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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4776/2023 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato ex artt. 429 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Francesco , presso Parte_2 il quale elettivamente domicilia come da tale atto
RICORRENTE
E
– già in Controparte_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Vincenzo Curiello, presso il cui studio in Barletta, alla via Paolo Ricci n. 109, elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove
e con questi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
di Andria, alla via Guido Rossa n. 12 CP_4
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 3 novembre 2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 22.06.2023, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al conseguimento di differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello operato dalla società datrice di lavoro, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze stipendiali nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale.
Più specificatamente, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal CP_2
01.04.2011 al 04.04.2023, con qualifica di impiegata di concetto
e inquadramento al livello 5 del CCNL della Vigilanza privata, ha dedotto: che, per l'intera durata del rapporto, ha osservato un orario di lavoro dalle 8:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì; che è stata l'unica impiegata amministrativa presente in azienda, svolgendo mansioni di controllo della posta elettronica aziendale, registrazione degli incassi, redazione ed emissione di fatture, redazione degli ordini di servizio e dei turni delle guardie giurate, ricezione dei certificati medici e delle richieste di permessi, inserimento dati delle presenze nel portale aziendale, controllo delle bozze delle buste paga e loro consegna ai dipendenti, annotazione delle presenze per il riconoscimento dei buoni pasto,
2 redazione della prima nota e controllo dell'estratto conto bancario, nonché redazione e consegna dei turni di servizio alle guardie giurate;
che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, avrebbe maturato il diritto all'inquadramento nel livello 3 del CCNL della Vigilanza privata, ovvero, in subordine, nel livello
4, essendo errato l'inquadramento al livello 5, riservato ad addetti al magazzino e centralinisti;
che la retribuzione percepita, come da conteggi allegati, risulta inadeguata e insufficiente rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, anche ai sensi dell'art. 36 Costituzione;
che ha usufruito di sole due settimane di ferie l'anno senza percepire la relativa indennità sostitutiva e, alla cessazione del rapporto, non ha ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso, le competenze finali (ratei tredicesima, indennità sostitutiva ferie e permessi non goduti) e il trattamento di fine rapporto;
che, per ottenere il pagamento delle competenze finali e del TFR, è stata costretta a ricorrere a decreto ingiuntivo, per un importo di € 12.159,95, già detratto dalle somme richieste con il presente ricorso;
che la posizione contributiva non risulta regolarizzata, in quanto i contributi previdenziali e assistenziali sono stati versati sulla base di retribuzioni inferiori a quelle spettanti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del D.L. n.
338/1989; che ogni tentativo di sollecitare la società resistente, anche mediante messe in mora, è risultato vano.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il proprio diritto all'inquadramento nel livello 3 (o, in subordine, nel livello 4) del CCNL della Vigilanza privata, condanni la società resistente al pagamento delle differenze retributive, per un importo di € 27.079,37 (o, in subordine, € 9.833,38 in caso di inquadramento nel livello 4), oltre a rivalutazione, interessi e spese e ordini la regolarizzazione della posizione previdenziale mediante versamento dei contributi omessi;
con vittoria di spese.
3 Dopo la celebrazione della prima udienza in data 11.12.2023, all'esito della quale erano anche ammessi i mezzi istruttori articolati in ricorso, il 3.05.2024, si è costituita in giudizio la società resistente (già , Controparte_1 CP_2 che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando: che la società ha subito negli ultimi mesi diversi cambiamenti di assetto societario, con conseguenti difficoltà di comunicazione tra i vari settori subentranti, circostanza che ha determinato un ritardo nella costituzione in giudizio e la necessità di remissione in termini ex art. 294 c.p.c.; che la ricorrente ha già percepito quanto dovutole, come risulta dalle buste paga e dalle quietanze di pagamento prodotte, e che la somma azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe errata, poiché parte del TFR era già stata corrisposta con la busta paga di ottobre 2017, mentre il residuo è stato pagato con bonifico nel 2023; che la richiesta di riconoscimento di un livello superiore di inquadramento è infondata rispetto alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, la quale avrebbe svolto esclusivamente compiti di mera segretaria, senza possedere i titoli e le capacità richieste dal CCNL per il 3° livello;
che il ricorso è indeterminato, in quanto non indica in modo puntuale le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, limitandosi a riportare la declaratoria contrattuale senza il necessario raffronto con le attività concretamente svolte;
che, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, il riconoscimento di una qualifica superiore presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti e l'assunzione di responsabilità e autonomia proprie della qualifica rivendicata, elementi che non emergerebbero nel caso di specie;
che la società resistente ha sottoscritto accordi sindacali di prossimità (nel 2018 e nel 2020) con i lavoratori e le organizzazioni sindacali, prevedendo il blocco degli avanzamenti di carriera, circostanza che precluderebbe ogni
4 richiesta di riconoscimento di livello superiore da parte della ricorrente.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che il rapporto di lavoro CP_4 prospettato in ricorso non risulta costituito nei termini prospettati in ricorso e che, in caso di accoglimento della domanda,
l'accertamento deve essere limitato nei limiti della prescrizione.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va confermata l'ordinanza del 19.07.2024, con la quale è stata respinta la richiesta di rimessione in termini formulata dalla società resistente, che, per comodità espositiva, si trascrive sul punto: “(…) ritenuto che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294
c.p.c.; com'è noto, infatti, tale norma prevede la possibilità di rimettere in termini la parte quando questa dimostri che la costituzione non è stata possibile per causa ad esso non imputabile, circostanze non sussistenti nel caso di specie;
ciò considerato anche che il ricorso introduttivo del presente giudizio
è stato notificato il 6.07.2023 e parte resistente si è costituita, dopo la celebrazione della prima udienza, il 3.05.2024, quindi è trascorso quasi un anno e non sono state documentate concretamente le situazioni che avrebbero reso non imputabile la costituzione nel rispetto dei termini di legge, costituzione peraltro, come evidenziato, avvenuto a distanza di tempo notevole anche rispetto alla celebrazione della prima udienza”.
In altri termini, le circostanze dedotte in memoria difensiva e poste alla base della richiesta di rimessione in termini non sono idonee a comprovare una condizione di impedimento non imputabile alla parte che ne giustifichi la rimessione in termini;
ciò considerato che è pacifico che il ricorso sia stato notificato regolarmente e tempestivamente nel rispetto dei termini di legge
5 e che dalla notifica alla costituzione in giudizio è trascorso un lasso di tempo così ampio (circa dieci mesi) da rendere ingiustificabile la tardiva costituzione in relazione alle circostanze prospettate nella memoria difensiva di costituzione e reiterate nella memoria conclusiva.
Solo per completezza motivazionale va osservato he gli accordi di prossimità del 2018 e del 2020 e il verbale di rinuncia del
19.05.2020, invocati dalla società resistente per escludere in ogni caso il diritto della ricorrente a conseguire differenze retributive, aldilà di ogni valutazione sulla relativa efficacia e vincolatività rispetto all'oggetto specifico delle pretese economiche rivendicate nel presente giudizio, hanno una durata temporalmente circoscritta, come risulta dall'esame degli stessi, nel senso che limitano le pretese dei lavoratori per un lasso di tempo circoscritto, al fine di fronteggiare difficoltà economiche aziendali come emerge dalle premesse degli stessi e risultano, quindi, non più operanti tenuto conto del momento in cui la ricorrente ha agito in giudizio, ossia nel 2023, quando i suddetti accordi non erano più operativi.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di nullità per genericità/indeterminatezza del ricorso: contrariamente a quanto prospettato nella memoria difensiva, il ricorso risulta sufficientemente specifico sia nell'indicazione della causa petendi che del petitum.
3.1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In via di estrema sintesi, la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della (ora CP_2 Controparte_1 come da visura in atti) per ottenere l'accertamento del diritto a conseguire differenze retributive nel presupposto dell'erroneo/illegittimo inquadramento datoriale (ossia nel livello
6 5 del CCNL della Vigilanza Privata, piuttosto che nel livello 3 o in subordine nel livello 4 invocato).
A ben vedere, quindi, non si tratta, in questo caso, di una domanda tesa a conseguire il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, in virtù dello svolgimento in via prevalente e continuativa di mansioni superiori a quelle corrispondenti rispetto all'inziale inquadramento, ma di una domanda tesa a rivendicare un inquadramento ab origine diverso da quello operato dalla società resistente e strettamente funzionale a conseguire differenze retributive, tant'è che la domanda è stata proposta in relazione a un rapporto lavorativo cessato.
Ciò implica, quindi, che correttamente la ricorrente ha indicato in ricorso circostanze di fatto inerenti essenzialmente alle mansioni svolte, prospettandone la riconducibilità a una qualifica superiore rispetto a quella assegnata.
In ogni caso, deve ritenersi che la domanda è sufficientemente specifica e ha trovato adeguato riscontro in sede istruttoria, anche applicando i principi giurisprudenziali affermati dalla
Corte di Cassazione in tema di azioni tese alla rivendicazione di qualifica superiore, secondo cui, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L,
30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Ancora, si afferma che è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
7 (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003, n. 11125/2001, n.
2859/2001, n. 7170/98, n. 4200/92).
Più specificamente, sul lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento della qualifica riconducibile alle presunte mansioni superiori esercitate, incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda, ossia di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dall'art. 2103 c.c. medesimo, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato
(cfr. Cass. n. 18418/13).
3.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata fornita adeguata prova dello svolgimento da parte della ricorrente, in via esclusiva e comunque continuativa e prevalente, di mansioni riconducibili al livello 4 del CCNL Vigilanza Privata, in luogo del livello 5 del medesimo CCNL in cui è stata formalmente inquadrato.
Appare opportuno, a tal fine, prendere le mosse dalle previsioni contenute nel CCNL sopra indicato, che prevede, per quel che rileva in questa sede, all'articolo 31, le seguenti categorie:
“Ruolo del personale amministrativo
Quadri Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri
Primo livello Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità,
Centro meccanografico, Esazione e/o Produzione, Cassieri principali.
Secondo livello Contabili con mansioni di concetto, Prima notisti di contabilità, Segretari di concetto, Programmatori E.D.P.,
Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.
8 Terzo livello Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti,
Archivisti, Operatori EDP.
Quarto livello Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi,
Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.
Quinto livello Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operativa presso gli Istituti di vigilanza armata.
Sesto livello Fattorini, Uscieri”.
I testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato l'espletamento da parte della ricorrente della quasi totalità delle mansioni indicate in ricorso.
Più specificamente, il teste escusso all'udienza del Testimone_1
18.11.2024, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della dall'11.3.2011 all'1.1.2023, come guardia giurata, CP_2 oltre a confermare l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente, precisando che egli come guardia giurata svolgeva turni di 6/14,
14/22 e 22/06 e che, in quanto collaboratore di centrali, collaborava con la ricorrente quando era di turno la mattina, ha dichiarato che la ricorrente era l'unica impiegata amministrativa, confermando lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso, e precisando di aver potuto verificare ciò perché l'ufficio di segreteria dove lavorava la ricorrente era vicino e che anche come guardia giurata si interfacciava alla ricorrente perché era a lei che “consegnavamo l'incasso delle fatture”.
Il teste ha dichiarato anche che era la ricorrente a occuparsi di portare le auto di servizio in officina e che fruiva di 15 giorni di ferie all'anno, come risultava dal piano ferie affisso in ufficio.
Di tenore analogo anche le dichiarazioni rese dal teste Tes_2
, escusso all'udienza del 10.02.2025, il quale, dopo aver
[...]
9 precisato di aver lavorato con la ricorrente per la come CP_2 guardia giurata dal 2019 fino a circa due anni prima (quindi inizio 2023), ha dichiarato: “quando è capitato fare turni coincidenti con la ricorrente ho visto che lavorava dalle 8 alle 13 e che capitava anche di prolungare il turno fino alle 17.
I miei turni erano variabili e potevano comprendere anche due turni mattutini consecutivi”.
Il teste, con riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente, ha riferito di averla vista svolgere le seguenti: “invio dei turni via telefono, consegne delle buste paga;
inoltre mi è capitato di consegnarle gli incassi e più spesso è capitato che sigillavo gli incassi e li lasciavo sulla postazione della Dicandia o alla centrale operativa o sotto la porta della presidenza. … Posso dire di aver visto la ricorrente stampare le fatture … ho visto che inseriva i dati della presenza al computer come le erano indicate dal comandante;
preciso che le buste paga le firmavamo alla presenza della Dicandia”.
Dal raffronto tra il livello di inquadramento formalmente assegnato alla ricorrente (Quinto livello, ossia Addetti al magazzino, centralinisti impiegati in unità operativa presso gli
Istituti di vigilanza armata), con i livelli di inquadramento invocati (in via principale Terzo livello, riferito dal CCNL a
Interpreti, Traduttori, Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti,
Archivisti, Operatori EDP e quarto livello, riferito a Impiegati
e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria) e tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che hanno sostanzialmente confermato lo svolgimento di mansioni di segreteria e contabili sostanzialmente basilari ma implicanti l'uso di strumenti informatici, di strumenti di comunicazione e l'interlocuzione con
10 i dipendenti in servizio come guardia giurata, deve, per un verso, escludersi che le mansioni svolte siano riconducibili al quinto livello applicato, che indica le figure di addetto al magazzino e di centralista, che non risultano effettivamente quelle tipiche svolte dalla ricorrente.
Per altro verso, deve escludersi che le mansioni svolte siano riconducibili al terzo livello che sembra presupporre, anche in considerazione delle figure enucleate (traduttori, contabili, addetti all'ufficio personale), il possesso di competenze specialistiche, circostanza che non può ritenersi dimostrata nel caso di specie.
Diversamente, invece, considerato che alcuni dei compiti riferiti dai testi risultano del tutto sovrapponibili a quelli descritti dal
CCNL all'interno del quarto livello (Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, Addetti all'inserimento dati informativi), deve ritenersi che sussista il diritto della ricorrente all'inquadramento dei nel quarto livello del CCNL, essendo emersa la prova dello svolgimento di una serie di mansioni ascrivibili a tale livello contrattuale;
e ciò per l'intera durata del contratto, atteso che, dall'incrocio delle dichiarazioni rese dai testi, è possibile riferire le stesse all'intera durata del rapporto: il teste , infatti, ha dichiarato di Tes_1 aver lavorato per la dal marzo 2011 quindi prima che la CP_2 ricorrente iniziasse a lavorare, mentre entrambi i testi hanno riferito di aver cessato il rapporto in un periodo di poco antecedente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente.
A ciò si aggiunga che non è comparso il legale rappresentante della società resistente per rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito ammesso, con la conseguenza che, tenuto conto della prova testimoniale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti oggetto di interrogatorio formale devono ritenersi ammessi.
11 Quanto emerso sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni testimoniali rese e dalla mancata comparizione del legale rappresentante a rendere l'interrogatorio formale a esso deferito consente di ritenere dimostrato che le mansioni effettivamente e continuativamente svolte da Parte_1
(guida di compattatori e coordinamento operativo) corrispondono in modo sostanziale ed esaustivo ai requisiti professionali del
Quarto Livello del CCNL Vigilanza Privata per il personale amministrativo;
parimenti l'istruttoria svolta ha consentito di dimostrare la fruizione sistematica di sole due settimane di ferie annue, con la conseguenza che la domanda risulta fondata anche in relazione alle differenze retributive rivendicate a tale titolo.
4. Passando alla quantificazione delle differenze retributive rivendicate, la ricorrente ha allegato dettagliati conteggi relativi alle differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro, specificando per ciascun periodo le voci richieste, e indicando anche le voci connesse al diverso inquadramento come tredicesima, quattordicesima e TFR (quest'ultimo inteso come differenza rispetto a quello già dichiarato come dovuto dalla società e oggetto per la parte principale di altro giudizio), nonché alle differenze per la fruizione non integrale delle ferie.
Sul punto deve osservarsi che la società resistente non ha contestato in maniera specifica e puntuale i suddetti conteggi, essendosi limitata a mere contestazioni generiche, derivandone da ciò essi devono ritenersi provati;
pertanto, la domanda va accolta per l'importo di € 9.933,38, concernente il conteggio elaborato nell'ipotesi di inquadramento nel quarto livello, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Alla luce di ciò, la già Controparte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di di € 9.933,38 a titolo di Parte_1
12 differenze retributive per il diverso inquadramento e per gli altri titoli indicati in parte motiva dovute per il periodo dal
01.04.2011 al 4.04.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
5. Infine, la società deve essere condannata a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale della ricorrente nei confronti , sulla base di quanto accertato con la CP_5 CP_4 presente sentenza, nei limiti della prescrizione di legge.
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e la le spese processuali seguono la Controparte_1 soccombenza della parte resistente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, considerando il valore effettivo della controversia determinate in base al decisum (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Relativamente al rapporto processuale tra le restanti parti
(ricorrente, società resistente e ), sussistono giusti motivi CP_4 per compensare le spese processuali, in considerazione del tipo di pronuncia emessa rispetto all' e della mancanza di una CP_6 vera e propria posizione di soccombenza processuale rispetto all' delle altre parti. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4776/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1.accerta e dichiara che dal 01.04.2011 al Parte_1
4.04.2023 ha svolto mansioni riconducibili al livello quarto del CCNL della Vigilanza Privata per il personale amministrativo e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
già in persona del legale
[...] CP_2
13 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di di € 9.933,38 a titolo di differenze retributive Parte_1 per il diverso inquadramento e per gli altri titoli indicati in parte motiva dovute per il periodo dal 01.04.2011 al 4.04.2023 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2.ordina alla già di Controparte_1 CP_2 regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale di , Parte_1 in relazione al rapporto di lavoro come ricostruito nella presente decisione, nei limiti di legge;
3.condanna la già al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 che liquida in € 259,00 per spese vive ed € 2.695,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
4.compensa le spese tra le restanti parti.
Trani, 28.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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