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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1905/2022, promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore giusto decreto di autorizzazione del
[...] P.IVA_1
GD 4.7.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO ANTICHI che lo rappresenta e difende giusta procura in allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. ALFREDO
BRAGAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, premesso che con sentenza n. 7/2022 del 13.04.2022 il Tribunale di Grosseto
[...]
dichiarava il fallimento della conveniva in giudizio Parte_1 [...]
anche con azione revocatoria fallimentare. Controparte_2 CP_3 Parte attrice chiedeva che venisse revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F. il pagamento della somma di €
45.950,95, effettuato in favore della convenuta dal Comune di Castiglione della Pescaia - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 769/2021 R.E.M. introdotta presso il Tribunale di Grosseto -
in virtù dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 23.3.2022 e per l'effetto che la società convenuta venisse condannata al pagamento in favore del della somma di € CP_1
45.950,95 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, se dovuta.
A fondamento della domanda deduceva che il pagamento effettuato dal terzo debitore dell'esecutato, pur essendo compiuto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, doveva intendersi quale atto revocabile dal curatore da dichiararsi inefficace ex lege nei confronti dei creditori, giacché:
- l'estinzione dell'obbligazione era avvenuta mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile;
- il convenuto era a conoscenza dello stato d'insolvenza della come dallo stesso CP_1
dichiarato in sede di ricorso monitorio.
All'udienza del 14.12.2022, dichiarata la contumacia di venivano concessi i Controparte_2
termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 5.4.2023 parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Si costituiva in data 21.6.2023 chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva la non revocabilità del pagamento effettuato in forza dell'ordinanza di assegnazione del GE, trattandosi di atto rientrante nell'ambito del patrimonio destinato costituito dalla cooperativa – ai sensi dell'art. 2447 bis, comma CP_1
1, lett. a) c.c. – con atto ai rogiti Notaio del 13 luglio 2018. Persona_1
Con note del 23.6.2023 parte convenuta deferiva giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. alla Curatela
attrice.
All'udienza del 4.7.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 20.1.2024,
rigettata la richiesta di giuramento decisorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve rilevarsi che con note del 23.6.2023 parte convenuta ha eccepito l'inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia della procura alle liti, nonché il difetto del mandato ad litem. In
particolare, ha dedotto come dalla procura alle liti allegata alla citazione si evinca che la stessa sia stata rilasciata in forza di decreto di nomina n. 4 del 27.6.2022 del Tribunale di Grosseto, cioè di un provvedimento del Giudice Delegato diverso dal provvedimento di fatto allegato datato 4.7.2022.
Ebbene, nel caso di specie non emerge alcun difetto di rappresentanza, giacché risulta debitamente allegato il provvedimento del GD del 4.7.2022 ove emerge l'autorizzazione all'avvio dell'azione revocatoria nei confronti di odierna convenutam con l'assistenza del procuratore CP_3
costituitosi con l'atto introduttivo. Inoltre, giova precisare che nella procura allegata viene richiamata l'istanza n. 4 del 27.6.2022 a margine della quale è stato apposto il visto del GD datato
4.7.2022.
Ciò detto, sempre in via preliminare deve rilevarsi che le allegazioni di parte convenuta che ha eccepito la sussistenza di un patrimonio destinato sono tardive.
Orbene, deve rilevarsi che la società convenuta si è costituita solo in data 21.6.2023 dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che il regime di preclusioni assertive ed istruttorie, introdotto nel processo civile dalla legge n. 353 del 1990, è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma è
preordinato a tutelare interessi generali e la violazione delle relative norme è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene e, dunque,
indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr. Cass., sez. un.
n. 10831/2006 e Cass. n. 16800/2018). In particolare, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che siffatte eccezioni possono essere proposte,
al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. n. n. 17121/2020). Nel caso di specie, parte convenuta si è costituita oltre l'udienza di trattazione e dopo che il giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione relativa all'esistenza di un patrimonio destinato ex art. 2447 bis c.c. è, dunque,
inammissibile oltre che non provata.
Al riguardo, deve rilevarsi che parte convenuta si è limitata a deferire il giuramento decisorio la cui richiesta non è stata accolta dal giudice all'epoca assegnatario del fascicolo.
Ebbene, deve rilevarsi che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti,
opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza.
Infatti, l'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia). Secondo costante orientamento della Suprema Corte “il giuramento
decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza
(quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato
fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della
causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai
quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli
del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e
vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta
al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato
oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario,
prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga” (cfr. Cass. n.
29614/2023 che richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del
15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007). In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze,
in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39
del 03/01/2011).
È stato, invero, precisato che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184
del 30/04/2013).
Nel caso di specie, parte convenuta ha chiesto deferirsi giuramento decisorio sul seguente capitolo
“Giuro e giurando nego che, con propria deliberazione raccolta con atto ai rogiti Notaio del Persona_1
13.7.2018, abbia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi Controparte_1
dell'art. 2447 bis, comma 1, lett. a), c.c. consistente nello sfruttamento edificatorio dell'area denominata Lotto
“2” della zona PEEP “Il Poggetto” acquistata con la convenzione del 28 giugno 2018 dal Comune di
Castiglione della Pescaia”.
Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del giuramento decisorio giacché relativo a un fatto,
sussistenza di un atto con il quale parte del patrimonio sarebbe stato destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.p.c., che avrebbe richiesto una valutazione giuridica da parte del giudice.
Tutto ciò premesso la domanda attorea è fondata.
La domanda della Curatela ha ad oggetto il pagamento effettuato dal Comune di Castiglione della
Pescaia in qualità di terzo pignorato, in favore della società convenuta - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 769/2021 R.E.M. introdotta presso il Tribunale di Grosseto dalla
[...]
contro la debitrice in bonis - in virtù dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Controparte_2
emessa in data 23.3.2022.
Giova premettere, in diritto, che la legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi atti a titolo gratuito (art. 64 l.fall.),
pagamenti (art. 65 l.fall.) o atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 l.fall.).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall., sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Orbene, nel caso di specie, i pagamenti di cui il richiede la revoca sono stati eseguiti in CP_1
forza di un'ordinanza di assegnazione emessa dal GE.
Al riguardo, deve rilevarsi che soggiacciono all'azione revocatoria fallimentare non soltanto i pagamenti eseguiti spontaneamente, ma anche quelli coattivi. Di conseguenza, è revocabile il pagamento effettuato dal debitore del fallito ad un creditore di quest'ultimo, in esito ad un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi
Invero, gli atti soggetti a revocatoria fallimentare non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma soltanto successivi e distinti atti di pagamento coattivo così ottenuti.
Ne consegue che per calcolare il cd. “periodo sospetto”, è necessario far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato conseguito mediante il pagamento coattivo da parte del terzo.
Al riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di espropriazione forzata
presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento
della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore
assegnatario” (Cassazione civile, sez. I, 14/03/2011, n. 5994).
Affermato, dunque, che sono revocabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. fall. i pagamenti coattivi effettuati nell'ambito di procedure esecutive individuali in favore dei creditori prima della dichiarazione di fallimento del debitore, occorre precisare che l'azione revocatoria - nel caso in cui sia finalizzata a dichiarare l'inefficacia di pagamenti coattivi effettuati dal terzo pignorato ai creditori del debitore successivamente fallito, nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi - è
correttamente incardinata nei confronti del solo creditore assegnatario del credito. Ciò al fine di ripristinare la par condicio creditorum, considerato che il pagamento in questione estingue un'obbligazione del debitore con denaro di quest'ultimo ed è a lui riferibile, benché materialmente posto in essere da un altro soggetto che detiene somme appartenenti al pignorato.
Ciò detto, per procedere alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 L.F. occorre che i pagamenti rientrino nel c.d. periodo sospetto (elemento oggettivo) e che la parte (il creditore nell'esecuzione individuale) conoscesse lo stato di insolvenza del debitore (elemento soggettivo).
Quanto al presupposto oggettivo, deve rilevarsi che le Sezioni Unite, aderendo alla tesi della natura distributiva e non indennitaria dell'azione revocatoria fallimentare, hanno sostenuto che l'eventus
damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile,
per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione (cfr. Cass. S.U. n. 5049/2022 che ha affermato il seguente principio di diritto: "il
pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art.
67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se
effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla
vendita del bene oggetto di pegno.). Sicché il Curatore è gravato della sola prova dell'elemento soggettivo (cfr. Cass. S.U. 2022 cit. e Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028).
Nel caso di specie il fallimento attore ha depositato l'ordinanza di assegnazione in forza della quale
è stata disposta un'assegnazione in favore della società convenuta della somma di € 45.950,95.
Inoltre, parte attrice ha depositato nota del datata 25.5.2022 da Controparte_4
cui emerge come quest'ultimo avesse provveduto al pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione emesse dal Tribunale di Grosseto del 23.2.2022, liquidando l'intero importo di €
45.950,95. In particolare, il Comune, in risposta alle richieste della curatela attrice ha precisato “Preso
atto che l'avv. Antichi ha manifestato nella richiesta in oggetto la possibilità del curatore fallimentare procedere
alla revocazione fallimentare di detti pagamenti nei termini di legge, e i nominativi dei soggetti a favore dei
quali sono stati operati detti pagamenti nonché a quanto ammonti ad oggi il credito residuo dovuto al fallimento dall'Ente in indirizzo, se del caso al netto delle compensazioni operate. Ciò premesso si comunica che al momento il Comune non ha più alcun credito della avendo provveduto al pagamento Parte_1
delle assegnazioni del pignoramento presso terzi ordinate dal Tribunale di Grosseto ed aver recuperato le
somme dovute all'amministrazione comunale, come da tabella indicata in funzione degli atti di assegnazioni e
delle sentenze applicate.”.
Orbene, sebbene non risulti indicata la data effettiva di erogazione del predetto importo, deve rilevarsi che nelle note depositate il Comune ha dato atto, con dati aggiornati al 24.5.2022,
dell'avvenuto pagamento indicando tra i “crediti Coop Serenissima lotto 2 Peep Poggetto” il credito della
“ditta S.B. srl”, inserendo la voce “liquidato”.
Ne consegue che in ragione della data di emissione delle ordinanze di vendita e delle indicazioni fornite dal Comune, terzo pignorato, emerge che il pagamento è avvenuto tra marzo e maggio 2022
con la conseguenza che, anche qualora il pagamento fosse avvenuto in data successiva alla sentenza di fallimento, lo stesso non potrebbe che ritenersi inefficace.
Invero, “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento
eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a
norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata
disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente
è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito
dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a
giustificare la sanzione dell'inefficacia” (cfr. Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass.
26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611).
Ne consegue che sussistono i requisiti oggettivi per la declaratoria di inefficacia.
Si rileva, infine, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla società convenuta per i motivi che seguono.
Occorre premettere che grava sul Curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore. A tali fini, “il curatore può offrire la prova
della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al
giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi
sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da
ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di
quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di
contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei
presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo
si sia concretamente trovato ad operare” (Cassazione civile sez. I, 14/09/2022, n.27070; cfr. anche Cass.
Civ., n. 29257 del 2019).
In riferimento ai pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma 2, L.F.), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può
legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12/11/2019, n.29257).
Affinché possa ritenersi provata la scientia decoctionis tramite presunzioni è, dunque, necessaria la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.
Nel caso di specie, in primo luogo, assume rilevanza il rapporto sussistente tra le parti.
In particolare, come si evince dal ricorso monitorio il credito dell'odierna convenuta nasceva in forza del contratto di appalto del 14.11.2018 stipulato con la società in bonis poi fallita e aveva ad oggetto proprio l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la costruzione del complesso edilizio nella zona
PEEP “Il Poggetto”. Ne consegue che proprio in ragione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti, l'odierna convenuta non poteva non essere a conoscenza delle difficoltà della società nella prosecuzione del complesso edilizio, tanto che quest'ultima non provvedeva a versare nemmeno la prima tranche, determinando così la sospensione dei lavori.
Inoltre, deve rilevarsi che proprio in sede di ricorso monitorio, la società convenuta espressamente affermava, sebbene sotto il profilo del pericolo del grave ritardo nell'inadempimento, di essere a conoscenza della pendenza di plurime procedure esecutive a danno della società (nel ricorso vengono richiamate le procedure esecutive n. 1043/2015, n. 287/2020 e n. 397/2020)
Ebbene, la pendenza di numerose procedure esecutive deve essere valutata come indice rilevante della manifestazione dell'insolvenza del debitore.
In definitiva, la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza, nel periodo d'interesse, di uno stato di difficoltà economica attraversato dalla Società, poi fallita, tale da non consentire alla stessa di adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti quale quella nei confronti della società convenuta.
Considerando complessivamente tali elementi indiziari deve ritenersi dimostrata la scientia
decoctionis.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di inefficacia.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme di cui ai pagamenti revocati, con previsione degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento al saldo e rivalutazione monetaria
Al riguardo, deve rilevarsi che la revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, ne consegue che il corrispondente importo deve esser recuperato attraverso la sua restituzione e la somma da restituire deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, in virtù degli effetti restitutori e reali tipicamente conseguenti alla revocatoria fallimentare.
Diversamente deve escludersi il maggior danno per rivalutazione, oggetto della domanda, di cui parte attrice non ha fornito concreta dimostrazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 437 del 15/06/2000;
conf. le successive Cass. nn. 887/2006, 12736/2011 e 20784/2011). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, considerando la non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda proposta dal
[...]
dichiara l'inefficacia nei Parte_2
suoi confronti del pagamento eseguito in favore della dal Controparte_2 [...]
in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Controparte_4
Grosseto in data 23.3.2022 (procedura esecutiva mobiliare n. 769/2021 RGE), per l'importo di
€ 45.950,95;
2) condanna, conseguentemente, alla restituzione in favore del Controparte_2
Parte_2
della complessiva somma di € 45.950,95, oltre interessi dalla data di
[...]
proposizione della domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta a rifondere in favore del CP_1 [...]
le spese processuali, che Parte_2 Parte_2
liquida in complessivi euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Grosseto, lì 23/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1905/2022, promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore giusto decreto di autorizzazione del
[...] P.IVA_1
GD 4.7.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO ANTICHI che lo rappresenta e difende giusta procura in allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. ALFREDO
BRAGAGNI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, premesso che con sentenza n. 7/2022 del 13.04.2022 il Tribunale di Grosseto
[...]
dichiarava il fallimento della conveniva in giudizio Parte_1 [...]
anche con azione revocatoria fallimentare. Controparte_2 CP_3 Parte attrice chiedeva che venisse revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F. il pagamento della somma di €
45.950,95, effettuato in favore della convenuta dal Comune di Castiglione della Pescaia - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 769/2021 R.E.M. introdotta presso il Tribunale di Grosseto -
in virtù dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 23.3.2022 e per l'effetto che la società convenuta venisse condannata al pagamento in favore del della somma di € CP_1
45.950,95 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, se dovuta.
A fondamento della domanda deduceva che il pagamento effettuato dal terzo debitore dell'esecutato, pur essendo compiuto precedentemente alla dichiarazione di fallimento, doveva intendersi quale atto revocabile dal curatore da dichiararsi inefficace ex lege nei confronti dei creditori, giacché:
- l'estinzione dell'obbligazione era avvenuta mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile;
- il convenuto era a conoscenza dello stato d'insolvenza della come dallo stesso CP_1
dichiarato in sede di ricorso monitorio.
All'udienza del 14.12.2022, dichiarata la contumacia di venivano concessi i Controparte_2
termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 5.4.2023 parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Si costituiva in data 21.6.2023 chiedendo il rigetto della domanda attorea in Controparte_2
quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, deduceva la non revocabilità del pagamento effettuato in forza dell'ordinanza di assegnazione del GE, trattandosi di atto rientrante nell'ambito del patrimonio destinato costituito dalla cooperativa – ai sensi dell'art. 2447 bis, comma CP_1
1, lett. a) c.c. – con atto ai rogiti Notaio del 13 luglio 2018. Persona_1
Con note del 23.6.2023 parte convenuta deferiva giuramento decisorio ex art. 233 c.p.c. alla Curatela
attrice.
All'udienza del 4.7.2023 le parti si riportavano alle richieste formulate e con ordinanza del 20.1.2024,
rigettata la richiesta di giuramento decisorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, deve rilevarsi che con note del 23.6.2023 parte convenuta ha eccepito l'inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia della procura alle liti, nonché il difetto del mandato ad litem. In
particolare, ha dedotto come dalla procura alle liti allegata alla citazione si evinca che la stessa sia stata rilasciata in forza di decreto di nomina n. 4 del 27.6.2022 del Tribunale di Grosseto, cioè di un provvedimento del Giudice Delegato diverso dal provvedimento di fatto allegato datato 4.7.2022.
Ebbene, nel caso di specie non emerge alcun difetto di rappresentanza, giacché risulta debitamente allegato il provvedimento del GD del 4.7.2022 ove emerge l'autorizzazione all'avvio dell'azione revocatoria nei confronti di odierna convenutam con l'assistenza del procuratore CP_3
costituitosi con l'atto introduttivo. Inoltre, giova precisare che nella procura allegata viene richiamata l'istanza n. 4 del 27.6.2022 a margine della quale è stato apposto il visto del GD datato
4.7.2022.
Ciò detto, sempre in via preliminare deve rilevarsi che le allegazioni di parte convenuta che ha eccepito la sussistenza di un patrimonio destinato sono tardive.
Orbene, deve rilevarsi che la società convenuta si è costituita solo in data 21.6.2023 dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
Al riguardo, deve rilevarsi che il regime di preclusioni assertive ed istruttorie, introdotto nel processo civile dalla legge n. 353 del 1990, è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma è
preordinato a tutelare interessi generali e la violazione delle relative norme è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene e, dunque,
indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr. Cass., sez. un.
n. 10831/2006 e Cass. n. 16800/2018). In particolare, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che siffatte eccezioni possono essere proposte,
al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. n. n. 17121/2020). Nel caso di specie, parte convenuta si è costituita oltre l'udienza di trattazione e dopo che il giudice assegnatario del fascicolo, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'eccezione relativa all'esistenza di un patrimonio destinato ex art. 2447 bis c.c. è, dunque,
inammissibile oltre che non provata.
Al riguardo, deve rilevarsi che parte convenuta si è limitata a deferire il giuramento decisorio la cui richiesta non è stata accolta dal giudice all'epoca assegnatario del fascicolo.
Ebbene, deve rilevarsi che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti,
opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza.
Infatti, l'art. 2739, secondo comma, c.c. chiarisce che il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce (de veritate) o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui (de scientia o de notitia). Secondo costante orientamento della Suprema Corte “il giuramento
decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza
(quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l'esistenza di un determinato
fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della
causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione e rispetto ai
quali esso esaurisca ogni indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993). Ne discende che i capitoli
del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e
vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta
al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato
oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario,
prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga” (cfr. Cass. n.
29614/2023 che richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del
15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007). In sede nomofilattica è stata altresì affermata l'inammissibilità del deferimento del giuramento decisorio, ove la formulazione delle circostanze,
in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1551 del 19/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 39
del 03/01/2011).
È stato, invero, precisato che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27086 del 25/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10184
del 30/04/2013).
Nel caso di specie, parte convenuta ha chiesto deferirsi giuramento decisorio sul seguente capitolo
“Giuro e giurando nego che, con propria deliberazione raccolta con atto ai rogiti Notaio del Persona_1
13.7.2018, abbia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi Controparte_1
dell'art. 2447 bis, comma 1, lett. a), c.c. consistente nello sfruttamento edificatorio dell'area denominata Lotto
“2” della zona PEEP “Il Poggetto” acquistata con la convenzione del 28 giugno 2018 dal Comune di
Castiglione della Pescaia”.
Deve, dunque, dichiararsi l'inammissibilità del giuramento decisorio giacché relativo a un fatto,
sussistenza di un atto con il quale parte del patrimonio sarebbe stato destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.p.c., che avrebbe richiesto una valutazione giuridica da parte del giudice.
Tutto ciò premesso la domanda attorea è fondata.
La domanda della Curatela ha ad oggetto il pagamento effettuato dal Comune di Castiglione della
Pescaia in qualità di terzo pignorato, in favore della società convenuta - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 769/2021 R.E.M. introdotta presso il Tribunale di Grosseto dalla
[...]
contro la debitrice in bonis - in virtù dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. Controparte_2
emessa in data 23.3.2022.
Giova premettere, in diritto, che la legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi atti a titolo gratuito (art. 64 l.fall.),
pagamenti (art. 65 l.fall.) o atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 l.fall.).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall., sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Orbene, nel caso di specie, i pagamenti di cui il richiede la revoca sono stati eseguiti in CP_1
forza di un'ordinanza di assegnazione emessa dal GE.
Al riguardo, deve rilevarsi che soggiacciono all'azione revocatoria fallimentare non soltanto i pagamenti eseguiti spontaneamente, ma anche quelli coattivi. Di conseguenza, è revocabile il pagamento effettuato dal debitore del fallito ad un creditore di quest'ultimo, in esito ad un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi
Invero, gli atti soggetti a revocatoria fallimentare non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma soltanto successivi e distinti atti di pagamento coattivo così ottenuti.
Ne consegue che per calcolare il cd. “periodo sospetto”, è necessario far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato conseguito mediante il pagamento coattivo da parte del terzo.
Al riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di espropriazione forzata
presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento
della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore
assegnatario” (Cassazione civile, sez. I, 14/03/2011, n. 5994).
Affermato, dunque, che sono revocabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 l. fall. i pagamenti coattivi effettuati nell'ambito di procedure esecutive individuali in favore dei creditori prima della dichiarazione di fallimento del debitore, occorre precisare che l'azione revocatoria - nel caso in cui sia finalizzata a dichiarare l'inefficacia di pagamenti coattivi effettuati dal terzo pignorato ai creditori del debitore successivamente fallito, nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi - è
correttamente incardinata nei confronti del solo creditore assegnatario del credito. Ciò al fine di ripristinare la par condicio creditorum, considerato che il pagamento in questione estingue un'obbligazione del debitore con denaro di quest'ultimo ed è a lui riferibile, benché materialmente posto in essere da un altro soggetto che detiene somme appartenenti al pignorato.
Ciò detto, per procedere alla declaratoria di inefficacia ex art. 67 L.F. occorre che i pagamenti rientrino nel c.d. periodo sospetto (elemento oggettivo) e che la parte (il creditore nell'esecuzione individuale) conoscesse lo stato di insolvenza del debitore (elemento soggettivo).
Quanto al presupposto oggettivo, deve rilevarsi che le Sezioni Unite, aderendo alla tesi della natura distributiva e non indennitaria dell'azione revocatoria fallimentare, hanno sostenuto che l'eventus
damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile,
per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione (cfr. Cass. S.U. n. 5049/2022 che ha affermato il seguente principio di diritto: "il
pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art.
67, secondo comma, legge fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se
effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla
vendita del bene oggetto di pegno.). Sicché il Curatore è gravato della sola prova dell'elemento soggettivo (cfr. Cass. S.U. 2022 cit. e Cass. civ., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7028).
Nel caso di specie il fallimento attore ha depositato l'ordinanza di assegnazione in forza della quale
è stata disposta un'assegnazione in favore della società convenuta della somma di € 45.950,95.
Inoltre, parte attrice ha depositato nota del datata 25.5.2022 da Controparte_4
cui emerge come quest'ultimo avesse provveduto al pagamento delle somme di cui all'ordinanza di assegnazione emesse dal Tribunale di Grosseto del 23.2.2022, liquidando l'intero importo di €
45.950,95. In particolare, il Comune, in risposta alle richieste della curatela attrice ha precisato “Preso
atto che l'avv. Antichi ha manifestato nella richiesta in oggetto la possibilità del curatore fallimentare procedere
alla revocazione fallimentare di detti pagamenti nei termini di legge, e i nominativi dei soggetti a favore dei
quali sono stati operati detti pagamenti nonché a quanto ammonti ad oggi il credito residuo dovuto al fallimento dall'Ente in indirizzo, se del caso al netto delle compensazioni operate. Ciò premesso si comunica che al momento il Comune non ha più alcun credito della avendo provveduto al pagamento Parte_1
delle assegnazioni del pignoramento presso terzi ordinate dal Tribunale di Grosseto ed aver recuperato le
somme dovute all'amministrazione comunale, come da tabella indicata in funzione degli atti di assegnazioni e
delle sentenze applicate.”.
Orbene, sebbene non risulti indicata la data effettiva di erogazione del predetto importo, deve rilevarsi che nelle note depositate il Comune ha dato atto, con dati aggiornati al 24.5.2022,
dell'avvenuto pagamento indicando tra i “crediti Coop Serenissima lotto 2 Peep Poggetto” il credito della
“ditta S.B. srl”, inserendo la voce “liquidato”.
Ne consegue che in ragione della data di emissione delle ordinanze di vendita e delle indicazioni fornite dal Comune, terzo pignorato, emerge che il pagamento è avvenuto tra marzo e maggio 2022
con la conseguenza che, anche qualora il pagamento fosse avvenuto in data successiva alla sentenza di fallimento, lo stesso non potrebbe che ritenersi inefficace.
Invero, “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento
eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a
norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata
disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente
è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito
dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a
giustificare la sanzione dell'inefficacia” (cfr. Cass. 31/03/2011, n. 7508; Cass. 14/03/2011, n. 5994; Cass.
26/01/2006, n. 1544; Cass. 14/02/ 2000 n. 1611).
Ne consegue che sussistono i requisiti oggettivi per la declaratoria di inefficacia.
Si rileva, infine, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla società convenuta per i motivi che seguono.
Occorre premettere che grava sul Curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore. A tali fini, “il curatore può offrire la prova
della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al
giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi
sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da
ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di
quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di
contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei
presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo
si sia concretamente trovato ad operare” (Cassazione civile sez. I, 14/09/2022, n.27070; cfr. anche Cass.
Civ., n. 29257 del 2019).
In riferimento ai pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma 2, L.F.), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può
legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 12/11/2019, n.29257).
Affinché possa ritenersi provata la scientia decoctionis tramite presunzioni è, dunque, necessaria la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza.
Nel caso di specie, in primo luogo, assume rilevanza il rapporto sussistente tra le parti.
In particolare, come si evince dal ricorso monitorio il credito dell'odierna convenuta nasceva in forza del contratto di appalto del 14.11.2018 stipulato con la società in bonis poi fallita e aveva ad oggetto proprio l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la costruzione del complesso edilizio nella zona
PEEP “Il Poggetto”. Ne consegue che proprio in ragione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti, l'odierna convenuta non poteva non essere a conoscenza delle difficoltà della società nella prosecuzione del complesso edilizio, tanto che quest'ultima non provvedeva a versare nemmeno la prima tranche, determinando così la sospensione dei lavori.
Inoltre, deve rilevarsi che proprio in sede di ricorso monitorio, la società convenuta espressamente affermava, sebbene sotto il profilo del pericolo del grave ritardo nell'inadempimento, di essere a conoscenza della pendenza di plurime procedure esecutive a danno della società (nel ricorso vengono richiamate le procedure esecutive n. 1043/2015, n. 287/2020 e n. 397/2020)
Ebbene, la pendenza di numerose procedure esecutive deve essere valutata come indice rilevante della manifestazione dell'insolvenza del debitore.
In definitiva, la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza, nel periodo d'interesse, di uno stato di difficoltà economica attraversato dalla Società, poi fallita, tale da non consentire alla stessa di adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti quale quella nei confronti della società convenuta.
Considerando complessivamente tali elementi indiziari deve ritenersi dimostrata la scientia
decoctionis.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di inefficacia.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme di cui ai pagamenti revocati, con previsione degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento al saldo e rivalutazione monetaria
Al riguardo, deve rilevarsi che la revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F. mira ad ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, ne consegue che il corrispondente importo deve esser recuperato attraverso la sua restituzione e la somma da restituire deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo, in virtù degli effetti restitutori e reali tipicamente conseguenti alla revocatoria fallimentare.
Diversamente deve escludersi il maggior danno per rivalutazione, oggetto della domanda, di cui parte attrice non ha fornito concreta dimostrazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 437 del 15/06/2000;
conf. le successive Cass. nn. 887/2006, 12736/2011 e 20784/2011). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, considerando la non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda proposta dal
[...]
dichiara l'inefficacia nei Parte_2
suoi confronti del pagamento eseguito in favore della dal Controparte_2 [...]
in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Controparte_4
Grosseto in data 23.3.2022 (procedura esecutiva mobiliare n. 769/2021 RGE), per l'importo di
€ 45.950,95;
2) condanna, conseguentemente, alla restituzione in favore del Controparte_2
Parte_2
della complessiva somma di € 45.950,95, oltre interessi dalla data di
[...]
proposizione della domanda al saldo;
3) condanna parte convenuta a rifondere in favore del CP_1 [...]
le spese processuali, che Parte_2 Parte_2
liquida in complessivi euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Grosseto, lì 23/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò