CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17158 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI, Sostituto Procuratore Generale, che, riportandosi alla propria requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avv. FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, per l'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17158 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale - pronunciata l'assoluzione dell'imputato in relazione alla condotta distrattiva di un credito nei confronti di IN AN AL NC e statuito non doversi procedere in ordine ad un'imputazione di bancarotta preferenziale - ha confermato l'affermazione di responsabilità di BE NO per i delitti di cui agli artt.216 primo comma nn. 1 e 2, 219 e 223 r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore prima e liquidatore poi della ITALO SUD sr.I., dichiarata fallita il 17 maggio 2011. 2.Sono stati articolati sei motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto le assunte condotte distrattive non sarebbero state idonee a porre in pericolo le garanzie dei creditori e sarebbero state anzi inoffensive per il bene giuridico protetto, in presenza di un attivo patrimoniale, attestato dal curatore del fallimento, notevolmente superiore alle passività. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di assenza della motivazione in relazione alla contestata distrazione di crediti per un valore irrisorio, euro 1601,31, raffrontato all'attivo patrimoniale messo a disposizione dei creditori. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato il vizio dell'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché vi sarebbe prova dell'inesistenza del dolo generico della distrazione, proprio in considerazione dell'entità del patrimonio sociale a salvaguardia dei diritti dei creditori, di cui l'imputato sarebbe stato ben conscio nel momento in cui ha realizzato i comportamenti a tal fine contestati. 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in difetto di appagante spiegazione circa le finalità che avrebbero animato l'imputato nella scelta di sottrarre, distruggere od occultare le scritture contabili in un periodo, molto limitato, in cui l'attività della società era stata interrotta e vi sarebbe anzi la prova della trasparente cura della contabilità per ben 6 anni di operatività, ammessa dallo stesso curatore fallimentare. 2.5.11 quinto motivo si è concentrato sul vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe senza ragione condiviso le giustificazioni fornite dal ricorrente a riguardo della destinazione delle rimanenze di magazzino al soddisfacimento dei creditori, dimostrata dalla consistente diminuzione del debito esposto nel bilancio del 2010, documentata dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2011. 2.6.11 sesto motivo si è doluto di carenza motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate con espressioni di stile, di cui il prevenuto sarebbe stato meritevole per la correttezza della conduzione dell'impresa, comprovata dalla destinazione a 2 riserva delle risorse introitate negli anni e dall'attenzione alla non dispersione del patrimonio, nonché in ragione dello stato di incensuratezza. Considerato in diritto Il ricorso, al confine della inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, entro tali limiti in doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo a cui la Corte può attingere - il bilancio di esercizio del 2010, fornito al curatore del fallimento benchè non ritualmente depositato al registro delle imprese, ha esposto una posta attiva delle rimanenze di magazzino pari ad euro 475.592,98, azzerata, senza alcuna giustificazione contabile, nella situazione patrimoniale al 30 aprile 2011, di poco antecedente al fallimento, depositata nella cancelleria del Tribunale fallimentare;
i crediti iscritti nel bilancio del 2010, sensibilmente ridotti nella situazione patrimoniale al 30 aprile 2011 - anche in tal caso senza plausibile ragione - sono risultati incassati per gli importi apparentemente dovuti dalle ditte IS e Over Teak s.r.I., che ne hanno documentato i pagamenti alla curatela del fallimento;
l'impianto contabile non è stato aggiornato a partire dal 31 dicembre 2010, con l'omissione di qualsiasi informazione da tale data al fallimento. 2.1 primi cinque motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono privi di pregio, non soltanto perché ripropongono le medesime lagnanze dell'atto di appello, appropriatamente respinte dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché prospettano ragioni di doglianza diverse da quelle consentite dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), esse risolvendosi in censure eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va invero rimarcata l'inammissibilità delle doglianze che investono la ricostruzione probatoria relativa alla responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito vietata in sede di legittimità; esse, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito della delibazione effettuata dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Alla Corte di Cassazione non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti 3 propri dal giudice del merito;
così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa trovare spazio una rielaborazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di compito riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti, dal ricorrente, a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, deve essere osservato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica. 2.1. Orbene, è irrilevante che al momento dell'apertura della procedura concorsuale i valori numerici dell'attivo, costituito dal patrimonio immobiliare, fossero superiori al passivo, dal momento che costituisce radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che i fatti di bancarotta, una volta intervenuto il fallimento, assumono rilievo penale in qualsiasi tempo siano stati commessi, a prescindere dai collegamenti di natura eziologica e psicologica con l'insolvenza ed il fallimento e senza alcuna necessità che l'imprenditore, che deve essere semplicemente consapevole di dare ai beni sociali, oggetto della condotta, una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 e Rv. 266805). Si è così finanche affermato che "la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società, con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo costituisce un "posterius" che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione ormai perfetta" (sez. 5, n. 17384 del 16/03/2005, Miatello e altro, Rv. 231853) e che il recupero della "res", intervenuto dopo il fallimento, non influisce sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, che si realizza al momento della sottrazione delle disponibilità, nella prospettiva di tutelare le aspettative dei creditori anche dalla mera possibilità di un danno (sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983). E tanto anche a voler tacere, per un verso, che non è traccia nel caso di specie dell'intervenuta liquidazione dei beni immobili nel corso della procedura concorsuale - ad integrale copertura delle significative passività - e, per altro verso, che il pregiudizio arrecato ai creditori con il depauperamento cagionato dalle operazioni distrattive rappresenta un dato immediato e certo, mentre l'alienazione del patrimonio immobiliare, perfezionata in sede di esecuzione forzata ed inevitabilmente sottoposta ai tempi ed alle falcidie della "moneta fallimentare", costituisce evenienza solo possibile e foriera di esiti oscillanti ed imprevedibili. Quanto all'idoneità decettiva della mancata tenuta delle scritture contabili negli ultimi mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento e della prova del dolo specifico che la caratterizza, come ampiamente, correttamente e persuasivamente argomentato dalle pronunce del duplice 4 grado, le omissioni annotative meritano una chiave di lettura speculare all'impossibilità, per il curatore del fallimento, di ricostruire la sorte dei cospicui valori delle rimanenze di magazzino e, in uno con esse, delle liquidità incassate dai debitori, in sintonìa con il costante indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in base al quale - per un verso - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione può essere integrata anche dall'omessa tenuta delle scritture (ex multis, sez. 5 n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838) e - per altro verso - in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304; sez.5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179); gli indici di fraudolenza, pertanto, sono stati razionalmente tratti dalla portata decisiva della contiguità ed anzi consentaneità tra l'interruzione delle registrazioni contabili e la sparizione dei beni dell'impresa, a prescindere dall'ininfluente durata dell'omissione compilativa. E parimenti congrue ed immuni da critiche di intrinseca, manifesta illogicità sono le riflessioni e conclusioni declinate dalle sentenze di merito, a riguardo dell'inattendibilità della versione difensiva appuntatasi sulla decurtazione delle poste passive nella situazione patrimoniale offerta agli organi della procedura in concomitanza della dichiarazione di fallimento - priva, come detto, di riscontri contabili - per la semplice ragione che, se il magazzino e il denaro fossero stati utilizzati per pagare i creditori della società, l'imputato non avrebbe mancato di fornirne dimostrazione documentale e testimoniale, dando contezza analitica dei fornitori così soddisfatti e della puntuale destinazione, con adeguato tracciamento, delle risorse impiegate. I motivi di ricorso, in conclusione, sono aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 3.11 sesto motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9, con riferimento alla gravità delle condotte ed all'assenza di segnali positivi pro reo). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, GI e altri, Rv. 248244). 5 Tanto anche a non voler considerare che la costituzione delle riserve di bilancio integra una condotta doverosa per l'imprenditore, in funzione della conservazione del patrimonio della società, altrimenti esposta alla perdita del capitale sociale, che determina l'insorgenza degli obblighi di legge che ne impongono l'immediato ripianamento (artt. 2446,2247,2482 bis, 2482 ter, 2484 c.c.). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 Il co siyiere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI, Sostituto Procuratore Generale, che, riportandosi alla propria requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avv. FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO, per l'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17158 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale - pronunciata l'assoluzione dell'imputato in relazione alla condotta distrattiva di un credito nei confronti di IN AN AL NC e statuito non doversi procedere in ordine ad un'imputazione di bancarotta preferenziale - ha confermato l'affermazione di responsabilità di BE NO per i delitti di cui agli artt.216 primo comma nn. 1 e 2, 219 e 223 r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore prima e liquidatore poi della ITALO SUD sr.I., dichiarata fallita il 17 maggio 2011. 2.Sono stati articolati sei motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha dedotto vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di colpevolezza per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto le assunte condotte distrattive non sarebbero state idonee a porre in pericolo le garanzie dei creditori e sarebbero state anzi inoffensive per il bene giuridico protetto, in presenza di un attivo patrimoniale, attestato dal curatore del fallimento, notevolmente superiore alle passività. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato il vizio di assenza della motivazione in relazione alla contestata distrazione di crediti per un valore irrisorio, euro 1601,31, raffrontato all'attivo patrimoniale messo a disposizione dei creditori. 2.3.11 terzo motivo ha lamentato il vizio dell'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché vi sarebbe prova dell'inesistenza del dolo generico della distrazione, proprio in considerazione dell'entità del patrimonio sociale a salvaguardia dei diritti dei creditori, di cui l'imputato sarebbe stato ben conscio nel momento in cui ha realizzato i comportamenti a tal fine contestati. 2.4.11 quarto motivo si è soffermato sulla carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in difetto di appagante spiegazione circa le finalità che avrebbero animato l'imputato nella scelta di sottrarre, distruggere od occultare le scritture contabili in un periodo, molto limitato, in cui l'attività della società era stata interrotta e vi sarebbe anzi la prova della trasparente cura della contabilità per ben 6 anni di operatività, ammessa dallo stesso curatore fallimentare. 2.5.11 quinto motivo si è concentrato sul vizio di motivazione della sentenza, che non avrebbe senza ragione condiviso le giustificazioni fornite dal ricorrente a riguardo della destinazione delle rimanenze di magazzino al soddisfacimento dei creditori, dimostrata dalla consistente diminuzione del debito esposto nel bilancio del 2010, documentata dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2011. 2.6.11 sesto motivo si è doluto di carenza motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate con espressioni di stile, di cui il prevenuto sarebbe stato meritevole per la correttezza della conduzione dell'impresa, comprovata dalla destinazione a 2 riserva delle risorse introitate negli anni e dall'attenzione alla non dispersione del patrimonio, nonché in ragione dello stato di incensuratezza. Considerato in diritto Il ricorso, al confine della inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Va premesso che - come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, entro tali limiti in doppia conforme, costituiscono un unico impianto argomentativo a cui la Corte può attingere - il bilancio di esercizio del 2010, fornito al curatore del fallimento benchè non ritualmente depositato al registro delle imprese, ha esposto una posta attiva delle rimanenze di magazzino pari ad euro 475.592,98, azzerata, senza alcuna giustificazione contabile, nella situazione patrimoniale al 30 aprile 2011, di poco antecedente al fallimento, depositata nella cancelleria del Tribunale fallimentare;
i crediti iscritti nel bilancio del 2010, sensibilmente ridotti nella situazione patrimoniale al 30 aprile 2011 - anche in tal caso senza plausibile ragione - sono risultati incassati per gli importi apparentemente dovuti dalle ditte IS e Over Teak s.r.I., che ne hanno documentato i pagamenti alla curatela del fallimento;
l'impianto contabile non è stato aggiornato a partire dal 31 dicembre 2010, con l'omissione di qualsiasi informazione da tale data al fallimento. 2.1 primi cinque motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono privi di pregio, non soltanto perché ripropongono le medesime lagnanze dell'atto di appello, appropriatamente respinte dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché prospettano ragioni di doglianza diverse da quelle consentite dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), esse risolvendosi in censure eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va invero rimarcata l'inammissibilità delle doglianze che investono la ricostruzione probatoria relativa alla responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito vietata in sede di legittimità; esse, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito della delibazione effettuata dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Alla Corte di Cassazione non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti 3 propri dal giudice del merito;
così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa trovare spazio una rielaborazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di compito riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti, dal ricorrente, a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, deve essere osservato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica. 2.1. Orbene, è irrilevante che al momento dell'apertura della procedura concorsuale i valori numerici dell'attivo, costituito dal patrimonio immobiliare, fossero superiori al passivo, dal momento che costituisce radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che i fatti di bancarotta, una volta intervenuto il fallimento, assumono rilievo penale in qualsiasi tempo siano stati commessi, a prescindere dai collegamenti di natura eziologica e psicologica con l'insolvenza ed il fallimento e senza alcuna necessità che l'imprenditore, che deve essere semplicemente consapevole di dare ai beni sociali, oggetto della condotta, una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 e Rv. 266805). Si è così finanche affermato che "la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società, con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo costituisce un "posterius" che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione ormai perfetta" (sez. 5, n. 17384 del 16/03/2005, Miatello e altro, Rv. 231853) e che il recupero della "res", intervenuto dopo il fallimento, non influisce sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, che si realizza al momento della sottrazione delle disponibilità, nella prospettiva di tutelare le aspettative dei creditori anche dalla mera possibilità di un danno (sez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983). E tanto anche a voler tacere, per un verso, che non è traccia nel caso di specie dell'intervenuta liquidazione dei beni immobili nel corso della procedura concorsuale - ad integrale copertura delle significative passività - e, per altro verso, che il pregiudizio arrecato ai creditori con il depauperamento cagionato dalle operazioni distrattive rappresenta un dato immediato e certo, mentre l'alienazione del patrimonio immobiliare, perfezionata in sede di esecuzione forzata ed inevitabilmente sottoposta ai tempi ed alle falcidie della "moneta fallimentare", costituisce evenienza solo possibile e foriera di esiti oscillanti ed imprevedibili. Quanto all'idoneità decettiva della mancata tenuta delle scritture contabili negli ultimi mesi antecedenti alla declaratoria di fallimento e della prova del dolo specifico che la caratterizza, come ampiamente, correttamente e persuasivamente argomentato dalle pronunce del duplice 4 grado, le omissioni annotative meritano una chiave di lettura speculare all'impossibilità, per il curatore del fallimento, di ricostruire la sorte dei cospicui valori delle rimanenze di magazzino e, in uno con esse, delle liquidità incassate dai debitori, in sintonìa con il costante indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in base al quale - per un verso - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione può essere integrata anche dall'omessa tenuta delle scritture (ex multis, sez. 5 n.33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838) e - per altro verso - in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304; sez.5, n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179); gli indici di fraudolenza, pertanto, sono stati razionalmente tratti dalla portata decisiva della contiguità ed anzi consentaneità tra l'interruzione delle registrazioni contabili e la sparizione dei beni dell'impresa, a prescindere dall'ininfluente durata dell'omissione compilativa. E parimenti congrue ed immuni da critiche di intrinseca, manifesta illogicità sono le riflessioni e conclusioni declinate dalle sentenze di merito, a riguardo dell'inattendibilità della versione difensiva appuntatasi sulla decurtazione delle poste passive nella situazione patrimoniale offerta agli organi della procedura in concomitanza della dichiarazione di fallimento - priva, come detto, di riscontri contabili - per la semplice ragione che, se il magazzino e il denaro fossero stati utilizzati per pagare i creditori della società, l'imputato non avrebbe mancato di fornirne dimostrazione documentale e testimoniale, dando contezza analitica dei fornitori così soddisfatti e della puntuale destinazione, con adeguato tracciamento, delle risorse impiegate. I motivi di ricorso, in conclusione, sono aspecifici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 3.11 sesto motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 9, con riferimento alla gravità delle condotte ed all'assenza di segnali positivi pro reo). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, GI e altri, Rv. 248244). 5 Tanto anche a non voler considerare che la costituzione delle riserve di bilancio integra una condotta doverosa per l'imprenditore, in funzione della conservazione del patrimonio della società, altrimenti esposta alla perdita del capitale sociale, che determina l'insorgenza degli obblighi di legge che ne impongono l'immediato ripianamento (artt. 2446,2247,2482 bis, 2482 ter, 2484 c.c.). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2024 Il co siyiere estensore Il Presidente