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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO TO, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 26/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1497/2023 depositata il 26/07/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 2, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso n. 1289 del 7 dicembre 2020, notificato a mezzo pec il 20 dicembre 2020, con il quale la Città Metropolitana di
Palermo ha accertato, con riferimento al periodo d'imposta 2015, una maggiore tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (OS) per euro 19.392, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, per un ammontare complessivo pari ad euro 25.355.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'avviso, disconoscendo l'applicabilità della OS in misura forfettaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -contrariamente alla ricostruzione della fattispecie operata dal primo Giudice- la società appellante ha dimostrato ed evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la determinazione in misura forfettaria della OS, in conformità alla disciplina del D. Lgs n. 446/1997 (v, art. 63) applicabile alle aziende esercenti un'attività strumentale ad un pubblico servizio, che non hanno rapporti diretti con i consumatori finali.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie e della disciplina vigente in materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO TO, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1497/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 26/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1289 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 334/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1497/2023 depositata il 26/07/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 2, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso n. 1289 del 7 dicembre 2020, notificato a mezzo pec il 20 dicembre 2020, con il quale la Città Metropolitana di
Palermo ha accertato, con riferimento al periodo d'imposta 2015, una maggiore tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (OS) per euro 19.392, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, per un ammontare complessivo pari ad euro 25.355.
Avverso la sentenza di rigetto, la società contribuente ha proposto appello, deducendo l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha confermato l'avviso, disconoscendo l'applicabilità della OS in misura forfettaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la fondatezza dei motivi di gravame, poiché -contrariamente alla ricostruzione della fattispecie operata dal primo Giudice- la società appellante ha dimostrato ed evidenziato la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la determinazione in misura forfettaria della OS, in conformità alla disciplina del D. Lgs n. 446/1997 (v, art. 63) applicabile alle aziende esercenti un'attività strumentale ad un pubblico servizio, che non hanno rapporti diretti con i consumatori finali.
Pertanto, l'appello è accolto. Le spese sono compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie e della disciplina vigente in materia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.