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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2851/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240197792216 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1960/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720240197792216000, emessa a seguito della verifica, ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, per la dichiarazione fiscale presentata per il periodo d'imposta 2020 (modello UNICO PF 2021), ai fini IRPER e addizionali, con cui l'Ufficio ha richiesto maggiore IRPEF per 1.932,00 euro, sanzioni e interessi;
addizionale Regionale IRPEF per 149,00 euro, sanzione e interessi;
addizionale
Comunale IRPEF per 41,00 euro;
il tutto per complessivi 3.016,02 euro, oltre a spese di notifica.
Parte ricorrente ha osservato che la cartella di pagamento gravata è stata preceduta da una comunicazione negativa dell'esito del controllo (n. T20U0098272362), che la medesima ricorrente ha impugnato dinanzi alla presente Corte di Giustizia in un diverso procedimento, iscritto al R.G.R. n. 7279/2024.
2. Parte ricorrente ha dedotto che l'esame dei prospetti di calcolo presenti nella Cartella esattoriale evidenza che l'Ufficio ha variato l'importo degli oneri di cui al rigo RN3 per euro 4.494,00.
In sostanza, la variazione riguarda gli oneri di cui al rigo RP 26 (Codice 21 Ð Altri oneri deducibili) per euro
4.494,00 relativi alla partecipazione nel consorzio obbligatorio Consorzio_1 costituito - per effetto della delibera n. 4640 del 27 luglio 1960 del Comune di Roma, la cui deducibilità è stata disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria.
3. La medesima parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:
A) “violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma primo, lettera a) del D.P.R. 917/86”.
In sintesi, la parte ricorrente ritiene non sia stato rispettato il dettato dell'indicata norma che dispone la deducibilità dei “contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”.
Si tratterebbe, infatti, di un consorzio obbligatorio in forza del provvedimento dell'Amministrazione che l'ha istituito.
Al riguardo, parte ricorrente deduce che la legittimità della detrazione di tali oneri è stato già oggetto di precedenti impugnazioni per gli anni d'imposta 2013, 2016 e 2018, tutte concluse con esito a lei favorevole.
In particolare, si tratterebbe: - per l'anno 2013 della sentenza di questa Corte di Giustizia (allora Commissione
Provinciale Tributaria di Roma) n. 3027/2018, confermata in appello dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio, con sentenza n. 2191/2020, passata in giudicato;
- per l'anno 2016 della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. IX, n. 465/ 2021, passata in giudicato;
- per l'anno 2018 della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 9678/2023.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
Quest'ultima ha dedotto che il Consorzio_1 non sarebbe un consorzio a costituzione obbligatoria, bensì un consorzio meramente volontario, per cui nessuna violazione di norma sarebbe stata integrata.
Ha richiamato il contenuto di alcune risoluzioni (prot. n.420/1993, n.1112/1994 e n.420 del 1993) e la risposta all'istanza di interpello formulata in data 06/04/2016 da uno dei consorziati.
5. All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
In via generale l'art. 10, comma 1, lett. a) del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 (TUIR) prevede che “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.
La questione dirimente al fine della risoluzione della controversia è se il Consorzio in questione possa considerarsi un consorzio obbligatorio e, nella specie, un consorzio obbligatorio in dipendenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il testo dell'anzidetta norma, infatti, in quest'ultimo caso la pretesa del ricorrente in ordine alla deducibilità dei contributi consortili versati risulterebbe fondata.
Al riguardo, si ritiene di dover dare continuità alle pronunce giurisdizionali che hanno ritenuto che il
Consorzio_1 possa rientrare nel novero dei consorzi obbligatori (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 23, 18/07/2023, n. 9678; Commissione Tributaria Provinciale di Roma 20/01/2021, n. 465).
Infatti, il Consorzio in questione ha avuto origine dalla delibera del Comune di Roma n. 4640 del 1960, che ha approvato lo schema di convenzione per la costruzione di un quartiere residenziale a cura e spese dell'allora proprietaria dei terreni del comprensorio Società_1
.
La disposizione amministrativa ha reso necessaria la costituzione di un consorzio per garantire la viabilità
e la mobilità delle strade e l'utilizzo degli impianti residenziali, impegno che non aveva e non ha una durata temporale, essendo legato all'interesse pubblico che è chiamato a soddisfare.
Da ciò risulta l'obbligatorietà del consorzio per i residenti in quel comprensorio e la sua costituzione riconducibile a un provvedimento amministrativo, adottato dal Comune nell'ambito dei suoi poteri autoritativi per la gestione del territorio.
A tal fine non rileva che il consorzio sia stato costituito a seguito di atti d'obbligo in favore del Comune degli allora proprietari del comprensorio, allo scopo della realizzazione dei servizi di urbanizzazione per rendere le aree edificabili, stante che successivamente a tali atti d'obbligo è intervenuta l'indicata delibera del Comune che ha approvato la convenzione per la realizzazione del comprensorio. L'inziale esistenza di atti d'obbligo non rende il consorzio volontario, come ipotizzato dalla risposta all'interpello del 6/4/2016, invocata dalla resistente Agenzia. Gli indicati atti d'obbligo risultano, infatti, essere stati solo dei presupposti per la delibera dell'Ente locale che ha sancito l'obbligatorietà del Consorzio in esame
Inoltre, lo stesso statuto consortile definisce il Consorzio come obbligatorio e, fa riferimento, ai fini della costituzione all'art. 14 (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico) della legge 12/02/1958, n. 126, ai sensi del cui comma 1 “La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria”.
7. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro
500,00 oltre spese accessorie se dovute.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 949/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240197792216 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1960/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 09720240197792216000, emessa a seguito della verifica, ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73, per la dichiarazione fiscale presentata per il periodo d'imposta 2020 (modello UNICO PF 2021), ai fini IRPER e addizionali, con cui l'Ufficio ha richiesto maggiore IRPEF per 1.932,00 euro, sanzioni e interessi;
addizionale Regionale IRPEF per 149,00 euro, sanzione e interessi;
addizionale
Comunale IRPEF per 41,00 euro;
il tutto per complessivi 3.016,02 euro, oltre a spese di notifica.
Parte ricorrente ha osservato che la cartella di pagamento gravata è stata preceduta da una comunicazione negativa dell'esito del controllo (n. T20U0098272362), che la medesima ricorrente ha impugnato dinanzi alla presente Corte di Giustizia in un diverso procedimento, iscritto al R.G.R. n. 7279/2024.
2. Parte ricorrente ha dedotto che l'esame dei prospetti di calcolo presenti nella Cartella esattoriale evidenza che l'Ufficio ha variato l'importo degli oneri di cui al rigo RN3 per euro 4.494,00.
In sostanza, la variazione riguarda gli oneri di cui al rigo RP 26 (Codice 21 Ð Altri oneri deducibili) per euro
4.494,00 relativi alla partecipazione nel consorzio obbligatorio Consorzio_1 costituito - per effetto della delibera n. 4640 del 27 luglio 1960 del Comune di Roma, la cui deducibilità è stata disconosciuta dall'Amministrazione finanziaria.
3. La medesima parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:
A) “violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma primo, lettera a) del D.P.R. 917/86”.
In sintesi, la parte ricorrente ritiene non sia stato rispettato il dettato dell'indicata norma che dispone la deducibilità dei “contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”.
Si tratterebbe, infatti, di un consorzio obbligatorio in forza del provvedimento dell'Amministrazione che l'ha istituito.
Al riguardo, parte ricorrente deduce che la legittimità della detrazione di tali oneri è stato già oggetto di precedenti impugnazioni per gli anni d'imposta 2013, 2016 e 2018, tutte concluse con esito a lei favorevole.
In particolare, si tratterebbe: - per l'anno 2013 della sentenza di questa Corte di Giustizia (allora Commissione
Provinciale Tributaria di Roma) n. 3027/2018, confermata in appello dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio, con sentenza n. 2191/2020, passata in giudicato;
- per l'anno 2016 della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. IX, n. 465/ 2021, passata in giudicato;
- per l'anno 2018 della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 9678/2023.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso.
Quest'ultima ha dedotto che il Consorzio_1 non sarebbe un consorzio a costituzione obbligatoria, bensì un consorzio meramente volontario, per cui nessuna violazione di norma sarebbe stata integrata.
Ha richiamato il contenuto di alcune risoluzioni (prot. n.420/1993, n.1112/1994 e n.420 del 1993) e la risposta all'istanza di interpello formulata in data 06/04/2016 da uno dei consorziati.
5. All'udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
In via generale l'art. 10, comma 1, lett. a) del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 (TUIR) prevede che “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione;
sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.
La questione dirimente al fine della risoluzione della controversia è se il Consorzio in questione possa considerarsi un consorzio obbligatorio e, nella specie, un consorzio obbligatorio in dipendenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Secondo il testo dell'anzidetta norma, infatti, in quest'ultimo caso la pretesa del ricorrente in ordine alla deducibilità dei contributi consortili versati risulterebbe fondata.
Al riguardo, si ritiene di dover dare continuità alle pronunce giurisdizionali che hanno ritenuto che il
Consorzio_1 possa rientrare nel novero dei consorzi obbligatori (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 23, 18/07/2023, n. 9678; Commissione Tributaria Provinciale di Roma 20/01/2021, n. 465).
Infatti, il Consorzio in questione ha avuto origine dalla delibera del Comune di Roma n. 4640 del 1960, che ha approvato lo schema di convenzione per la costruzione di un quartiere residenziale a cura e spese dell'allora proprietaria dei terreni del comprensorio Società_1
.
La disposizione amministrativa ha reso necessaria la costituzione di un consorzio per garantire la viabilità
e la mobilità delle strade e l'utilizzo degli impianti residenziali, impegno che non aveva e non ha una durata temporale, essendo legato all'interesse pubblico che è chiamato a soddisfare.
Da ciò risulta l'obbligatorietà del consorzio per i residenti in quel comprensorio e la sua costituzione riconducibile a un provvedimento amministrativo, adottato dal Comune nell'ambito dei suoi poteri autoritativi per la gestione del territorio.
A tal fine non rileva che il consorzio sia stato costituito a seguito di atti d'obbligo in favore del Comune degli allora proprietari del comprensorio, allo scopo della realizzazione dei servizi di urbanizzazione per rendere le aree edificabili, stante che successivamente a tali atti d'obbligo è intervenuta l'indicata delibera del Comune che ha approvato la convenzione per la realizzazione del comprensorio. L'inziale esistenza di atti d'obbligo non rende il consorzio volontario, come ipotizzato dalla risposta all'interpello del 6/4/2016, invocata dalla resistente Agenzia. Gli indicati atti d'obbligo risultano, infatti, essere stati solo dei presupposti per la delibera dell'Ente locale che ha sancito l'obbligatorietà del Consorzio in esame
Inoltre, lo stesso statuto consortile definisce il Consorzio come obbligatorio e, fa riferimento, ai fini della costituzione all'art. 14 (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico) della legge 12/02/1958, n. 126, ai sensi del cui comma 1 “La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria”.
7. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro
500,00 oltre spese accessorie se dovute.