di lavoro;
quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato.
Ulteriori periodi nonché orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto reciproco dei loro impegni lavorativi nonché di quelli futuri, scolastici, sportivi e sociali del piccolo tenuto conto altresì della volontà di quest'ultimo. Per_1 non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
In caso di malattia che comporterà un periodo di degenza superiore ai sette giorni, entrambi i genitori potranno far visita al figlio minore presso l'abitazione ove cui si troverà in tale situazione, previo preavviso (telefonico o tramite mail).
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e costante comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del piccolo
Per_1 per Per_2
La figlia (in considerazione dell'età) potrà frequentare i genitori come meglio riterrà, tenuto Per_2 conto dei reciproci impegni scolastici e/o lavorativi;
indicativamente il padre potrà vedere e stare con due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì, dal termine delle Per_2
pagina 3 di 9 lezioni sino al mattino seguente), oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì sera, sempre, in ogni caso, tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. e di quelli scolastici di CP_1
Quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, in epoca da concordarsi tra i coniugi Per_2 entro il mese di maggio. Durante le Festività Natalizie, una settimana alternata, e precisamente: un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31.12 al 6.1. Ad anni alterni i giorni di Pasqua
e Pasquetta. Il tutto sempre compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, nonché le esigenze e gli impegni scolastici della figlia e ovviamente tenuto conto del fatto che diverrà maggiorenne il prossimo 3 Per_2 Per_2 gennaio 2027.
5. Disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla sig.ra dell'importo di euro 900,00 mensili (per 12 mensilità: Parte_1
300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. L'Assegno Universale, sino ad oggi percepito interamente dalla signora
verrà diviso al 50% come per legge. Parte_1
6. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
(mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di
ER.
7. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
9. I coniugi rinunciano alle ulteriori reciproche domande, eccezioni e opposizioni, ad onorari e spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in ER (VC) in data Parte_1 Controparte_1
13/04/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 16, Parte I, anno 2007.
Dall'unione nascevano i figli: , e , rispettivamente in data 06/02/2006, Per_3 Per_2 Per_1
03/01/2009, 01/03/2013, solo il primo maggiorenne anche se non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 la sig.ra domandava la separazione personale con Pt_1 addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre
50% delle spese straordinarie e pari a euro 500,00 per il mantenimento della ricorrente.
In data 30/04/2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva: che venisse respinta la CP_1 domanda di addebito della separazione, da addebitarsi invece alla moglie;
che venisse respinta la richiesta di assegno a suo carico e in favore della moglie;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie impegnandosi a pagarne il muto sino alla sua estinzione e l'affidamento condiviso dei figli con assegno a suo carico pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza davanti al Giudice relatore in data 12/06/2025, lo stesso tentava la conciliazione delle parti, le quali chiedevano un rinvio per valutare;
alla successiva udienza del 03/07/2025 il resistente formulava una proposta che non veniva accettata dalla ricorrente e il Giudice relatore ammetteva quindi le prove testimoniali dedotte dalle parti in merito all'addebito della separazione, delegando il GOP dott.ssa all'escussione dei testi. Per_4
All'udienza davanti al GOP fissata in data 06/10/2025 i legali delle parti dichiaravano di aver trovato un accordo conciliativo e chiedevano di poter depositare note scritte autorizzate per formulare conclusioni conformi;
il Presidente fissava quindi termine al 05/11/2025 per il deposito di suddette note, riportanti le conclusioni congiunte qui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 5 di 9 SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in ER (VC), via Natale
Palli 18, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra Pt_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino al Per_1 lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), andandolo a prendere all'uscita dalla scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 21,00. Nella settimana in cui il figlio non trascorrerà il fine settimana con il papà, ove il medesimo potrà e vorrà, potrà dormire presso Per_1
l'abitazione del padre, che lo riporterà direttamente a scuola il giovedì mattina. A decorrere dalla fine del periodo scolastico, sempre compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e la serenità del piccolo
, il medesimo potrà rimanere a dormire a casa del padre anche il martedì sera. Per_1
, durante le vacanze estive, potrà stare con il padre anche più giorni. Ove il bimbo non manifesti Per_1
disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenerlo con sé anche due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla partenza. Durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il Per_1
24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro;
quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato.
Ulteriori periodi nonché orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto reciproco dei loro impegni lavorativi nonché di quelli futuri, scolastici, sportivi e sociali del piccolo pagina 6 di 9 , tenuto conto altresì della volontà di quest'ultimo. Non sarà necessaria alcuna preventiva Per_1
concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
In caso di malattia che comporti un periodo di degenza superiore ai sette giorni, entrambi i genitori potranno far visita al figlio minore presso l'abitazione ove cui si troverà in tale situazione, previo preavviso (telefonico o tramite mail).
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e costante comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del piccolo . Per_1
La figlia in considerazione dell'età) potrà frequentare i genitori come meglio riterrà, tenuto conto Per_2
dei reciproci impegni scolastici e/o lavorativi;
indicativamente il padre potrà vedere e stare con Per_2
due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni sino al mattino seguente), oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì sera, sempre, in ogni caso, tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. e di quelli scolastici di Quindici giorni, anche non CP_1 Per_2 consecutivi, durante l'estate, in epoca da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio. Durante le
Festività Natalizie, una settimana alternata, e precisamente: un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31.12 al 6.1. Ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta. Il tutto sempre compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, nonché le esigenze e gli impegni scolastici della figlia e tenuto Per_2
conto del fatto che iverrà maggiorenne il prossimo 3 gennaio 2027. Per_2
Il Collegio dà atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in ER (VC), via Natale Palli 18, sarà assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla madre sig.ra genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza, a esclusione degli effetti Pt_1
personali del marito, come da elenco già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico del CP_1 Pt_1
sig. il versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione. Controparte_1
pagina 7 di 9 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig. versi CP_1
alla madre sig.ra un contributo per il mantenimento dei tre figli , maggiorenne ma non Pt_1 Per_3
ancora economicamente autosufficiente, e , ancora minori, pari a euro 900,00 mensili Per_2 Per_1
(per 12 mensilità: 300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. L'Assegno Universale, sino ad oggi percepito interamente dalla signora verrà diviso al 50% come per legge. Parte_1
Il padre, inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di ER.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 315/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in ER (VC) in data 13/04/2007, trascritto CP_1
nei Registri dello Stato Civile al n. 16, Parte I, anno 2007;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Orta affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA i figli minori ed entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 Per_2
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale pagina 8 di 9 separatamente;
i figli avranno residenza abituale presso la casa familiare in ER (VC), Via Natale
Palli 18 con collocamento prevalente con la madre sig.ra Pt_1
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita in ER (VC), via Natale Palli 18, alla madre sig.ra genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza, a esclusione degli effetti Pt_1
personali del marito, come da elenco già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico CP_1 Pt_1
del sig. il versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione;
Controparte_1
5) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori ed secondo il calendario Per_1 Per_2
riportato in parte motiva;
6) DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei tre figli , maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, , ancora minori, versando alla madre euro 900,00 Per_2 Per_1
mensili (per 12 mensilità: 300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma
(fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
l'Assegno Universale verrà diviso al 50% come per legge;
7) DISPONE che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di ER;
8) DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 315/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente con gli Avv.ti Gianella Alberto, Picchetti Ilaria e Castiglia Lorenzo
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Alosi Francesco
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ER
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ) (matrimonio contratto il 13.4.2007 in ER (VC) - Atto N. 16
[...] C.F._2 parte I - anno 2007 - Comune di ER (VC).
2. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in 13100 ER (VC), Via
Natale Palli 18 con collocamento prevalente con la madre sig.ra Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno
3. Assegnare la casa familiare sita in 13100 ER (VC), Via Natale Palli n. 18 alla sig.ra Parte_1
con ogni arredo e pertinenza, ad esclusione degli effetti personali del marito, come da elenco
[...] già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico del sig. il CP_1 Pt_1 Controparte_1 versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: per Per_1
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni sviluppate dallo stesso. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di assegnazione. il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), andandolo a prendere all'uscita dalla scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 21,00.
Nella settimana in cui il figlio non trascorrerà il fine settimana con il papà, ove il medesimo potrà e vorrà, potrà dormire presso l'abitazione del padre, che lo riporterà direttamente a scuola Per_1 il giovedì mattina. A decorrere dalla fine del periodo scolastico, sempre compatibilmente con le
pagina 2 di 9 esigenze di entrambi i genitori e la serenità del piccolo il medesimo potrà rimanere a Per_1 dormire a casa del padre anche il martedì sera.
durante le vacanze estive, potrà stare con il padre anche più giorni. Ove il bimbo non Per_1 manifesti disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenerlo con sé anche due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla partenza. durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre Per_1 con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà
e degli impegni di lavoro;
quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato.
Ulteriori periodi nonché orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto reciproco dei loro impegni lavorativi nonché di quelli futuri, scolastici, sportivi e sociali del piccolo tenuto conto altresì della volontà di quest'ultimo. Per_1 non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
In caso di malattia che comporterà un periodo di degenza superiore ai sette giorni, entrambi i genitori potranno far visita al figlio minore presso l'abitazione ove cui si troverà in tale situazione, previo preavviso (telefonico o tramite mail).
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e costante comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del piccolo
Per_1 per Per_2
La figlia (in considerazione dell'età) potrà frequentare i genitori come meglio riterrà, tenuto Per_2 conto dei reciproci impegni scolastici e/o lavorativi;
indicativamente il padre potrà vedere e stare con due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì, dal termine delle Per_2
pagina 3 di 9 lezioni sino al mattino seguente), oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì sera, sempre, in ogni caso, tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. e di quelli scolastici di CP_1
Quindici giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, in epoca da concordarsi tra i coniugi Per_2 entro il mese di maggio. Durante le Festività Natalizie, una settimana alternata, e precisamente: un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31.12 al 6.1. Ad anni alterni i giorni di Pasqua
e Pasquetta. Il tutto sempre compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, nonché le esigenze e gli impegni scolastici della figlia e ovviamente tenuto conto del fatto che diverrà maggiorenne il prossimo 3 Per_2 Per_2 gennaio 2027.
5. Disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Controparte_1 versamento alla sig.ra dell'importo di euro 900,00 mensili (per 12 mensilità: Parte_1
300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. L'Assegno Universale, sino ad oggi percepito interamente dalla signora
verrà diviso al 50% come per legge. Parte_1
6. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
(mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di
ER.
7. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
9. I coniugi rinunciano alle ulteriori reciproche domande, eccezioni e opposizioni, ad onorari e spese compensate.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
pagina 4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio civile in ER (VC) in data Parte_1 Controparte_1
13/04/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile al n. 16, Parte I, anno 2007.
Dall'unione nascevano i figli: , e , rispettivamente in data 06/02/2006, Per_3 Per_2 Per_1
03/01/2009, 01/03/2013, solo il primo maggiorenne anche se non ancora economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 05/03/2025 la sig.ra domandava la separazione personale con Pt_1 addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli, l'assegnazione a sé della casa coniugale, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre
50% delle spese straordinarie e pari a euro 500,00 per il mantenimento della ricorrente.
In data 30/04/2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva: che venisse respinta la CP_1 domanda di addebito della separazione, da addebitarsi invece alla moglie;
che venisse respinta la richiesta di assegno a suo carico e in favore della moglie;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie impegnandosi a pagarne il muto sino alla sua estinzione e l'affidamento condiviso dei figli con assegno a suo carico pari a euro 500,00 mensili per ciascun figlio, oltre 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza davanti al Giudice relatore in data 12/06/2025, lo stesso tentava la conciliazione delle parti, le quali chiedevano un rinvio per valutare;
alla successiva udienza del 03/07/2025 il resistente formulava una proposta che non veniva accettata dalla ricorrente e il Giudice relatore ammetteva quindi le prove testimoniali dedotte dalle parti in merito all'addebito della separazione, delegando il GOP dott.ssa all'escussione dei testi. Per_4
All'udienza davanti al GOP fissata in data 06/10/2025 i legali delle parti dichiaravano di aver trovato un accordo conciliativo e chiedevano di poter depositare note scritte autorizzate per formulare conclusioni conformi;
il Presidente fissava quindi termine al 05/11/2025 per il deposito di suddette note, riportanti le conclusioni congiunte qui in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 5 di 9 SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, i figli minori saranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in ER (VC), via Natale
Palli 18, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra Pt_1
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino al Per_1 lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio minore due pomeriggi (indicativamente, il lunedì e il mercoledì), andandolo a prendere all'uscita dalla scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 21,00. Nella settimana in cui il figlio non trascorrerà il fine settimana con il papà, ove il medesimo potrà e vorrà, potrà dormire presso Per_1
l'abitazione del padre, che lo riporterà direttamente a scuola il giovedì mattina. A decorrere dalla fine del periodo scolastico, sempre compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e la serenità del piccolo
, il medesimo potrà rimanere a dormire a casa del padre anche il martedì sera. Per_1
, durante le vacanze estive, potrà stare con il padre anche più giorni. Ove il bimbo non manifesti Per_1
disagio e/o volontà contrarie, il padre potrà tenerlo con sé anche due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e precisare sempre la località ove intendano trascorrere eventuali periodi di vacanza, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla partenza. Durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il Per_1
24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi. Per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza del figlio con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro;
quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato.
Ulteriori periodi nonché orari di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto reciproco dei loro impegni lavorativi nonché di quelli futuri, scolastici, sportivi e sociali del piccolo pagina 6 di 9 , tenuto conto altresì della volontà di quest'ultimo. Non sarà necessaria alcuna preventiva Per_1
concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante.
In caso di malattia che comporti un periodo di degenza superiore ai sette giorni, entrambi i genitori potranno far visita al figlio minore presso l'abitazione ove cui si troverà in tale situazione, previo preavviso (telefonico o tramite mail).
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena e costante comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano altresì a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del piccolo . Per_1
La figlia in considerazione dell'età) potrà frequentare i genitori come meglio riterrà, tenuto conto Per_2
dei reciproci impegni scolastici e/o lavorativi;
indicativamente il padre potrà vedere e stare con Per_2
due giorni alla settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì, dal termine delle lezioni sino al mattino seguente), oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì sera, sempre, in ogni caso, tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. e di quelli scolastici di Quindici giorni, anche non CP_1 Per_2 consecutivi, durante l'estate, in epoca da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio. Durante le
Festività Natalizie, una settimana alternata, e precisamente: un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31.12 al 6.1. Ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta. Il tutto sempre compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, nonché le esigenze e gli impegni scolastici della figlia e tenuto Per_2
conto del fatto che iverrà maggiorenne il prossimo 3 gennaio 2027. Per_2
Il Collegio dà atto che le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare sita in ER (VC), via Natale Palli 18, sarà assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla madre sig.ra genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza, a esclusione degli effetti Pt_1
personali del marito, come da elenco già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico del CP_1 Pt_1
sig. il versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione. Controparte_1
pagina 7 di 9 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che il padre sig. versi CP_1
alla madre sig.ra un contributo per il mantenimento dei tre figli , maggiorenne ma non Pt_1 Per_3
ancora economicamente autosufficiente, e , ancora minori, pari a euro 900,00 mensili Per_2 Per_1
(per 12 mensilità: 300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo. L'Assegno Universale, sino ad oggi percepito interamente dalla signora verrà diviso al 50% come per legge. Parte_1
Il padre, inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di ER.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 315/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in ER (VC) in data 13/04/2007, trascritto CP_1
nei Registri dello Stato Civile al n. 16, Parte I, anno 2007;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Orta affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA i figli minori ed entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 Per_2
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale pagina 8 di 9 separatamente;
i figli avranno residenza abituale presso la casa familiare in ER (VC), Via Natale
Palli 18 con collocamento prevalente con la madre sig.ra Pt_1
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare sita in ER (VC), via Natale Palli 18, alla madre sig.ra genitore collocatario, con ogni arredo e pertinenza, a esclusione degli effetti Pt_1
personali del marito, come da elenco già inviato dal sig. alla sig.ra ponendo a carico CP_1 Pt_1
del sig. il versamento mensile delle rate del relativo mutuo sino alla sua estinzione;
Controparte_1
5) DISPONE che il padre possa incontrare i figli minori ed secondo il calendario Per_1 Per_2
riportato in parte motiva;
6) DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei tre figli , maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, , ancora minori, versando alla madre euro 900,00 Per_2 Per_1
mensili (per 12 mensilità: 300x3), da versarsi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese. La somma
(fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
l'Assegno Universale verrà diviso al 50% come per legge;
7) DISPONE che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e documentate come da protocollo in essere avanti al Tribunale di ER;
8) DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno;
9) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in ER, nella Camera di Consiglio del 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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