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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1649/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi-Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400005654000, notificatale via PEC il 12 febbraio 2024. La comunicazione riguarda una serie di cartelle esattoriali relative a tributi locali ed erariali, per un importo complessivo di € 36.684,85, che la contribuente afferma di non aver mai ricevuto né conosciuto.
La ricorrente evidenzia che alcune delle cartelle sottese al fermo risultano già oggetto di contenziosi pendenti dinanzi ad altre autorità giudiziarie;
pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto valutare l'opportunità di sospendere l'invio di ulteriori atti esecutivi per non aggravare la posizione del contribuente. Il ricorso richiama i principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'operato di ADER configuri un abuso del diritto.
La ricorrente eccepisce la nullità o inesistenza della notifica perché:
• la comunicazione sarebbe stata inviata da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi (IPA, INI-PEC, REGINDE);
• anche le cartelle sottese sarebbero state notificate da indirizzi PEC non certificati, con conseguente inesistenza giuridica della notifica.
Ancora, la contribuente eccepisce la prescrizione delle cartelle relative alla tassa automobilistica e la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Infine, la ricorrente deduce la nullità del preavviso di fermo per:
• mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate;
• assenza dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e compensi di riscossione;
• mancata esplicitazione della base giuridica e fattuale della pretesa.
Si costituiscono AD, AE e Regione Calabria tutte chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione solleva principalmente tre punti:
1. Carenza di legittimazione passiva (solo l'ente impositore può essere chiamato a rispondere sulla validità del credito e sulle cartelle. L'Agente della Riscossione risponde solo dei vizi propri dell'atto esecutivo).
2. Notifiche e prescrizione. Le cartelle risultano tutte regolarmente notificate, con più atti interruttivi successivi. La prescrizione è esclusa anche per la sospensione COVID, che ha bloccato i termini dal marzo 2020 all'agosto 2021.
3. Notifica PEC
Anche se vi fossero irregolarità, la notifica è valida perché ha raggiunto lo scopo: la contribuente ha letto e impugnato l'atto.
La ricorrente non deposita note di replica.
All'udienza odierna compare esclusivamente la parte resistente AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della notifica effettuata dall'AdeR da un indirizzo pec non indicato nel pubblici registri, circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC peraltro neppure provata dalla parte contribuente, e ciò in adesione alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. Un. n. 15979 del 2022). Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate - Riscossioni. (così recentemente Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 16/01/2023), n.982). Quanto al secondo motivo di ricorso, questo collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024; da ultimo Cass. ord. nr. 1615 del 22.1.2025).
Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la notifica del preavviso effettuata all'indirizzo pec del contribuente Email_5 è da ritenersi validamente effettuata, tanto più che, avendo esso ricorrente impugnato l'atto nei termini di legge, lo ha evidentemente conosciuto.
Venendo alle altre contestazioni, AD ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti prodromici al fermo, tra cui un avviso di intimazione notificato a mezzo pec il 3.10.2023, che ha interrotto per l'ultima volta i termini di prescrizione che non sono spirati certo alla data della notifica dell'atto in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ed euro 1.388,00 per compensi ed accessori se dovuti come per legge, in favore dell' Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria. Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente ROMANO EMANUELA, Relatore SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1649/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi-Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005654000 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400005654000, notificatale via PEC il 12 febbraio 2024. La comunicazione riguarda una serie di cartelle esattoriali relative a tributi locali ed erariali, per un importo complessivo di € 36.684,85, che la contribuente afferma di non aver mai ricevuto né conosciuto.
La ricorrente evidenzia che alcune delle cartelle sottese al fermo risultano già oggetto di contenziosi pendenti dinanzi ad altre autorità giudiziarie;
pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrebbe dovuto valutare l'opportunità di sospendere l'invio di ulteriori atti esecutivi per non aggravare la posizione del contribuente. Il ricorso richiama i principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'operato di ADER configuri un abuso del diritto.
La ricorrente eccepisce la nullità o inesistenza della notifica perché:
• la comunicazione sarebbe stata inviata da un indirizzo PEC non risultante nei pubblici elenchi (IPA, INI-PEC, REGINDE);
• anche le cartelle sottese sarebbero state notificate da indirizzi PEC non certificati, con conseguente inesistenza giuridica della notifica.
Ancora, la contribuente eccepisce la prescrizione delle cartelle relative alla tassa automobilistica e la prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Infine, la ricorrente deduce la nullità del preavviso di fermo per:
• mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate;
• assenza dei criteri di calcolo di interessi, sanzioni e compensi di riscossione;
• mancata esplicitazione della base giuridica e fattuale della pretesa.
Si costituiscono AD, AE e Regione Calabria tutte chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione solleva principalmente tre punti:
1. Carenza di legittimazione passiva (solo l'ente impositore può essere chiamato a rispondere sulla validità del credito e sulle cartelle. L'Agente della Riscossione risponde solo dei vizi propri dell'atto esecutivo).
2. Notifiche e prescrizione. Le cartelle risultano tutte regolarmente notificate, con più atti interruttivi successivi. La prescrizione è esclusa anche per la sospensione COVID, che ha bloccato i termini dal marzo 2020 all'agosto 2021.
3. Notifica PEC
Anche se vi fossero irregolarità, la notifica è valida perché ha raggiunto lo scopo: la contribuente ha letto e impugnato l'atto.
La ricorrente non deposita note di replica.
All'udienza odierna compare esclusivamente la parte resistente AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inesistenza della notifica effettuata dall'AdeR da un indirizzo pec non indicato nel pubblici registri, circostanza questa della diversità degli indirizzi PEC peraltro neppure provata dalla parte contribuente, e ciò in adesione alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. Un. n. 15979 del 2022). Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate - Riscossioni. (così recentemente Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, (ud. 09/11/2022, dep. 16/01/2023), n.982). Quanto al secondo motivo di ricorso, questo collegio non intende discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024; da ultimo Cass. ord. nr. 1615 del 22.1.2025).
Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, la notifica del preavviso effettuata all'indirizzo pec del contribuente Email_5 è da ritenersi validamente effettuata, tanto più che, avendo esso ricorrente impugnato l'atto nei termini di legge, lo ha evidentemente conosciuto.
Venendo alle altre contestazioni, AD ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti prodromici al fermo, tra cui un avviso di intimazione notificato a mezzo pec il 3.10.2023, che ha interrotto per l'ultima volta i termini di prescrizione che non sono spirati certo alla data della notifica dell'atto in questa sede impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 1.736,00 per compensi oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione ed euro 1.388,00 per compensi ed accessori se dovuti come per legge, in favore dell' Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria. Catanzaro, 26 gennaio 2026
Il giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Il Presidente
Avv.to Antonio Maccarone