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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AR AL, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1848/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N 1 C/o Prov Na 80133 Napoli NA
Camera Di Commercio,industria,agricoltura E Artigianato Di N - 80014190633
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027751807000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027751807000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180027744239000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019614709000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031224543000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039190704000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039190704000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094699972000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094699972000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190129362284000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015225084000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200041164105000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068611839000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032663577000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210043399724000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210078021192000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220034804176000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220089807919000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159893426000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7549/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente Ader;
non costituite SA e la CCIIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.670/2025, depositata il 16-1-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso intimazione lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento: nn.07120180027744239000, 07120190019614709000,
07120190031224543000, 07120190039190704000, 07120190094699972000, 07120190129362284000,
07120200015225084000, 07120200041164105000, 07120200068611839000, 07120210032663577000,
07120210043399724000, 07120210078021192000, 07120210088356530000, 07120220034804176000,
07120220089807919000, 07120220159893426000, 07120230039614481000.
La Corte aveva quindi osservato che tutte le cartelle di pagamento erano state notificate a mezzo pec -come da documentazione depositata dalle parti resistenti e che le cartelle più antiche (07120180027744239000,
07120190019614709000, 07120190031224543000, 07120190039190704000) erano ricomprese nell'intimazione n. 07120229013390015000, notificata il 19-5-2022 e non impugnata. Peraltro, occorreva tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista per gli atti di riscossione dall'art.68 del
D.L. 18/2020. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società soccombente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) mancanza della prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato;
2) illegittimità, nullità ed estinzione delle cartelle di pagamento per decadenza dell'accertamento delle presunte pretese e prescrizione;
3) illegittimità della intimazione di pagamento e nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
4) prescrizione degli importi vantati a titolo di presunte sanzioni. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si erano costituite, con atti separati, la parti appellate, Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli e Agenzia delle
Entrate Riscossioni, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Le parti appellate S.A.P.N.A. e Camera di Commercio non si erano costituite.
All'odierna udienza è comparso solo il rappresentante della parte appellata Agenzia delle Entrate che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come si è detto in narrativa tutte le cartelle di cui si era lamentata l'omessa notifica erano state notificate a mezzo pec, per cui la confusa doglianza secondo cui mancherebbero gli originali di spedizione e di consegna, con le relative can e cad appare incomprensibile ed eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Come puntualmente osservato nella motivazione della sentenza impugnata le quattro cartelle più antiche erano state ricomprese in altra intimazione di pagamento notificata il 19-5-2022, sempre a mezzo pec e non impugnata.
Le altre cartelle di pagamento erano state notificate tra il 26-8-2019 e il 3-5-2023, per cui, tenuto conto che l'atto impugnato era stata notificato il 5-6-2024 non era decorso alcun termine di prescrizione, neppure quinquennale.
Eventuali doglianze -neppure chiaramente esplicitate- riguardanti le cartelle di pagamento o addirittura atti a queste prodromici dovevano essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle tutte -come si è detto- ritualmente notificate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000 per competenze, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AR AL, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1848/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti N 1 C/o Prov Na 80133 Napoli NA
Camera Di Commercio,industria,agricoltura E Artigianato Di N - 80014190633
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 670/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027751807000 IRES-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027751807000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180027744239000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190019614709000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190031224543000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039190704000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190039190704000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094699972000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094699972000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190129362284000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200015225084000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200041164105000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200068611839000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032663577000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210043399724000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210078021192000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088356530000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220034804176000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220089807919000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220159893426000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IRES-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230039614481000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7549/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente Ader;
non costituite SA e la CCIIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.670/2025, depositata il 16-1-2025, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso intimazione lamentando l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento: nn.07120180027744239000, 07120190019614709000,
07120190031224543000, 07120190039190704000, 07120190094699972000, 07120190129362284000,
07120200015225084000, 07120200041164105000, 07120200068611839000, 07120210032663577000,
07120210043399724000, 07120210078021192000, 07120210088356530000, 07120220034804176000,
07120220089807919000, 07120220159893426000, 07120230039614481000.
La Corte aveva quindi osservato che tutte le cartelle di pagamento erano state notificate a mezzo pec -come da documentazione depositata dalle parti resistenti e che le cartelle più antiche (07120180027744239000,
07120190019614709000, 07120190031224543000, 07120190039190704000) erano ricomprese nell'intimazione n. 07120229013390015000, notificata il 19-5-2022 e non impugnata. Peraltro, occorreva tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista per gli atti di riscossione dall'art.68 del
D.L. 18/2020. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società soccombente formulando i seguenti motivi di gravame: 1) mancanza della prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato;
2) illegittimità, nullità ed estinzione delle cartelle di pagamento per decadenza dell'accertamento delle presunte pretese e prescrizione;
3) illegittimità della intimazione di pagamento e nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
4) prescrizione degli importi vantati a titolo di presunte sanzioni. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si erano costituite, con atti separati, la parti appellate, Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli e Agenzia delle
Entrate Riscossioni, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Le parti appellate S.A.P.N.A. e Camera di Commercio non si erano costituite.
All'odierna udienza è comparso solo il rappresentante della parte appellata Agenzia delle Entrate che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come si è detto in narrativa tutte le cartelle di cui si era lamentata l'omessa notifica erano state notificate a mezzo pec, per cui la confusa doglianza secondo cui mancherebbero gli originali di spedizione e di consegna, con le relative can e cad appare incomprensibile ed eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Come puntualmente osservato nella motivazione della sentenza impugnata le quattro cartelle più antiche erano state ricomprese in altra intimazione di pagamento notificata il 19-5-2022, sempre a mezzo pec e non impugnata.
Le altre cartelle di pagamento erano state notificate tra il 26-8-2019 e il 3-5-2023, per cui, tenuto conto che l'atto impugnato era stata notificato il 5-6-2024 non era decorso alcun termine di prescrizione, neppure quinquennale.
Eventuali doglianze -neppure chiaramente esplicitate- riguardanti le cartelle di pagamento o addirittura atti a queste prodromici dovevano essere fatte valere con l'impugnazione delle cartelle tutte -come si è detto- ritualmente notificate.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000 per competenze, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita