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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/11/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 827/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nazzareno Parte_1
TA e MA AR (PEC: , giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, dall'avv. Ettore Triolo (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: disconoscimento giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/05/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, contestando il terzo elenco trimestrale di variazione degli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicato telematicamente sul sito internet dell'Ente previdenziale il 15.12.2018, da cui si evince il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo espletato per 102 giorni nell'anno 2017. Parte ricorrente deduceva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola , con mansioni di operaio agricolo - addetta alle colture Controparte_2 in genere, presso i terreni nella disponibilità del datore di lavoro siti nel Comune di Maierato, chiedendo la reiscrizione nei suddetti elenchi per l'anno indicato.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere riscritta, ai sensi del R.D. n. 1949/40 e successive modificazioni, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per rispettive n. 102 giornate. B) Conseguentemente condannare l convenuto a rettificare la posizione assicurativa iscrivendo CP_1 parte ricorrente per n. 102 giornate per l'anno 2017… Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, perché anticipatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del Comune di Maierato, in ragione del disconoscimento delle giornate agricole, indicate con il trimestrale elenco di variazione delle giornate, relativamente all'anno 2017.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il contestato disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale ispettivo n. 2018010180/DDL), iniziato il 27/7/2018, nei confronti dell'azienda agricola
. Controparte_2
4. Le deduzioni di parte ricorrente, circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'azienda agricola suindicata, sono state confermate durante l'istruttoria condotta nel corso del giudizio, in virtù della quale, la testimone escussa , Testimone_1 ha confermato l'espletamento, da parte della ricorrente, quale bracciante agricola, dell'attività lavorativa – consistente, nello specifico, nella raccolta di olive, produzione di ortaggi, raccolta e sistemazione fieno, pulizia dei campi e loro irrigazione e fertilizzazione, ogni giorno dalle ore 7:00
– nell'anno 2017, per 102 giornate (dal 1.1.2017 al 31.12.2017), in ragione del rapporto di lavoro a tempo determinato, presso i terreni (nella disponibilità del datore di lavoro) siti in località Martello, Pomara e Resta, nel Comune di Maierato, alle dipendenze dell'azienda agricola di
, il quale esercitava il potere direttivo datoriale. Infatti, la teste dichiarava: Controparte_2
«è vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravamo insieme nell'azienda di CP_2
; è vero proprio in quelle zone raccoglievamo le olive;
è vero era il sig. a
[...] CP_2 dare le disposizioni;
iniziava il suo lavoro alle 7:00 fino alle 12:30 un'ora di pausa e poi dalle 13:30 alle 16:00-16:30, la ricorrente veniva sul posto di lavoro con la sua macchina;
chiedevamo i permessi e le ferie al sig. sul nostro lavoro vigilava il sig. andavamo insieme a CP_2 CP_2 pagarci ogni 10 del mese, sempre puntuale e venivamo pagati in contanti, l'importo era quello previsto sulla busta paga;
I terreni erano sia in pianura che scoscesi, noi, anche la ricorrente lavoravamo sia nella parte scoscesa che in quella piana;
gli ulivi erano nel terreno scosceso ed anche in pianura mentre gli ortaggi in pianura, non sono a conoscenza della grandezza del terreno , lavoravamo solo io e la ricorrente;
non ricordo con esattezza le piante di ulivo».
5. Dalle risultanze probatorie – che possono porsi alla base dell'odierna decisione – si evince la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente e le doglianze di parte ricorrente possono trovare valorizzazione, con conseguente riconoscimento delle giornate lavorative
2 prestate dalla ricorrente per complessivi 102 giornate per l'anno 2017 alle dipendenze della azienda Scalamogna.
6. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di ad essere Parte_1 reinserita negli elenchi bracciantili del Comune di Maierato, relativamente all'anno 2017, per 102 giornate;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente siccome dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 6/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Nazzareno Parte_1
TA e MA AR (PEC: , giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, dall'avv. Ettore Triolo (PEC: t), giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: disconoscimento giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/05/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, contestando il terzo elenco trimestrale di variazione degli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicato telematicamente sul sito internet dell'Ente previdenziale il 15.12.2018, da cui si evince il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo espletato per 102 giorni nell'anno 2017. Parte ricorrente deduceva la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola , con mansioni di operaio agricolo - addetta alle colture Controparte_2 in genere, presso i terreni nella disponibilità del datore di lavoro siti nel Comune di Maierato, chiedendo la reiscrizione nei suddetti elenchi per l'anno indicato.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere riscritta, ai sensi del R.D. n. 1949/40 e successive modificazioni, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 per rispettive n. 102 giornate. B) Conseguentemente condannare l convenuto a rettificare la posizione assicurativa iscrivendo CP_1 parte ricorrente per n. 102 giornate per l'anno 2017… Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, perché anticipatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della prova testimoniale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente agisce per la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori bracciantili del Comune di Maierato, in ragione del disconoscimento delle giornate agricole, indicate con il trimestrale elenco di variazione delle giornate, relativamente all'anno 2017.
3. Secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti, il contestato disconoscimento delle giornate agricole sarebbe derivato da un accertamento ispettivo (confluito nel Verbale ispettivo n. 2018010180/DDL), iniziato il 27/7/2018, nei confronti dell'azienda agricola
. Controparte_2
4. Le deduzioni di parte ricorrente, circa l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze dell'azienda agricola suindicata, sono state confermate durante l'istruttoria condotta nel corso del giudizio, in virtù della quale, la testimone escussa , Testimone_1 ha confermato l'espletamento, da parte della ricorrente, quale bracciante agricola, dell'attività lavorativa – consistente, nello specifico, nella raccolta di olive, produzione di ortaggi, raccolta e sistemazione fieno, pulizia dei campi e loro irrigazione e fertilizzazione, ogni giorno dalle ore 7:00
– nell'anno 2017, per 102 giornate (dal 1.1.2017 al 31.12.2017), in ragione del rapporto di lavoro a tempo determinato, presso i terreni (nella disponibilità del datore di lavoro) siti in località Martello, Pomara e Resta, nel Comune di Maierato, alle dipendenze dell'azienda agricola di
, il quale esercitava il potere direttivo datoriale. Infatti, la teste dichiarava: Controparte_2
«è vero sono a conoscenza di ciò perché lavoravamo insieme nell'azienda di CP_2
; è vero proprio in quelle zone raccoglievamo le olive;
è vero era il sig. a
[...] CP_2 dare le disposizioni;
iniziava il suo lavoro alle 7:00 fino alle 12:30 un'ora di pausa e poi dalle 13:30 alle 16:00-16:30, la ricorrente veniva sul posto di lavoro con la sua macchina;
chiedevamo i permessi e le ferie al sig. sul nostro lavoro vigilava il sig. andavamo insieme a CP_2 CP_2 pagarci ogni 10 del mese, sempre puntuale e venivamo pagati in contanti, l'importo era quello previsto sulla busta paga;
I terreni erano sia in pianura che scoscesi, noi, anche la ricorrente lavoravamo sia nella parte scoscesa che in quella piana;
gli ulivi erano nel terreno scosceso ed anche in pianura mentre gli ortaggi in pianura, non sono a conoscenza della grandezza del terreno , lavoravamo solo io e la ricorrente;
non ricordo con esattezza le piante di ulivo».
5. Dalle risultanze probatorie – che possono porsi alla base dell'odierna decisione – si evince la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente e le doglianze di parte ricorrente possono trovare valorizzazione, con conseguente riconoscimento delle giornate lavorative
2 prestate dalla ricorrente per complessivi 102 giornate per l'anno 2017 alle dipendenze della azienda Scalamogna.
6. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di ad essere Parte_1 reinserita negli elenchi bracciantili del Comune di Maierato, relativamente all'anno 2017, per 102 giornate;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente siccome dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 6/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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