Art. 14.
L'aumento d'integrazione previsto dall' articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.
L'aumento d'integrazione previsto dall' articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.