Art. 3.
L' articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice.
I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.
Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:
a) il gruppo di appartenenza;
b) la varieta'.
E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurita' non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere pero' sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri piu' grandi o piu' appariscenti.
Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non puo' comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.
I risi comuni o originari appartenenti alle varieta' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreche' tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita.
Le varieta' di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.
Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.
Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.
Sono considerati posti in vendita:
a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;
b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;
c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione".
L' articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice.
I sigilli devono essere confezionati in modo che, in seguito all'apertura, siano resi inservibili. Si intendono sigillate anche quelle confezioni la cui chiusura impone per l'apertura la lacerazione dell'involucro.
Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili e di formato non inferiore ad un centimetro di altezza:
a) il gruppo di appartenenza;
b) la varieta'.
E' consentita la indicazione di "Riso extra" per quei risi aventi difetti ed impurita' non superiori ad un terzo delle tolleranze stabilite nel decreto di cui all'articolo 2. Tale indicazione deve essere pero' sempre accompagnata dalle denominazioni obbligatorie di cui al presente articolo e non deve essere espressa in caratteri piu' grandi o piu' appariscenti.
Per i "Risi extra" il limite massimo di rottura non puo' comunque eccedere l'1,5 per cento in peso.
I risi comuni o originari appartenenti alle varieta' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, possono essere venduti con la sola denominazione del gruppo, sempreche' tale denominazione sia riportata sulle confezioni in modo ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori ad un centimetro. Tale indicazione deve essere apposta anche sul prodotto posto in vendita sfuso, con caratteri alti almeno un centimetro e accompagnata dal prezzo di vendita.
Le varieta' di riso non comprese fra quelle indicate nel decreto previsto dall'articolo 2, devono essere poste in vendita come appartenenti al gruppo comune o originario.
Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purche' riportate con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie e sullo stesso verso su cui figurano le diciture stesse.
Non sono ammesse indicazioni diverse da quelle previste dal presente articolo e sono comunque vietate le indicazioni o figurazioni tali da poter indurre in errore l'acquirente.
Sono considerati posti in vendita:
a) i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici, quando siano in confezioni sigillate;
b) i quantitativi di riso che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio;
c) i quantitativi di riso comunque in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione".