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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 740/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6819/2020 depositato il 08/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 618/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellata Agenzia chiede che venga riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento. Si riporta per il resto e insiste nel rigetto dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 4/2/2020, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina accoglieva parzialmente, e nei limiti della proposta di mediazione ex art 17 bis formulata dall'Agenzia delle EN , il ricorso proposto da Ricorrente_1, esercente l'attività di “mediazione immobiliare , avverso l'avviso di accertamento n. PF TYX01G301881-2017 con cui l'Agenzia EN di
Messina per il periodo d'imposta 2013 a seguito del pvc redatto il 12/5/2016 dalla Guardia di Finanza di
S. Agata di Militello, ha recuperato a tassazione l'importo di € 2.970,00, quali versamenti non giustificati e l'importo di € 46.221,00 quali prelevamenti non giustificati, in applicazione dell'art. 32 del DPR n. 600/73 con conseguenti maggiori ricavi accertati per l'anno 2013 di € 49.192,00.
Il primo Giudice aderendo alla proposta formulata dall'Ufficio , riduceva gli accreditamenti di € 1.370,00
e i prelevamenti della somma complessiva di € 15. 207,00 e così in totale i maggiori ricavi accertati si riducevano ad € 32.615,00 . Rigettava tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate in ricorso .
Avverso tale decisione interponeva appello il contribuente impugnando la sentenza perché lacunosa , in parte perché priva di motivazione e in parte per non essersi pronunciata su motivi di ricorso e specificatamente contestava l'omessa pronuncia sul difetto di delega riguardo la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle EN, eccezione sollevata in 1° grado con memoria, all'esito del deposito delle controdeduzioni dell'Ufficio.Lamentava sul punto che l'estensore della sentenza impugnata in altro giudizio aveva deciso accogliendo il rilievo del contribuente;
eccepiva omessa pronuncia in punto di :a) nullità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati;
b)illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza delle pretese erariali relative alle movimentazioni finanziarie. Contestava ancora l'omessa autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie;
il difetto di contraddittorio .Inesistenza della notifica;
difetto di motivazione;
applicabilità regime premiale;
applicazione della normativa prelevamenti ex art 32 ai professionisti , non sottoposizione all'irap ; cumulo giuridico per le sanzioni.
L'Agenzia si costituiva e nell'eccepire un infondata intempestività dell'appello , risultando in atti che la notifica è avvenuta proprio il 9/11/2020, controdeduceva sui motivi di impugnazione . Depositava allegato
B sulla delega di firma per la costituzione nel giudizio di 1° grado.
Fissato il giudizio, la Corte all'udienza del 21/1/2026 , chiusa la discussione , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello deve essere parzialmente accolto.
Sulla costituzione dell'Agenzia delle EN in giudizio per carenza di delega .
L'eccezione è infondata .
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 ottobre 2017 n. 23098,( in un caso in cui veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia e sottoscritto da persona che non era un dirigente) , ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle EN , annullando con rinvio la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia.La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle
EN e la sua idoneità a rappresentare la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o comunque l'usurpazione di potere di impugnare la sentenza». Nel caso di specie l'agenzia ha depositato in appello copia dell'allegato B all'atto dispositivo , recante i nominativi dei funzionari delegati dell'Ufficio Legale, tra cui risulta il nome del funzionario ( Nominativo_1 )
, che ha sottoscritto le controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado.
Sulla ( pretesa ) difformità di decisum , occorre solo rilevare che vi è assoluta autonomia dei giudizi .
Lamentava ancora l'omessa pronuncia sui seguenti motivi di ricorso:
a)nullità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati;
b)illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza delle pretese erariali relative alle movimentazioni finanziarie.
Il motivo indicato con la lettera a) è fondato.
Individuando l'attività svolta dal contribuente come attività imprenditoriale( è lo stesso contribuente che in contabilità tratta il proprio reddito come reddito d'impresa) , a seguito della modificata giurisprudenza di legittimità ( si v/da Cass. Ord. 5586/2023 ) i costi forfettari vanno riconosciuti non solo nel caso di accertamento induttivo puro ma anche nel caso di accertamento analitico-presuntivo .
Conseguentemente dando atto che è inconfutabile che l'Agenzia non ha riconosciuto ulteriori costi sul maggior reddito accertato , questa Corte dando conto di quanto risulta dal testo normativo che regolamenta i regimi forfettari per le varie categorie di reddito , e in considerazione dell'attività svolta
( mediazione immobiliare) e di una redditività del 78% ,riconosce una percentuale forfettaria di costi pari al 22% .
Infondato il motivo di cui alla lettera b)
Il contribuente sollevava l'eccezione con particolare riferimento alla L. 225/2016, di conversione del D.L.
193/2016, art.
7-quater, comma 1, con la quale sono state introdotte, delle franchigie di inoperatività della presunzione legale afferente i prelievi operati per somme inferiori ad euro 1.000 giornalieri e fino ad euro
5.000 mensili. Alla pag 5 dell'avviso di accertamento viene precisato che sono stati ritenuti come giustificati i prelievi in contanti fino ad un massimo di € 1.000,00 giornalieri , con un massimo mensile di
€ 5.000,00; Venivano ritenuti non giustificati solo i prelievi giornalieri superiori ai € 1000,00 né sul punto il contribuente fornisce prova del contrario.
Sull'omessa autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie sui conti del contribuente e di altri soggetti collegabili .
Infondata l'eccezione .
Con l'ordinanza n. 27128 del 9 ottobre 2025, la Cassazione in un caso sovrapponibile a quello per cui è causa (indagini finanziarie che avevano riguardato non soltanto i conti intestati direttamente al contribuente , ma anche conti intestati ad altri di cui il contribuente poteva avere disponibilità ), sul punto ha ritenuto la legittimità dell'utilizzo di dati bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza in assenza della formale autorizzazione del Comandante Regionale, prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del DPR
600/1973 e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del DPR 633/1972. Specificatamente riprendendo propria giurisprudenza ( sentenze nn. 22754 del 2020, 13353 del 2018, 1306 del 2023 e 4853 del 2024) chiariva che l'assenza di autorizzazione può condurre all'inutilizzabilità dei dati acquisiti soltanto qualora si verifichino due condizioni tassative: Il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio subito, oppure devono risultare violati i diritti ( inviolabili) della libertà personale o del domicilio.
Nella fattispecie in esame il contribuente non forniva adeguata prova sul punto.
Nel merito delle operazioni occorre rilevare che le movimentazioni contestate sono state rilevate sul conto corrente n. Conto_Corrente_1 e sul conto corrente n. Conto_Corrente_2 accesi presso il Banca_1 spa. Il conto corrente n. Conto_Corrente_1 sul quale sono state contestate movimentazioni in addebito non giustificate pari ad €. 11.236,00, è cointestato con la moglie del ricorrente , sig.ra Nominativo_2, e la maggior parte degli assegni non giustificati era stata firmata dal contribuente stesso. Mentre per il conto cointestato con il padre, sig. Nominativo_3 , risulta dalla pag 5 dell'accertamento , che tutte le movimentazioni risultavano giustificate.
Questa Corte condivide le conclusioni dell'Ufficio nel non aver riconosciuto come giustificati le somme corrisposte a tale Nominativo_4 quali lavori di falegnameria, nella duplice considerazione del disallineamento tra gli importi degli assegni e la fattura del 25/3/2013 di € 17.680,00, e della riconducibilità dei predetti lavori all'attività svolta dal Ricorrente_1 .
Condiviso anche il disconoscimento delle somme impiegate per l'acquisto di materiale edile, di ferramenta, idraulico, per lavori svolti da operai, il cui lavoro veniva indicato come occasionale ma privo di necessaria ricevuta : spese queste riconducibili all'attività del contribuente che, sul punto, si limitava a fornire solo la copia degli assegni.
Non giustificato l'importo di € 8.000,00 , indicato come pagamento con assegno del 17/6/2013 a
“Nominativo_5 – impresa costruzioni”, senza l'esibizione della relativa fattura né l'importo di
€ 5.000,00 pagato con assegno circolare a Nominativo_6 in data 4/6/2013. Il Nominativo_6 risultato intestatario di partita IVA quale geometra , non rilasciava fattura per l'attività svolta in favore del Ricorrente_1 ma un'autocertificazione , documento privo di validità ai fini pretesi dal contribuente.
Sul difetto di contraddittorio
Nello specifico la parte contribuente lamentava il vizio in relazione alla mancata assistenza del Ricorrente_1 alle operazioni compiute nei giorni 3.11.2015, 5.12.2015, 11.12.2015, 8.4.2016 ed 11.5.2016 . L'eccezione
è generica . Il contribuente non specifica in concreto in cosa si sia risolta l'omissione né il danno concreto ricevuto , né ancora se si trattava di operazioni irripetibili dalla cui stessa natura scaturiva il pregiudizio preteso .
In assenza di indicazioni di senso opposto questa Corte dovrà rigettare l'eccezione.
Sulla nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della notifica L'appellante si duoleva che il 1° giudice avesse rigettato l'eccezione sollevata , con l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo , fondando il rigetto sull' impugnazione dell'avviso di accertamento di cui contestava la modalità di notifica , non essendo stata fornita la prova che il Sig Nominativo_7 che aveva curato la notifica avesse i requisiti di “messo comunale .
L'eccezione è infondata .
Alla fattispecie in esame in punto di notifica si applica l'art. 14 DPR 600/73
L'art. 14, dPR 600/1973, prevede che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. “La "notifica diretta" a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex pluribus, Cass., 34007/2019, 1207/2014,
15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale rispetto a quella dell'art. 60, dPR 600/1973 e del cod. proc. civ. da esso richiamate, sicchè prevale su quest'ultime in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali.” (così Cass.SSUU n. 10012/2021 ).
Sul DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Nessun difetto di motivazione si evince dall'avviso impugnato .
L'avviso si origina dall'attività dei verificatori e del pvc al cui contenuto l'Agenzia si riporta , utilizza l'istruttoria e le conclusioni per motivare l'atto impositivo. Seppur non condiviso dal contribuente l'atto di accertamento è pienamente compreso in ogni sua parte , prova ne sono le puntuali eccezioni pregiudiziali e di merito che vengono sollevate in atti.
Difetto di sottoscrizione
Infondata l'eccezione
All'esito dell'eccezione formulata veniva depositato l'atto dispositivo n. 7/18 da cui risultava i motivi di delega la durata e l'efficacia , il funzionario e la competenza per valore dello stesso .
Applicazione del regime premiale per i soggetti congrui agli studi di settore.
Infondata l'eccezione.
L' art. 10, comma 12 del D.L. 201/2011 statuisce : “Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10- ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.”
Il Provvedimento del 25/06/2014 recante “Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011.” Al punto
1.1 ha stabilito che “ Per il periodo di imposta 2013 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui all'articolo 1 del Provvedimento 12 luglio 2012, che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 al presente Provvedimento.” Nell'allegato 1 del provvedimento citato, lo studio di settore WG39U
“Agenzie di mediazione immobiliare” applicato dal contribuente non è indicato tra quelli che possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 10, comma 9 del D.L. 201/2011. Applicabilità al contribuente della normativa ex art 32 ai prelevamenti;
non applicabilità AP
Sulla circostanza che il contribuente produca reddito d'impresa e non di lavoro autonomo si è già detto;
conseguentemente non risultano circostanze per non considerarlo soggetto ad AP avendo egli stesso presentato la relativa dichiarazione .
Sulle sanzioni
Dall'avviso di accertamento risulta che l'Agenzia abbia tenuto in conto l'applicazione del cumulo anche con riferimento alle altre annualità , con conseguente relativo abbattimento.
Al parziale accoglimento dell'appello sui costi forfettari , riconosciuti da questa Corte in riforma della sentenza impugnata , segue la condanna alle spese che già compensate per metà si liquidano in complessivi € 2500,00 oltre accessori per entrambi i gradi, in favore del contribuente .
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata come in motivazione . Spese liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori se dovuti in favore del contribuente.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
M. LL Giacoponello
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6819/2020 depositato il 08/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 618/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 04/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01G301881-2017 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellata Agenzia chiede che venga riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento. Si riporta per il resto e insiste nel rigetto dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 4/2/2020, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina accoglieva parzialmente, e nei limiti della proposta di mediazione ex art 17 bis formulata dall'Agenzia delle EN , il ricorso proposto da Ricorrente_1, esercente l'attività di “mediazione immobiliare , avverso l'avviso di accertamento n. PF TYX01G301881-2017 con cui l'Agenzia EN di
Messina per il periodo d'imposta 2013 a seguito del pvc redatto il 12/5/2016 dalla Guardia di Finanza di
S. Agata di Militello, ha recuperato a tassazione l'importo di € 2.970,00, quali versamenti non giustificati e l'importo di € 46.221,00 quali prelevamenti non giustificati, in applicazione dell'art. 32 del DPR n. 600/73 con conseguenti maggiori ricavi accertati per l'anno 2013 di € 49.192,00.
Il primo Giudice aderendo alla proposta formulata dall'Ufficio , riduceva gli accreditamenti di € 1.370,00
e i prelevamenti della somma complessiva di € 15. 207,00 e così in totale i maggiori ricavi accertati si riducevano ad € 32.615,00 . Rigettava tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate in ricorso .
Avverso tale decisione interponeva appello il contribuente impugnando la sentenza perché lacunosa , in parte perché priva di motivazione e in parte per non essersi pronunciata su motivi di ricorso e specificatamente contestava l'omessa pronuncia sul difetto di delega riguardo la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle EN, eccezione sollevata in 1° grado con memoria, all'esito del deposito delle controdeduzioni dell'Ufficio.Lamentava sul punto che l'estensore della sentenza impugnata in altro giudizio aveva deciso accogliendo il rilievo del contribuente;
eccepiva omessa pronuncia in punto di :a) nullità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati;
b)illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza delle pretese erariali relative alle movimentazioni finanziarie. Contestava ancora l'omessa autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie;
il difetto di contraddittorio .Inesistenza della notifica;
difetto di motivazione;
applicabilità regime premiale;
applicazione della normativa prelevamenti ex art 32 ai professionisti , non sottoposizione all'irap ; cumulo giuridico per le sanzioni.
L'Agenzia si costituiva e nell'eccepire un infondata intempestività dell'appello , risultando in atti che la notifica è avvenuta proprio il 9/11/2020, controdeduceva sui motivi di impugnazione . Depositava allegato
B sulla delega di firma per la costituzione nel giudizio di 1° grado.
Fissato il giudizio, la Corte all'udienza del 21/1/2026 , chiusa la discussione , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello deve essere parzialmente accolto.
Sulla costituzione dell'Agenzia delle EN in giudizio per carenza di delega .
L'eccezione è infondata .
La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 ottobre 2017 n. 23098,( in un caso in cui veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia e sottoscritto da persona che non era un dirigente) , ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle EN , annullando con rinvio la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia.La Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle
EN e la sua idoneità a rappresentare la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o comunque l'usurpazione di potere di impugnare la sentenza». Nel caso di specie l'agenzia ha depositato in appello copia dell'allegato B all'atto dispositivo , recante i nominativi dei funzionari delegati dell'Ufficio Legale, tra cui risulta il nome del funzionario ( Nominativo_1 )
, che ha sottoscritto le controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado.
Sulla ( pretesa ) difformità di decisum , occorre solo rilevare che vi è assoluta autonomia dei giudizi .
Lamentava ancora l'omessa pronuncia sui seguenti motivi di ricorso:
a)nullità dell'avviso di accertamento per mancata considerazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati;
b)illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza delle pretese erariali relative alle movimentazioni finanziarie.
Il motivo indicato con la lettera a) è fondato.
Individuando l'attività svolta dal contribuente come attività imprenditoriale( è lo stesso contribuente che in contabilità tratta il proprio reddito come reddito d'impresa) , a seguito della modificata giurisprudenza di legittimità ( si v/da Cass. Ord. 5586/2023 ) i costi forfettari vanno riconosciuti non solo nel caso di accertamento induttivo puro ma anche nel caso di accertamento analitico-presuntivo .
Conseguentemente dando atto che è inconfutabile che l'Agenzia non ha riconosciuto ulteriori costi sul maggior reddito accertato , questa Corte dando conto di quanto risulta dal testo normativo che regolamenta i regimi forfettari per le varie categorie di reddito , e in considerazione dell'attività svolta
( mediazione immobiliare) e di una redditività del 78% ,riconosce una percentuale forfettaria di costi pari al 22% .
Infondato il motivo di cui alla lettera b)
Il contribuente sollevava l'eccezione con particolare riferimento alla L. 225/2016, di conversione del D.L.
193/2016, art.
7-quater, comma 1, con la quale sono state introdotte, delle franchigie di inoperatività della presunzione legale afferente i prelievi operati per somme inferiori ad euro 1.000 giornalieri e fino ad euro
5.000 mensili. Alla pag 5 dell'avviso di accertamento viene precisato che sono stati ritenuti come giustificati i prelievi in contanti fino ad un massimo di € 1.000,00 giornalieri , con un massimo mensile di
€ 5.000,00; Venivano ritenuti non giustificati solo i prelievi giornalieri superiori ai € 1000,00 né sul punto il contribuente fornisce prova del contrario.
Sull'omessa autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie sui conti del contribuente e di altri soggetti collegabili .
Infondata l'eccezione .
Con l'ordinanza n. 27128 del 9 ottobre 2025, la Cassazione in un caso sovrapponibile a quello per cui è causa (indagini finanziarie che avevano riguardato non soltanto i conti intestati direttamente al contribuente , ma anche conti intestati ad altri di cui il contribuente poteva avere disponibilità ), sul punto ha ritenuto la legittimità dell'utilizzo di dati bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza in assenza della formale autorizzazione del Comandante Regionale, prevista dall'art. 32, comma 1, n. 7, del DPR
600/1973 e dall'art. 51, comma 2, n. 7, del DPR 633/1972. Specificatamente riprendendo propria giurisprudenza ( sentenze nn. 22754 del 2020, 13353 del 2018, 1306 del 2023 e 4853 del 2024) chiariva che l'assenza di autorizzazione può condurre all'inutilizzabilità dei dati acquisiti soltanto qualora si verifichino due condizioni tassative: Il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio subito, oppure devono risultare violati i diritti ( inviolabili) della libertà personale o del domicilio.
Nella fattispecie in esame il contribuente non forniva adeguata prova sul punto.
Nel merito delle operazioni occorre rilevare che le movimentazioni contestate sono state rilevate sul conto corrente n. Conto_Corrente_1 e sul conto corrente n. Conto_Corrente_2 accesi presso il Banca_1 spa. Il conto corrente n. Conto_Corrente_1 sul quale sono state contestate movimentazioni in addebito non giustificate pari ad €. 11.236,00, è cointestato con la moglie del ricorrente , sig.ra Nominativo_2, e la maggior parte degli assegni non giustificati era stata firmata dal contribuente stesso. Mentre per il conto cointestato con il padre, sig. Nominativo_3 , risulta dalla pag 5 dell'accertamento , che tutte le movimentazioni risultavano giustificate.
Questa Corte condivide le conclusioni dell'Ufficio nel non aver riconosciuto come giustificati le somme corrisposte a tale Nominativo_4 quali lavori di falegnameria, nella duplice considerazione del disallineamento tra gli importi degli assegni e la fattura del 25/3/2013 di € 17.680,00, e della riconducibilità dei predetti lavori all'attività svolta dal Ricorrente_1 .
Condiviso anche il disconoscimento delle somme impiegate per l'acquisto di materiale edile, di ferramenta, idraulico, per lavori svolti da operai, il cui lavoro veniva indicato come occasionale ma privo di necessaria ricevuta : spese queste riconducibili all'attività del contribuente che, sul punto, si limitava a fornire solo la copia degli assegni.
Non giustificato l'importo di € 8.000,00 , indicato come pagamento con assegno del 17/6/2013 a
“Nominativo_5 – impresa costruzioni”, senza l'esibizione della relativa fattura né l'importo di
€ 5.000,00 pagato con assegno circolare a Nominativo_6 in data 4/6/2013. Il Nominativo_6 risultato intestatario di partita IVA quale geometra , non rilasciava fattura per l'attività svolta in favore del Ricorrente_1 ma un'autocertificazione , documento privo di validità ai fini pretesi dal contribuente.
Sul difetto di contraddittorio
Nello specifico la parte contribuente lamentava il vizio in relazione alla mancata assistenza del Ricorrente_1 alle operazioni compiute nei giorni 3.11.2015, 5.12.2015, 11.12.2015, 8.4.2016 ed 11.5.2016 . L'eccezione
è generica . Il contribuente non specifica in concreto in cosa si sia risolta l'omissione né il danno concreto ricevuto , né ancora se si trattava di operazioni irripetibili dalla cui stessa natura scaturiva il pregiudizio preteso .
In assenza di indicazioni di senso opposto questa Corte dovrà rigettare l'eccezione.
Sulla nullità dell'avviso di accertamento per inesistenza della notifica L'appellante si duoleva che il 1° giudice avesse rigettato l'eccezione sollevata , con l'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo , fondando il rigetto sull' impugnazione dell'avviso di accertamento di cui contestava la modalità di notifica , non essendo stata fornita la prova che il Sig Nominativo_7 che aveva curato la notifica avesse i requisiti di “messo comunale .
L'eccezione è infondata .
Alla fattispecie in esame in punto di notifica si applica l'art. 14 DPR 600/73
L'art. 14, dPR 600/1973, prevede che «La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge. “La "notifica diretta" a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è, univocamente ed espressamente, consentita dalla legge, il che del resto è riscontrato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex pluribus, Cass., 34007/2019, 1207/2014,
15284/2008), essendo peraltro evidente che trattasi di una disposizione legislativa speciale rispetto a quella dell'art. 60, dPR 600/1973 e del cod. proc. civ. da esso richiamate, sicchè prevale su quest'ultime in base al canone interpretativo lex specialis derogat generali.” (così Cass.SSUU n. 10012/2021 ).
Sul DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Nessun difetto di motivazione si evince dall'avviso impugnato .
L'avviso si origina dall'attività dei verificatori e del pvc al cui contenuto l'Agenzia si riporta , utilizza l'istruttoria e le conclusioni per motivare l'atto impositivo. Seppur non condiviso dal contribuente l'atto di accertamento è pienamente compreso in ogni sua parte , prova ne sono le puntuali eccezioni pregiudiziali e di merito che vengono sollevate in atti.
Difetto di sottoscrizione
Infondata l'eccezione
All'esito dell'eccezione formulata veniva depositato l'atto dispositivo n. 7/18 da cui risultava i motivi di delega la durata e l'efficacia , il funzionario e la competenza per valore dello stesso .
Applicazione del regime premiale per i soggetti congrui agli studi di settore.
Infondata l'eccezione.
L' art. 10, comma 12 del D.L. 201/2011 statuisce : “Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10- ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.”
Il Provvedimento del 25/06/2014 recante “Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011.” Al punto
1.1 ha stabilito che “ Per il periodo di imposta 2013 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui all'articolo 1 del Provvedimento 12 luglio 2012, che applicano gli studi di settore indicati nell'allegato n. 1 al presente Provvedimento.” Nell'allegato 1 del provvedimento citato, lo studio di settore WG39U
“Agenzie di mediazione immobiliare” applicato dal contribuente non è indicato tra quelli che possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 10, comma 9 del D.L. 201/2011. Applicabilità al contribuente della normativa ex art 32 ai prelevamenti;
non applicabilità AP
Sulla circostanza che il contribuente produca reddito d'impresa e non di lavoro autonomo si è già detto;
conseguentemente non risultano circostanze per non considerarlo soggetto ad AP avendo egli stesso presentato la relativa dichiarazione .
Sulle sanzioni
Dall'avviso di accertamento risulta che l'Agenzia abbia tenuto in conto l'applicazione del cumulo anche con riferimento alle altre annualità , con conseguente relativo abbattimento.
Al parziale accoglimento dell'appello sui costi forfettari , riconosciuti da questa Corte in riforma della sentenza impugnata , segue la condanna alle spese che già compensate per metà si liquidano in complessivi € 2500,00 oltre accessori per entrambi i gradi, in favore del contribuente .
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello riforma la sentenza impugnata come in motivazione . Spese liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori se dovuti in favore del contribuente.
Così deciso in Camera di Consiglio il 21/1/2026
Il Presidente est.
M. LL Giacoponello