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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 605/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.535/2023 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
NC RI (C.F. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._1 appello e delibera G.M.130/2023; – APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante, elettivamen- Controparte_1 P.IVA_2 te domiciliata in Altamura via Gravina 1264 presso lo studio dell'avv. Saverio Laterza
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLATA –
* * * * * * * * * *
All'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattata e decisa ex art. 127 ter c.p.c., nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la pre- senza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il con ricorso depositato l'8/5/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n.535 resa l'8/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione al
1 verbale di contestazione n.P2966/2023 elevato dalla Polizia Locale nei confronti di per violazione dell' art. 126 bis comma II C.d.S., poiché la stessa non Controparte_1 aveva ottemperato all'invito di fornire le informazioni relative al dato del conducente del veicolo, richieste con il verbale n.T941/2023, elevato per la violazione dell'art. 142
C.d.S..
A sostegno dell'impugnazione l' ha dedotto l'autonomia dell'obbligo di comunica- Pt_2 re i dati del conducente rispetto alla sanzione presupposta e l'irrilevanza dell'avvenuta opposizione avverso tale contestazione;
inoltre, ha contestato la tesi dell'opponente per la quale la stessa non fosse in grado di indicare il nominativo del dipendente dell'azienda che conduceva il veicolo al momento della violazione amministrativa, es- sendo onere della verificare, nel quadro della sua organizzazione im- Controparte_1 prenditoriale, detto conducente, sicché ha concluso per il rigetto del ricorso introduttivo con il favore delle spese processuali.
La nel costituirsi ha evidenziato che nelle more del giudizio di primo Controparte_1 grado la sanzione presupposta, a seguito della sua opposizione, era stata annullata con sentenza n.363/2024 dal Giudice di Pace di Matera perché ritenuta illegittima;
in ogni caso ha sostenuto che la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione n.P941/2023 costituiva giustificato motivo per la sospensione dell'obbligo di comunica- zione dei dati del conducente, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legit- timità. L'appellata ha altresì contestato la legittimità della contestazione, non potendo conoscere il nominativo del proprio dipendente che conduceva il veicolo, di talché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna del alla rifusione delle Parte_1 spese in favore del procuratore anticipatario.
L'appello è infondato.
Invero, costituisce circostanza incontroversa tra le parti che il verbale presupposto ele- vato dalla Polizia Municipale di n.P941/2023 per la violazione dell'art. 142 Pt_1
C.d.S. sia stato annullato per la mancata omologazione del dispositivo di controllo della velocità.
Ciò premesso, si evidenzia che in passato, la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ritenuto l'omessa comunicazione dei dati del conducente un illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile che rilevava come mancato obbligo di collaborazione imposto al citta-
2 dino, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito, sic- ché la relativa omissione poteva essere giustificata soltanto dalla cessazione della deten- zione del mezzo o da una situazione imprevedibile o incoercibile che avesse impedito al proprietario di sapere chi conducesse il veicolo in un determinato momento e non già dalla mera contestazione della violazione addebitata (cfr. Cass. Civ. Sez. VI sent.
20/11/2019 n. 30287, Sez. II sent. 29/11/2018 n. 30939).
Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento, sta- tuendo ripetutamente che la violazione dell'art. 126 bis comma secondo C.d.S., consi- stente nella mancata comunicazione nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei suddetti termini. In ragione di ciò, in caso di rigetto dell'opposizione, l'amministrazione
è tenuta a emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui data decorrono i sessanta giorni per adempiere a tale incombenza, mentre in caso di esito favorevole del ricorso giurisdizionale con annullamento del verbale di accertamento (come nel caso di specie) viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.3/8/2022 n.24012, sent.1/2/2024 n.3022, ord. 11/10/2024 n.26553).
Nella specie, atteso l'annullamento in primo grado del verbale presupposto e, in ogni caso, considerata la pendenza del giudizio di opposizione allo stesso, deve ritenersi in- sussistente l'obbligo della di comunicare i dati del conducente prima Controparte_1 della definizione del suddetto procedimento.
Da ciò consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con as- sorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Stante l'intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, anche di questo uf- ficio, si reputa che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 comma secondo c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio
3 l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal con ricorso de- Parte_1 positato l'8-5-2023 nei confronti di avverso la sentenza n.535 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera l'8/11/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio,
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 26-11-2025.
Il Giudice Gaetano Catalani
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Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 605/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza n.535/2023 resa dal Giudice di Pace di Matera”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera al vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv.
NC RI (C.F. ), giusta procura in calce all'atto di C.F._1 appello e delibera G.M.130/2023; – APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante, elettivamen- Controparte_1 P.IVA_2 te domiciliata in Altamura via Gravina 1264 presso lo studio dell'avv. Saverio Laterza
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CodiceFiscale_2
– APPELLATA –
* * * * * * * * * *
All'udienza del 26/11/2025 la causa è stata trattata e decisa ex art. 127 ter c.p.c., nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la pre- senza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il con ricorso depositato l'8/5/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n.535 resa l'8/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione al
1 verbale di contestazione n.P2966/2023 elevato dalla Polizia Locale nei confronti di per violazione dell' art. 126 bis comma II C.d.S., poiché la stessa non Controparte_1 aveva ottemperato all'invito di fornire le informazioni relative al dato del conducente del veicolo, richieste con il verbale n.T941/2023, elevato per la violazione dell'art. 142
C.d.S..
A sostegno dell'impugnazione l' ha dedotto l'autonomia dell'obbligo di comunica- Pt_2 re i dati del conducente rispetto alla sanzione presupposta e l'irrilevanza dell'avvenuta opposizione avverso tale contestazione;
inoltre, ha contestato la tesi dell'opponente per la quale la stessa non fosse in grado di indicare il nominativo del dipendente dell'azienda che conduceva il veicolo al momento della violazione amministrativa, es- sendo onere della verificare, nel quadro della sua organizzazione im- Controparte_1 prenditoriale, detto conducente, sicché ha concluso per il rigetto del ricorso introduttivo con il favore delle spese processuali.
La nel costituirsi ha evidenziato che nelle more del giudizio di primo Controparte_1 grado la sanzione presupposta, a seguito della sua opposizione, era stata annullata con sentenza n.363/2024 dal Giudice di Pace di Matera perché ritenuta illegittima;
in ogni caso ha sostenuto che la proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione n.P941/2023 costituiva giustificato motivo per la sospensione dell'obbligo di comunica- zione dei dati del conducente, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legit- timità. L'appellata ha altresì contestato la legittimità della contestazione, non potendo conoscere il nominativo del proprio dipendente che conduceva il veicolo, di talché ha chiesto il rigetto del gravame con condanna del alla rifusione delle Parte_1 spese in favore del procuratore anticipatario.
L'appello è infondato.
Invero, costituisce circostanza incontroversa tra le parti che il verbale presupposto ele- vato dalla Polizia Municipale di n.P941/2023 per la violazione dell'art. 142 Pt_1
C.d.S. sia stato annullato per la mancata omologazione del dispositivo di controllo della velocità.
Ciò premesso, si evidenzia che in passato, la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva ritenuto l'omessa comunicazione dei dati del conducente un illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile che rilevava come mancato obbligo di collaborazione imposto al citta-
2 dino, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito, sic- ché la relativa omissione poteva essere giustificata soltanto dalla cessazione della deten- zione del mezzo o da una situazione imprevedibile o incoercibile che avesse impedito al proprietario di sapere chi conducesse il veicolo in un determinato momento e non già dalla mera contestazione della violazione addebitata (cfr. Cass. Civ. Sez. VI sent.
20/11/2019 n. 30287, Sez. II sent. 29/11/2018 n. 30939).
Di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento, sta- tuendo ripetutamente che la violazione dell'art. 126 bis comma secondo C.d.S., consi- stente nella mancata comunicazione nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei suddetti termini. In ragione di ciò, in caso di rigetto dell'opposizione, l'amministrazione
è tenuta a emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui data decorrono i sessanta giorni per adempiere a tale incombenza, mentre in caso di esito favorevole del ricorso giurisdizionale con annullamento del verbale di accertamento (come nel caso di specie) viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.3/8/2022 n.24012, sent.1/2/2024 n.3022, ord. 11/10/2024 n.26553).
Nella specie, atteso l'annullamento in primo grado del verbale presupposto e, in ogni caso, considerata la pendenza del giudizio di opposizione allo stesso, deve ritenersi in- sussistente l'obbligo della di comunicare i dati del conducente prima Controparte_1 della definizione del suddetto procedimento.
Da ciò consegue il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con as- sorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Stante l'intervenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, anche di questo uf- ficio, si reputa che sussistano i presupposti previsti dall'art. 92 comma secondo c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, stante il rigetto del gravame,
l'appellante va dichiarato tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio
3 l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal con ricorso de- Parte_1 positato l'8-5-2023 nei confronti di avverso la sentenza n.535 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Matera l'8/11/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio,
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 26-11-2025.
Il Giudice Gaetano Catalani
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