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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3592/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 CONTRIBUTO SSN 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 IRPEF-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insistono in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1/6/2023 il sig. Ricorrente_1 con i propri difensori, proponeva ricorso contro, l'Agenzia delle Entrate di Catania e contro l'Agenzia delle Entrate SI, avverso la cartella di pagamento n.
29320040057000938000 92.650,44 per IRPEF – IRPEF RECUPERO ECECDENZA D'IMPOSTA – ILOR E
SSSN anno 1997 di euro 92.650,44 oltre sanzioni ed interessi, notificata il 19/12/2022.
Eccepiva il ricorrente:
Nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa e/o invalida notifica. Precisava, sul punto che la cartella di pagamento con quest'atto impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo è nulla e/o illegittima e va annullata non essendo mai stata notificata e/o non essendo mai stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente il quale, infatti, ha avuto conoscenza della pretesa tributaria portata dalla stessa per la prima volta solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n.29320229021085315 avvenuta in data
19.12.2022. Ed invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa contributiva è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti con le relative notificazioni destinati, con diversa e specifica funzione, a fare emergere la pretesa stessa e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari.
Ciò allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, citava giurisprudenza di legittimità, pertanto, la cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo risulta per tale motivo nulla.
Nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.29320040057000938000 per intervenuta prescrizione anche estintiva e/o per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73.
Rilevava sul punto specifico la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione decennale della pretesa afferente a SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, stante la omessa e/o irrituale notifica della stessa. Inoltre, ammessa ma non concessa la notifica della cartella di pagamento n.29320040057000938000 in data 14.10.2004 come riportato nell'intimazione di pagamento n.29320229021085315 in ogni caso è certamente intervenuta la prescrizione estintiva del diritto di riscuotere gli asseriti crediti tributari oggetto dell'atto impugnato essendo trascorsi più di diciotto anni tra la presunta notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica della predetta intimazione di pagamento avvenuta solo in data 19.12.2022, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Citava giurisprudenza di legittimità. Pertanto, la cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo risulta per tale motivo nulla. In subordine eccepiva la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo per intervenuta decadenza del potere impositivo in quanto, stante la sua omessa e/o irrituale notifica, le pretese tributarie con essa azionate non sono state portate ad effettiva conoscenza del contribuente entro i termini perentori previsti dall'art. 25, c.1 del D.P.R. n. 602/73 nella versione applicabile ratione temporis, che prevede che la cartella esattoriale doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: …”del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato
D.P.R. n. 600 del 1973..” Ed invero, trattandosi di somme pretesamente dovute a titolo di SNN, IRPEF,
IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, nella specie è sicuramente intervenuta la decadenza dalla pretesa impositiva. In ogni caso si rileva l'illegittimità e/o l'infondatezza degli atti impugnati per intervenuta prescrizione del presunto credito erariale a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 del cod. civ. e a titolo di sanzioni pecuniarie ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del Decreto Legislativo
n.472/1997. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 del cod. civ. il termine di prescrizione degli interessi è di cinque anni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997 in materia tributaria, il termine di prescrizione delle sanzioni è di cinque anni. Orbene, nel caso di specie, nessuna cartella di pagamento è mai stata notificata, né risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, pertanto è certamente maturata la prescrizione della presunta pretesa creditoria a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie.
Eccepiva, altresì, la illegittimità degli atti impugnati per inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto il ricorrente non ha mai subito accertamenti e/o si è reso responsabile di inadempimenti fiscali. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distratte a favore dell'avvocato antistatario. Chiedeva, altresì, la trattazione della in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 d.lgs.vo 546/92.
In data 11/07/2023 si costituiva in Giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva, chiedendo preliminarmente la Verifica conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato e la verifica del deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 17 bis, 3° comma, del d.lgs n. 546/1992.
Eccepiva:
INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO E L' ISCRIZIONE A
RUOLO.
Rilevava:
che l'Agente della SI ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. La cartella di pagamento n. 29320040057000938 è stata notificata in data 14/10/2004 mediante consegna dell'atto allo stesso ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricevuta, come è possibile constatare dall'allegato referto di notifica. Successivamente, in data 21/07/2017, non essendo intervenuti pagamenti,
ADER ha notificato l'intimazione di pagamento nr. 29320149000799230; che la cartella di pagamento è divenuta definitiva siccome non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92.
Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato.
che parimenti destituiti di fondamento appaiono le eccezioni sollevate in relazione alla contestata prescrizione e decadenza, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente otificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 , citava giurisprudenza di legittimità. Invero, ogni presunto vizio della cartella infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa;
che le eccezioni formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata, nei modi e nei termini di legge. Inoltre, la cartella impugnata, ha per oggetto crediti erariali, che per loro natura si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità che il termine di prescrizione, non è maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L.
(D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Alla luce della sopra citata normativa, tutti i termini di notifica della cartella di pagamento in scadenza nel corso del 2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022. Del tutto tempestiva si palesa, pertanto, la notifica della Intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite
Allegava documentazione.
In data 9/11/2023 il ricorrente depositava delle memorie difensive con le quali si riportava alle difese in atti ed eccepiva ulteriormente:
che il ricorso proposto dal ricorrente è ammissibile e fondato., infatti, ribadiva che in data 19.12.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.29320229021085315 con la quale l' Agenzia delle Entrate-
SI (ADER) ha richiesto fra l'altro il pagamento dell'importo di € 92.650,44 comprensivo di sanzioni e interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica in dipendenza della cartella di pagamento n.29320040057000938000 avente ad oggetto somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania a titolo a titolo di SNN, IRPEF, IRPEF Recupero
Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997; che Il ricorrente ha notificato tempestivamente il ricorso avverso la predetta cartella di pagamento in data 14.02.2023 chiedendone l'annullamento anche per intervenuta prescrizione estintiva e in ogni caso degli interessi e delle sanzioni per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale.
Ribadiva, inoltre, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione decennale della pretesa afferente a SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno
1997, in quanto stante la notifica della cartella di pagamento n.29320040057000938000 in data 14.10.2004 in ogni caso è certamente intervenuta la prescrizione estintiva del diritto di riscuotere gli asseriti crediti tributari oggetto dell'atto impugnato essendo trascorsi più di diciotto anni tra la presunta notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica della intimazione di pagamento n.29320229021085315 avvenuta solo in data 19.12.2022 in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti dalla documentazione prodotta ex adverso risulta incontrovertibilmente provato che nessun atto interruttivo è stato validamente notificato al Sig. Ricorrente_1 entro il 14.10.2014. Infatti con riguardo all'intimazione di pagamento n. 29320149000799230000 asseritamente notificata in data 21/07/2014 è di tutta evidenza la nullità della notifica in quanto effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 600/73 senza però porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge ed in particolare senza l'invio della ineludibile raccomandata informativa. Infatti, la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in specie non viene fornita la prova né della spedizione e né della ricezione della necessaria raccomandata informativa, pertanto la notifica dell'atto deve dunque ritenersi la nulla. Citava giurisprudenza di legittimità; che dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita…" , infatti, la sentenza in commento conferma un indirizzo che appare consolidato: in definitiva, è possibile affermare che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare – a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. Nel presente giudizio controparte invero produce una ricevuta di spedizione datata 23.07.2014 priva di qualsiasi riferimento all'atto presuntivamente notificato che non riporta il numero dell'intimazione n. 29320149000799230000 e non produce nessun avviso di ricevimento che unitamente alla ricevuta di spedizione costituiscono i soli ed unici documenti idonei a provare l'invio delle raccomandate informative e della loro ricezione. L'Agente delle
Entrate SI produce inoltre un documento denominato “INQUIRY DOCUMENTI” priva di valore probatorio. A tal riguardo è ben noto il principio di diritto secondo il quale nessun valore di prova legale può essere riconosciuta a documenti formati unilateralmente da una parte a danno dell'altra, citava giurisprudenza di legittimità. Concludeva insistendo in domanda, ovvero nella dichiarazione di inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distratte a favore dell'avvocato antistatario.
L'Agenzia delle Entrate SI non si costituiva.
Allegava documentazione
All'udienza svoltasi il 24/11/2023 la controversia è posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il Collegio, rileva:
che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 14/10/2004 così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero in data 21/07/2017, il concessionario della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento nr. 29320149000799230 allegata in atti. Orbene, la notifica della intimazione di pagamento non solo ha interrotto il decorso di ogni ulteriore termine pregiudizievole, ma essendo divenuta definitiva, inibisce ogni forma di contestazione ed eccezione anche in ordine alla intervenuta prescrizione e decadenza. Invero, tale notifica dell'intimazione di pagamento è stata eseguita regolarmente e legittimamente, siccome eseguita a mani della moglie e siccome è stata fatta la raccomandata informativa in data 23/07/2014, così come è possibile desumere dallo stesso documento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che vi è un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui: la notifica di un atto tributario (avviso di accertamento – cartella di pagamento, intimazione, fermo amministrativo ecc.) è valida anche se è stato consegnato nel luogo di residenza del destinatario a mani di
“persona di famiglia”. In tali casi, infatti, spetta al contribuente, qualora volesse contestare la notifica, fornire la prova che la persona che ha materialmente ritirato l'atto non appartiene al nucleo familiare, poiché nella fattispecie opera la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto, del resto, è ragionevole pensare che le persone legate da stretti rapporti di parentela, che per vari motivi si trovino all'interno dell'abitazione di residenza del contribuente, consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la qualifica di “familiare convivente”, che si legge nella relazione di notifica, può essere superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente di risiedere in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione. Non è sufficiente che la persona cui sia stato consegnato un atto sia in rapporti di parentela con il destinatario dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (Cassazione sentenza n. 10543/2019). La stessa Corte di Cassazione con
Ordinanza del 15 settembre 2021, n. 24880, ha stabilito che , in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, salvo ed impregiudicato il diritto del ricorrente di provare il contrario.
Per l'effetto, la Corte, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione del combinato disposto dell'art. 60 b/bis d.p.r. 600/1973, dell'art.26 D.P.R. 602/1973 nella versione applicabile ratione temporis e dell'art. 139 Cod. Proc. Civ.
Come già rilevato dall'odierno appellante in seno alle memorie illustrative depositate in data 09.11.2023 e ribadito all'udienza del 24/11/2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n 29320149000799230 presuntivamente effettuata il 21.07.2014, unico atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, è stata effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art 60 b/bis d.p.r. 600/1973, dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 nella versione applicabile ratione temporis e dell'art 139 cod. proc. civ, senza però porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge ed in particolare senza l'invio della ineludibile raccomandata informativa.
Infatti, la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in specie non viene fornita la prova né della spedizione e né della ricezione della necessaria raccomandata informativa, pertanto la notifica dell'atto deve dunque ritenersi nulla.
2) Violazione dell'art. 19 dlgs 546/1992
Il Collegio, ha erroneamente ritenuto di non pronunciarsi sul motivo di ricorso afferente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi per omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella impugnata in data 14.04.2004 e la presunta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.29320149000799230 in data 21.07.2014 ed in ogni caso tra la presunta notifica della predetta intimazione e la notifica in data 19.12.2023 dell'intimazione di pagamento n.29320229021085315.
3) Violazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. N. 472 del 1997 nonché dell'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. Civ.
4) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di giudizio l'odierno appellante nei confronti della agenzia delle entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 19 Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 14/10/2004 così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero in data 21/07/2017, il concessionario della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento nr.
29320149000799230. Invero, tale notifica dell'intimazione di pagamento è stata eseguita regolarmente e legittimamente, siccome eseguita a mani della moglie e siccome è stata fatta la raccomandata informativa in data 23/07/2014. In mero subordine, si rileva che il termine di prescrizione, non è maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L.
18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020“Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Alla luce della sopra citata normativa, tutti i termini di notifica della cartella di pagamento in scadenza nel corso del 2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – SI che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Società incaricata a riscuotere i crediti degli Enti impositori, ha regolarmente compiuto l'attività di riscossione cui è incaricata. Infatti, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.
29320149000799230 in data 21.07.2014, in mani della moglie convivente e presso il luogo di residenza dell'Appellante, Indirizzo_1- Maniace, luogo così per come indicato dal Ricorrente_1 anche in seno all'atto di Appello. A ciò si aggiunga che con raccomandata n. 14966568344-1 del 23.07.2014 veniva data comunicazione al sig. Ricorrente_1 dell'avvenuta notifica. Conseguentemente valida ed efficace appare la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000799230 e nessun pregio rivestono le labiali asserzioni dell'Appellante, e attinenti la prescrizione della cartella di pagamento n. 29320040057000938000, che in materia di SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, è decennale. Per di più, giova evidenziare, la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19, ed in particolare l'art. 68 del Decreto Legge 17-3-2020 n. 18
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dall'esame degli atti risulta che la cartella di pagamento n. 29320040057000938000 è stata notificata in data 14/10/2004, come da documentazione in atti. Successivamente, in data 21/07/2014, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320149000799230, consegnata a mani della moglie convivente presso il luogo di residenza dell'appellante, con successivo invio di raccomandata informativa in data 23/07/2014
(cfr. documentazione versata in atti). La giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10543/2019; ordinanza n. 24880/2021) ha affermato che la notifica di un atto tributario è valida anche se consegnata a persona di famiglia convivente, salvo prova contraria da parte del destinatario. Nel caso di specie, non risulta fornita dall'appellante prova idonea a superare la presunzione di conoscenza dell'atto.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2014 ha efficacia interruttiva, e che la normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche;
art. 12
D.Lgs. 159/2015) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con proroga di ventiquattro mesi per i termini in scadenza nel 2020 e 2021.
Pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Le ulteriori doglianze dell'appellante, relative alla pretesa nullità della notifica per mancato perfezionamento della raccomandata informativa, non trovano riscontro negli atti, risultando agli atti la documentazione attestante l'invio della raccomandata.
In merito alla richiesta di declaratoria di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, si rileva che la questione è stata già esaminata e respinta dal giudice di primo grado, e comunque la notifica dell'intimazione del 2014 ha efficacia interruttiva anche per tali accessori.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SI. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3592/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 19/12/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 CONTRIBUTO SSN 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 IRPEF-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040057000938000 ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2160/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insistono in atti
Resistente/Appellato: insistono nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1/6/2023 il sig. Ricorrente_1 con i propri difensori, proponeva ricorso contro, l'Agenzia delle Entrate di Catania e contro l'Agenzia delle Entrate SI, avverso la cartella di pagamento n.
29320040057000938000 92.650,44 per IRPEF – IRPEF RECUPERO ECECDENZA D'IMPOSTA – ILOR E
SSSN anno 1997 di euro 92.650,44 oltre sanzioni ed interessi, notificata il 19/12/2022.
Eccepiva il ricorrente:
Nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa e/o invalida notifica. Precisava, sul punto che la cartella di pagamento con quest'atto impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo è nulla e/o illegittima e va annullata non essendo mai stata notificata e/o non essendo mai stata ritualmente notificata all'odierno ricorrente il quale, infatti, ha avuto conoscenza della pretesa tributaria portata dalla stessa per la prima volta solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n.29320229021085315 avvenuta in data
19.12.2022. Ed invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa contributiva è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti con le relative notificazioni destinati, con diversa e specifica funzione, a fare emergere la pretesa stessa e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari.
Ciò allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, citava giurisprudenza di legittimità, pertanto, la cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo risulta per tale motivo nulla.
Nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.29320040057000938000 per intervenuta prescrizione anche estintiva e/o per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73.
Rilevava sul punto specifico la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione decennale della pretesa afferente a SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, stante la omessa e/o irrituale notifica della stessa. Inoltre, ammessa ma non concessa la notifica della cartella di pagamento n.29320040057000938000 in data 14.10.2004 come riportato nell'intimazione di pagamento n.29320229021085315 in ogni caso è certamente intervenuta la prescrizione estintiva del diritto di riscuotere gli asseriti crediti tributari oggetto dell'atto impugnato essendo trascorsi più di diciotto anni tra la presunta notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica della predetta intimazione di pagamento avvenuta solo in data 19.12.2022, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Citava giurisprudenza di legittimità. Pertanto, la cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo risulta per tale motivo nulla. In subordine eccepiva la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata in uno alle sottostanti iscrizioni a ruolo per intervenuta decadenza del potere impositivo in quanto, stante la sua omessa e/o irrituale notifica, le pretese tributarie con essa azionate non sono state portate ad effettiva conoscenza del contribuente entro i termini perentori previsti dall'art. 25, c.1 del D.P.R. n. 602/73 nella versione applicabile ratione temporis, che prevede che la cartella esattoriale doveva essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: …”del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36 ter del citato
D.P.R. n. 600 del 1973..” Ed invero, trattandosi di somme pretesamente dovute a titolo di SNN, IRPEF,
IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, nella specie è sicuramente intervenuta la decadenza dalla pretesa impositiva. In ogni caso si rileva l'illegittimità e/o l'infondatezza degli atti impugnati per intervenuta prescrizione del presunto credito erariale a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 del cod. civ. e a titolo di sanzioni pecuniarie ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del Decreto Legislativo
n.472/1997. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n.4 del cod. civ. il termine di prescrizione degli interessi è di cinque anni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 472/1997 in materia tributaria, il termine di prescrizione delle sanzioni è di cinque anni. Orbene, nel caso di specie, nessuna cartella di pagamento è mai stata notificata, né risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, pertanto è certamente maturata la prescrizione della presunta pretesa creditoria a titolo di interessi e sanzioni pecuniarie.
Eccepiva, altresì, la illegittimità degli atti impugnati per inesistenza totale della pretesa tributaria, in quanto il ricorrente non ha mai subito accertamenti e/o si è reso responsabile di inadempimenti fiscali. Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distratte a favore dell'avvocato antistatario. Chiedeva, altresì, la trattazione della in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 d.lgs.vo 546/92.
In data 11/07/2023 si costituiva in Giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva, chiedendo preliminarmente la Verifica conformità dell'istanza presentata con il ricorso depositato e la verifica del deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 17 bis, 3° comma, del d.lgs n. 546/1992.
Eccepiva:
INAMMISSIBILITÀ DELLE ECCEZIONI AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO E L' ISCRIZIONE A
RUOLO.
Rilevava:
che l'Agente della SI ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all'atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. La cartella di pagamento n. 29320040057000938 è stata notificata in data 14/10/2004 mediante consegna dell'atto allo stesso ricorrente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in segno di ricevuta, come è possibile constatare dall'allegato referto di notifica. Successivamente, in data 21/07/2017, non essendo intervenuti pagamenti,
ADER ha notificato l'intimazione di pagamento nr. 29320149000799230; che la cartella di pagamento è divenuta definitiva siccome non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92.
Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato.
che parimenti destituiti di fondamento appaiono le eccezioni sollevate in relazione alla contestata prescrizione e decadenza, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente otificata. Infatti, solamente nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'Agente, il diritto di difesa del Contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3 , citava giurisprudenza di legittimità. Invero, ogni presunto vizio della cartella infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa;
che le eccezioni formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento poiché avrebbero dovuto essere proposte avverso la cartella a suo tempo notificata, nei modi e nei termini di legge. Inoltre, la cartella impugnata, ha per oggetto crediti erariali, che per loro natura si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Citava giurisprudenza di legittimità che il termine di prescrizione, non è maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L.
(D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Alla luce della sopra citata normativa, tutti i termini di notifica della cartella di pagamento in scadenza nel corso del 2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022. Del tutto tempestiva si palesa, pertanto, la notifica della Intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite
Allegava documentazione.
In data 9/11/2023 il ricorrente depositava delle memorie difensive con le quali si riportava alle difese in atti ed eccepiva ulteriormente:
che il ricorso proposto dal ricorrente è ammissibile e fondato., infatti, ribadiva che in data 19.12.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.29320229021085315 con la quale l' Agenzia delle Entrate-
SI (ADER) ha richiesto fra l'altro il pagamento dell'importo di € 92.650,44 comprensivo di sanzioni e interessi, oneri di riscossione e diritti di notifica in dipendenza della cartella di pagamento n.29320040057000938000 avente ad oggetto somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania a titolo a titolo di SNN, IRPEF, IRPEF Recupero
Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997; che Il ricorrente ha notificato tempestivamente il ricorso avverso la predetta cartella di pagamento in data 14.02.2023 chiedendone l'annullamento anche per intervenuta prescrizione estintiva e in ogni caso degli interessi e delle sanzioni per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale.
Ribadiva, inoltre, la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione decennale della pretesa afferente a SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno
1997, in quanto stante la notifica della cartella di pagamento n.29320040057000938000 in data 14.10.2004 in ogni caso è certamente intervenuta la prescrizione estintiva del diritto di riscuotere gli asseriti crediti tributari oggetto dell'atto impugnato essendo trascorsi più di diciotto anni tra la presunta notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica della intimazione di pagamento n.29320229021085315 avvenuta solo in data 19.12.2022 in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti dalla documentazione prodotta ex adverso risulta incontrovertibilmente provato che nessun atto interruttivo è stato validamente notificato al Sig. Ricorrente_1 entro il 14.10.2014. Infatti con riguardo all'intimazione di pagamento n. 29320149000799230000 asseritamente notificata in data 21/07/2014 è di tutta evidenza la nullità della notifica in quanto effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 600/73 senza però porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge ed in particolare senza l'invio della ineludibile raccomandata informativa. Infatti, la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa. Quest'ultimo è da intendersi come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione. Nel caso in specie non viene fornita la prova né della spedizione e né della ricezione della necessaria raccomandata informativa, pertanto la notifica dell'atto deve dunque ritenersi la nulla. Citava giurisprudenza di legittimità; che dall'esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sita stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all'invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita…" , infatti, la sentenza in commento conferma un indirizzo che appare consolidato: in definitiva, è possibile affermare che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare – a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73. Nel presente giudizio controparte invero produce una ricevuta di spedizione datata 23.07.2014 priva di qualsiasi riferimento all'atto presuntivamente notificato che non riporta il numero dell'intimazione n. 29320149000799230000 e non produce nessun avviso di ricevimento che unitamente alla ricevuta di spedizione costituiscono i soli ed unici documenti idonei a provare l'invio delle raccomandate informative e della loro ricezione. L'Agente delle
Entrate SI produce inoltre un documento denominato “INQUIRY DOCUMENTI” priva di valore probatorio. A tal riguardo è ben noto il principio di diritto secondo il quale nessun valore di prova legale può essere riconosciuta a documenti formati unilateralmente da una parte a danno dell'altra, citava giurisprudenza di legittimità. Concludeva insistendo in domanda, ovvero nella dichiarazione di inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distratte a favore dell'avvocato antistatario.
L'Agenzia delle Entrate SI non si costituiva.
Allegava documentazione
All'udienza svoltasi il 24/11/2023 la controversia è posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il Collegio, rileva:
che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 14/10/2004 così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero in data 21/07/2017, il concessionario della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento nr. 29320149000799230 allegata in atti. Orbene, la notifica della intimazione di pagamento non solo ha interrotto il decorso di ogni ulteriore termine pregiudizievole, ma essendo divenuta definitiva, inibisce ogni forma di contestazione ed eccezione anche in ordine alla intervenuta prescrizione e decadenza. Invero, tale notifica dell'intimazione di pagamento è stata eseguita regolarmente e legittimamente, siccome eseguita a mani della moglie e siccome è stata fatta la raccomandata informativa in data 23/07/2014, così come è possibile desumere dallo stesso documento.
Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che vi è un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui: la notifica di un atto tributario (avviso di accertamento – cartella di pagamento, intimazione, fermo amministrativo ecc.) è valida anche se è stato consegnato nel luogo di residenza del destinatario a mani di
“persona di famiglia”. In tali casi, infatti, spetta al contribuente, qualora volesse contestare la notifica, fornire la prova che la persona che ha materialmente ritirato l'atto non appartiene al nucleo familiare, poiché nella fattispecie opera la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto, del resto, è ragionevole pensare che le persone legate da stretti rapporti di parentela, che per vari motivi si trovino all'interno dell'abitazione di residenza del contribuente, consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la qualifica di “familiare convivente”, che si legge nella relazione di notifica, può essere superata dalla prova contraria fornita dal ricorrente di risiedere in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notificazione. Non è sufficiente che la persona cui sia stato consegnato un atto sia in rapporti di parentela con il destinatario dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (Cassazione sentenza n. 10543/2019). La stessa Corte di Cassazione con
Ordinanza del 15 settembre 2021, n. 24880, ha stabilito che , in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, salvo ed impregiudicato il diritto del ricorrente di provare il contrario.
Per l'effetto, la Corte, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Luglio 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione del combinato disposto dell'art. 60 b/bis d.p.r. 600/1973, dell'art.26 D.P.R. 602/1973 nella versione applicabile ratione temporis e dell'art. 139 Cod. Proc. Civ.
Come già rilevato dall'odierno appellante in seno alle memorie illustrative depositate in data 09.11.2023 e ribadito all'udienza del 24/11/2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n 29320149000799230 presuntivamente effettuata il 21.07.2014, unico atto interruttivo del termine di prescrizione decennale, è stata effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art 60 b/bis d.p.r. 600/1973, dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 nella versione applicabile ratione temporis e dell'art 139 cod. proc. civ, senza però porre in essere gli adempimenti prescritti dalla legge ed in particolare senza l'invio della ineludibile raccomandata informativa.
Infatti, la notifica degli atti impositivi a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in specie non viene fornita la prova né della spedizione e né della ricezione della necessaria raccomandata informativa, pertanto la notifica dell'atto deve dunque ritenersi nulla.
2) Violazione dell'art. 19 dlgs 546/1992
Il Collegio, ha erroneamente ritenuto di non pronunciarsi sul motivo di ricorso afferente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi per omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione tra la notifica della cartella impugnata in data 14.04.2004 e la presunta rituale notifica dell'intimazione di pagamento n.29320149000799230 in data 21.07.2014 ed in ogni caso tra la presunta notifica della predetta intimazione e la notifica in data 19.12.2023 dell'intimazione di pagamento n.29320229021085315.
3) Violazione dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. N. 472 del 1997 nonché dell'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. Civ.
4) Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha condannato alle spese di giudizio l'odierno appellante nei confronti della agenzia delle entrate.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7988/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 19 Dicembre 2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 14/10/2004 così come risulta dalla documentazione versata in atti;
che successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero in data 21/07/2017, il concessionario della riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento nr.
29320149000799230. Invero, tale notifica dell'intimazione di pagamento è stata eseguita regolarmente e legittimamente, siccome eseguita a mani della moglie e siccome è stata fatta la raccomandata informativa in data 23/07/2014. In mero subordine, si rileva che il termine di prescrizione, non è maturato, tenendo anche conto come è noto, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L.
18/2020 “Cura Italia”, D.L.34/2020“Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020
“Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Alla luce della sopra citata normativa, tutti i termini di notifica della cartella di pagamento in scadenza nel corso del 2020 possono essere notificate entro il 31/12/2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – SI che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La Società incaricata a riscuotere i crediti degli Enti impositori, ha regolarmente compiuto l'attività di riscossione cui è incaricata. Infatti, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.
29320149000799230 in data 21.07.2014, in mani della moglie convivente e presso il luogo di residenza dell'Appellante, Indirizzo_1- Maniace, luogo così per come indicato dal Ricorrente_1 anche in seno all'atto di Appello. A ciò si aggiunga che con raccomandata n. 14966568344-1 del 23.07.2014 veniva data comunicazione al sig. Ricorrente_1 dell'avvenuta notifica. Conseguentemente valida ed efficace appare la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000799230 e nessun pregio rivestono le labiali asserzioni dell'Appellante, e attinenti la prescrizione della cartella di pagamento n. 29320040057000938000, che in materia di SNN, IRPEF, IRPEF Recupero Eccedenza Imposta e ILOR per anno 1997, è decennale. Per di più, giova evidenziare, la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19, ed in particolare l'art. 68 del Decreto Legge 17-3-2020 n. 18
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 12 Novembre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dall'esame degli atti risulta che la cartella di pagamento n. 29320040057000938000 è stata notificata in data 14/10/2004, come da documentazione in atti. Successivamente, in data 21/07/2014, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320149000799230, consegnata a mani della moglie convivente presso il luogo di residenza dell'appellante, con successivo invio di raccomandata informativa in data 23/07/2014
(cfr. documentazione versata in atti). La giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10543/2019; ordinanza n. 24880/2021) ha affermato che la notifica di un atto tributario è valida anche se consegnata a persona di famiglia convivente, salvo prova contraria da parte del destinatario. Nel caso di specie, non risulta fornita dall'appellante prova idonea a superare la presunzione di conoscenza dell'atto.
Quanto alle eccezioni di prescrizione, si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento del 2014 ha efficacia interruttiva, e che la normativa emergenziale (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche;
art. 12
D.Lgs. 159/2015) ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, con proroga di ventiquattro mesi per i termini in scadenza nel 2020 e 2021.
Pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Le ulteriori doglianze dell'appellante, relative alla pretesa nullità della notifica per mancato perfezionamento della raccomandata informativa, non trovano riscontro negli atti, risultando agli atti la documentazione attestante l'invio della raccomandata.
In merito alla richiesta di declaratoria di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, si rileva che la questione è stata già esaminata e respinta dal giudice di primo grado, e comunque la notifica dell'intimazione del 2014 ha efficacia interruttiva anche per tali accessori.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SI. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)