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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10394/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to PIZZOCRI Parte_1 C.F._1
OL e con l'Avv.to DEVIZZI LUIGI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA BESANA 4 26900 LODI;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1/9/2025, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via cautelare: accertare e dichiarare l'intervenuta sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255, nonché del presupposto atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376, tutti asseritamente CP_1 notificati, in considerazione delle gravi e circostanziate ragioni evidenziate nell'atto, nonché del pericolo di danno grave ed irreparabile che, altrimenti, patìrebbe il ricorrente a fronte della procedura esecutiva sulla base di un credito inesistente;
Nel merito,
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' per mancata notifica del sotteso titolo CP_1 esecutivo – atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il CP_1
28.10.2019. –, nonché l'estinzione del diritto degli enti impositori di riscuotere l'importo di cui è stato ingiunto il pagamento;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' e CP_1
l'atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376, asseritamente notificato il 28.10.2019; CP_1
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1) notificata in data 03.07.2025 dall' e dell'atto di accertamento n. CP_1
4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il 28.10.2019, per intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale del credito azionato;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' e l'atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il CP_1 CP_1
28.10.2019;
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' per difetto di motivazione ex artt. 7 e 17 L. CP_1
2 212/2000; per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' CP_1
In via istruttoria con riserva di nominare testi in corso di causa, articolare, depositare ulteriore documentazione, nonché di integrazioni difensive anche all'esito delle controdeduzioni avversarie;
In ogni caso condannare la parte resistente al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato e della marca da bollo d'accompagnamento».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2025, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 22 e 35 l. n. 689/1981, risultando l'ordinanza ingiunzione notificata in data 3/7/2024 e l'opposizione iscritta a ruolo il
«2/9/2024» (recte: il 1/9/2025), ovvero al di là dei trenta giorni previsti dalla norma, applicabile alle impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e le sanzioni relative.
L'eccezione appare fondata.
L'art. 35 l. n. 689/1981, per quanto di interesse, così dispone:
«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile».
L'art. 22 l. cit., da ultimo richiamato, dispone che:
3 «Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
L'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011, prevede:
«6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale».
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio:
«Nel regime introdotto dall'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione» (Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2145).
L'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, n.: OI-001951255 notificata in data 03/07/2025 per l'importo di € 10.020,00, oltre accessori (all. 1 , è relativa alle sanzioni amministrative comminate CP_1
a seguito di atto di accertamento prot. 4901.28/10/2019.0224376 notificato al rappresentante CP_1 legale in data 22/11/2019 (all. 2 , e si riferisce alla contestazione del mancato versamento delle CP_1 quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti relative all'azienda Roxeri Group s.r.l. in liquidazione per i periodi da 12/2017 a 07/2018, e 10/2018 e 11/2018.
La stessa, pertanto, pacificamente rientra nel novero delle ordinanze ingiunzioni alle quali non si applica la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che, a fronte della notificazione avvenuta in data 3/7/2025, la proposizione del ricorso alla data del 1/9/2025 risulta tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. n. 689/1989 e 6 co. 6 d.lgs. n. 150/2011, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4 La natura processuale della pronuncia e la tutela delle ragioni di buona fede, evidenziate in seno alla discussione odierna, inducono a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 19/12/2025
Il Giudice
IO LO
5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. IO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to PIZZOCRI Parte_1 C.F._1
OL e con l'Avv.to DEVIZZI LUIGI ( ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA BESANA 4 26900 LODI;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1/9/2025, il ricorrente conveniva in giudizio al fine di vedere accolte le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
In via cautelare: accertare e dichiarare l'intervenuta sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255, nonché del presupposto atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376, tutti asseritamente CP_1 notificati, in considerazione delle gravi e circostanziate ragioni evidenziate nell'atto, nonché del pericolo di danno grave ed irreparabile che, altrimenti, patìrebbe il ricorrente a fronte della procedura esecutiva sulla base di un credito inesistente;
Nel merito,
In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' per mancata notifica del sotteso titolo CP_1 esecutivo – atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il CP_1
28.10.2019. –, nonché l'estinzione del diritto degli enti impositori di riscuotere l'importo di cui è stato ingiunto il pagamento;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' e CP_1
l'atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376, asseritamente notificato il 28.10.2019; CP_1
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1) notificata in data 03.07.2025 dall' e dell'atto di accertamento n. CP_1
4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il 28.10.2019, per intervenuta prescrizione CP_1 quinquennale del credito azionato;
per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi e/o inefficaci l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' e l'atto di accertamento n. 4901.28/10/2019.0224376 asseritamente notificato il CP_1 CP_1
28.10.2019;
Ancora in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza ingiunzione n. 0I -
001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' per difetto di motivazione ex artt. 7 e 17 L. CP_1
2 212/2000; per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 0I - 001951255 (doc. 1), notificata in data 03.07.2025 dall' CP_1
In via istruttoria con riserva di nominare testi in corso di causa, articolare, depositare ulteriore documentazione, nonché di integrazioni difensive anche all'esito delle controdeduzioni avversarie;
In ogni caso condannare la parte resistente al pagamento delle spese sostenute per il giudizio ed alla rifusione del contributo unificato e della marca da bollo d'accompagnamento».
Costituitosi con memoria di costituzione e risposta depositata in data 21/11/2025, eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso stante l'intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 22 e 35 l. n. 689/1981, risultando l'ordinanza ingiunzione notificata in data 3/7/2024 e l'opposizione iscritta a ruolo il
«2/9/2024» (recte: il 1/9/2025), ovvero al di là dei trenta giorni previsti dalla norma, applicabile alle impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni aventi ad oggetto il mancato pagamento dei contributi e le sanzioni relative.
L'eccezione appare fondata.
L'art. 35 l. n. 689/1981, per quanto di interesse, così dispone:
«Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile».
L'art. 22 l. cit., da ultimo richiamato, dispone che:
3 «Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
L'art. 6, comma 6 del d.lgs. n. 150/2011, prevede:
«6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale».
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio:
«Nel regime introdotto dall'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione» (Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2145).
L'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, n.: OI-001951255 notificata in data 03/07/2025 per l'importo di € 10.020,00, oltre accessori (all. 1 , è relativa alle sanzioni amministrative comminate CP_1
a seguito di atto di accertamento prot. 4901.28/10/2019.0224376 notificato al rappresentante CP_1 legale in data 22/11/2019 (all. 2 , e si riferisce alla contestazione del mancato versamento delle CP_1 quote contributive a carico dei lavoratori dipendenti relative all'azienda Roxeri Group s.r.l. in liquidazione per i periodi da 12/2017 a 07/2018, e 10/2018 e 11/2018.
La stessa, pertanto, pacificamente rientra nel novero delle ordinanze ingiunzioni alle quali non si applica la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che, a fronte della notificazione avvenuta in data 3/7/2025, la proposizione del ricorso alla data del 1/9/2025 risulta tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. n. 689/1989 e 6 co. 6 d.lgs. n. 150/2011, con conseguente inammissibilità del ricorso.
4 La natura processuale della pronuncia e la tutela delle ragioni di buona fede, evidenziate in seno alla discussione odierna, inducono a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1 dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 19/12/2025
Il Giudice
IO LO
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