CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2833/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19393/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2079/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini Tari 2018-2024 di € 3.940,00 oltre accessori per due unità in cat. tariffaria 1, di mq 111, estremi catastali Foglio foglio, n. numero, sub 501, cat. C/2 e n. numero sub 004 cat. A/2.
Parte ricorrente deduceva di aver già assolto al pagamento del tributo, versato in relazione al codice utente cod.utente, intestato alla ivi residente Sig.ra Nominativo_1, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, mentre nell'avviso di accertamento figurava l'immobile in Roma, Indirizzo_2.
L'errore si doveva, a detta della Parte ricorrente, probabilmente al mancato aggiornamento da parte del
Comune di Roma delle mappe catastali, trattandosi dello stesso fabbricato e dello stesso immobile.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese, che allegava unitamente al certificato storico di residenza della ricorrente, all'atto di proprietà del 9.2.2007 e al pagamento del tributo.
In data 18.2.2026 si costituiva il Comune di Roma che allegava l'atto impugnato e che chiedeva il rigetto del ricorso. Insisteva per l'omessa dichiarazione Tari e sosteneva che l'utenza della madre della ricorrente, Nominativo_1, era per 75 mq a fronte della maggiore superficie di cui all'accertamento. Eccepiva il mancato asolvimento dell'onere della prova in capo alla Parte ricorrente e sosteneva che i due immobili citati nel ricorso fossero distinti.
Nel frattempo, il 3.2.2026, Parte ricorrente aveva insistito nella domanda, anche per le spese.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
I due indirizzi citati nel ricorso, di Indirizzo_1 e di Indirizzo_3 afferiscono allo stesso fabbricato, posto ad angolo delle due citate vie, e i dati catastali recati nell'avviso di accertamento corrispondono a quelli che figurano nel prodotto atto di acquisto.
La residenza della ricorrente risulta in Indirizzo_4, così come anche l'atto notarile del 9.2.2007 reca lo stesso indirizzo.
In mancanza di altre risultanze probatorie, che incombevano al Comune ex art. 7, comma 5 bis, del D.
Lgs. n. 546/92, la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, poiché sono state prodotte quietanze di pagamento relativa all'utenza Tari di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 750,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico BR Cuppone
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19393/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401476653 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2079/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento ai fini Tari 2018-2024 di € 3.940,00 oltre accessori per due unità in cat. tariffaria 1, di mq 111, estremi catastali Foglio foglio, n. numero, sub 501, cat. C/2 e n. numero sub 004 cat. A/2.
Parte ricorrente deduceva di aver già assolto al pagamento del tributo, versato in relazione al codice utente cod.utente, intestato alla ivi residente Sig.ra Nominativo_1, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1, mentre nell'avviso di accertamento figurava l'immobile in Roma, Indirizzo_2.
L'errore si doveva, a detta della Parte ricorrente, probabilmente al mancato aggiornamento da parte del
Comune di Roma delle mappe catastali, trattandosi dello stesso fabbricato e dello stesso immobile.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese, che allegava unitamente al certificato storico di residenza della ricorrente, all'atto di proprietà del 9.2.2007 e al pagamento del tributo.
In data 18.2.2026 si costituiva il Comune di Roma che allegava l'atto impugnato e che chiedeva il rigetto del ricorso. Insisteva per l'omessa dichiarazione Tari e sosteneva che l'utenza della madre della ricorrente, Nominativo_1, era per 75 mq a fronte della maggiore superficie di cui all'accertamento. Eccepiva il mancato asolvimento dell'onere della prova in capo alla Parte ricorrente e sosteneva che i due immobili citati nel ricorso fossero distinti.
Nel frattempo, il 3.2.2026, Parte ricorrente aveva insistito nella domanda, anche per le spese.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
I due indirizzi citati nel ricorso, di Indirizzo_1 e di Indirizzo_3 afferiscono allo stesso fabbricato, posto ad angolo delle due citate vie, e i dati catastali recati nell'avviso di accertamento corrispondono a quelli che figurano nel prodotto atto di acquisto.
La residenza della ricorrente risulta in Indirizzo_4, così come anche l'atto notarile del 9.2.2007 reca lo stesso indirizzo.
In mancanza di altre risultanze probatorie, che incombevano al Comune ex art. 7, comma 5 bis, del D.
Lgs. n. 546/92, la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, poiché sono state prodotte quietanze di pagamento relativa all'utenza Tari di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese che liquida in € 750,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT da distrarsi.
Il Giudice Monocratico BR Cuppone