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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240011473773000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullare in parte qua il ruolo e la cartella di pagamento impugnati, siccome illegittimi e comunque infondati, dichiarando che nulla è dovuto dall'esponente a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché a ogni altro titolo. Con vittoria di onorari, diritti e spese, Iva e C.p.a. comprese.
Resistente: Il rigetto del ricorso con condanna della parte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.09.2024 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 11720240011473773000 l'avviso di rettifica T20U0081164337- codice atto n. 03249332184 - scaturita da un controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2021 PF, periodo di imposta 2020, del ruolo n. 2024/550292, reso esecutivo in data 13.06.2024 e consegnato in data 10.07.2024
(ruolo ordinario).
Oggetto del presente giudizio è unicamente il punto n. 3 della rettifica operata dall'Ufficio,
e cioè il disconoscimento operato ai righi RP42-RP43-RP44-RP45, Modulo 3, della dichiarazione, negando la spettanza della detrazione delle spese sostenute negli anni 2015 e 2016 dalla ISocietà_1
SAS. per la manutenzione straordinaria di due immobili di sua proprietà, di cui l'esponente ha beneficiato in quanto socio accomandante della società.
Si sono costituite sia la OS e sia l'ente impositore contestando quanto eccepito dal contribuente, confermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere accolto. La questione al vaglio di questa Corte è se le detrazioni per manutenzione straordinaria prevista dall'art. 16-bis del t.u.i.r., ai sensi del quale “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento [n.d.a.: elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento, ai sensi del d.l. 4 giugno 2013, n.
63] delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti” per i lavori di manutenzione straordinaria individuati dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, effettuati “sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze” siano effettivamente non agevolabili anche alle società di persone come la presente fattispecie in quanto trattasi in ogni caso interventi sono stati effettuati su immobili "strumentali" o "merce".
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di manutenzione straordinaria da parte della Società si qualificano senza dubbio alcuno come: a) “unità immobiliari residenziali”, in quanto ad uso abitativo, come risulta dai dati catastali indicati nel “Registro dei beni ammortizzabili 2015” e nel “Registro dei beni ammortizzabili
2016” della Società, ove gli immobili sono qualificati nella categoria A/2 “Abitazioni di tipo civile”; e b) “immobili patrimonio”, come risulta sempre dal “Registro dei beni ammortizzabili 2015” e dal “Registro dei beni ammortizzabili 2016” della Società5, ove tali beni sono iscritti tra i “fabbricati civili” e ove non è stato calcolato il relativo ammortamento, che notoriamente riguarda solo i beni strumentali, nel contesto di una società che
è un'immobiliare di gestione e pertanto possono beneficiare di tale detrazione “alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali”, ossia con riguardo agli “immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce”.
Concludendo, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione logica militano a favore del contribuente, per cui il disconoscimento della detrazione va dichiarato illegittimo, con la conseguenza che le somme iscritte a ruolo per tale titolo ed inscritte nella cartella in discussione non sono dovute.
L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
In relazione alle caratteristiche della controversia sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025 il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 644/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240011473773000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Annullare in parte qua il ruolo e la cartella di pagamento impugnati, siccome illegittimi e comunque infondati, dichiarando che nulla è dovuto dall'esponente a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché a ogni altro titolo. Con vittoria di onorari, diritti e spese, Iva e C.p.a. comprese.
Resistente: Il rigetto del ricorso con condanna della parte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.09.2024 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 11720240011473773000 l'avviso di rettifica T20U0081164337- codice atto n. 03249332184 - scaturita da un controllo formale eseguito ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello Redditi/2021 PF, periodo di imposta 2020, del ruolo n. 2024/550292, reso esecutivo in data 13.06.2024 e consegnato in data 10.07.2024
(ruolo ordinario).
Oggetto del presente giudizio è unicamente il punto n. 3 della rettifica operata dall'Ufficio,
e cioè il disconoscimento operato ai righi RP42-RP43-RP44-RP45, Modulo 3, della dichiarazione, negando la spettanza della detrazione delle spese sostenute negli anni 2015 e 2016 dalla ISocietà_1
SAS. per la manutenzione straordinaria di due immobili di sua proprietà, di cui l'esponente ha beneficiato in quanto socio accomandante della società.
Si sono costituite sia la OS e sia l'ente impositore contestando quanto eccepito dal contribuente, confermando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dev'essere accolto. La questione al vaglio di questa Corte è se le detrazioni per manutenzione straordinaria prevista dall'art. 16-bis del t.u.i.r., ai sensi del quale “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento [n.d.a.: elevato, dal 26 giugno 2012, al 50 per cento, ai sensi del d.l. 4 giugno 2013, n.
63] delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti” per i lavori di manutenzione straordinaria individuati dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, effettuati “sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze” siano effettivamente non agevolabili anche alle società di persone come la presente fattispecie in quanto trattasi in ogni caso interventi sono stati effettuati su immobili "strumentali" o "merce".
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di manutenzione straordinaria da parte della Società si qualificano senza dubbio alcuno come: a) “unità immobiliari residenziali”, in quanto ad uso abitativo, come risulta dai dati catastali indicati nel “Registro dei beni ammortizzabili 2015” e nel “Registro dei beni ammortizzabili
2016” della Società, ove gli immobili sono qualificati nella categoria A/2 “Abitazioni di tipo civile”; e b) “immobili patrimonio”, come risulta sempre dal “Registro dei beni ammortizzabili 2015” e dal “Registro dei beni ammortizzabili 2016” della Società5, ove tali beni sono iscritti tra i “fabbricati civili” e ove non è stato calcolato il relativo ammortamento, che notoriamente riguarda solo i beni strumentali, nel contesto di una società che
è un'immobiliare di gestione e pertanto possono beneficiare di tale detrazione “alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali”, ossia con riguardo agli “immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce”.
Concludendo, sia l'interpretazione letterale sia l'interpretazione logica militano a favore del contribuente, per cui il disconoscimento della detrazione va dichiarato illegittimo, con la conseguenza che le somme iscritte a ruolo per tale titolo ed inscritte nella cartella in discussione non sono dovute.
L'analisi delle altre eccezioni. resta assorbita.
In relazione alle caratteristiche della controversia sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025 il Presidente estensore dott. Antonio Greco