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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250014513518000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: Pag. 1 di 2 per la ricorrente: “chiede che codesta On.le Commissione Tributaria (constatati gli errori di fatto e di diritto, voglia disporre il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'iscrizione a ruolo n.2025/550173, ruolo reso esecutivo in data 13/2/2025 come da cartella di pagamento n°04120250014513518000.”;
per l'Ufficio: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 25/6/2025 la Ricorrente_1 . S.A.S. con sede in Borgo San Lorenzo impugnava la cartella di pagamento in epigrafe specificata recante l'importo di €.2.975,75 complessivi chiedendone l'annullamento con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 23/9/2025 2) nelle quali concludeva per il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 9/10/2025 le parti instavano concordemente per la declaratoria di 3) estinzione del giudizio ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 con la compensazione delle spese di lite, avendo le stesse rinunciato reciprocamente alle domande.
La Corte, preso atto della istanza congiunta di cui al punto che precede deve dichiarare 4) la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Spese di lite compensate tra le parti.
Firenze, 15/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 2 di 2
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250014513518000 IVA-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 796/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: Pag. 1 di 2 per la ricorrente: “chiede che codesta On.le Commissione Tributaria (constatati gli errori di fatto e di diritto, voglia disporre il ricalcolo dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'iscrizione a ruolo n.2025/550173, ruolo reso esecutivo in data 13/2/2025 come da cartella di pagamento n°04120250014513518000.”;
per l'Ufficio: “chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso 25/6/2025 la Ricorrente_1 . S.A.S. con sede in Borgo San Lorenzo impugnava la cartella di pagamento in epigrafe specificata recante l'importo di €.2.975,75 complessivi chiedendone l'annullamento con conseguente ricalcolo dell'imposta dovuta.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni datate 23/9/2025 2) nelle quali concludeva per il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 9/10/2025 le parti instavano concordemente per la declaratoria di 3) estinzione del giudizio ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 con la compensazione delle spese di lite, avendo le stesse rinunciato reciprocamente alle domande.
La Corte, preso atto della istanza congiunta di cui al punto che precede deve dichiarare 4) la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Spese di lite compensate tra le parti.
Firenze, 15/12/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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