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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2352/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10235/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Generale - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 CONTR.TI IVS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1520/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720259003297649 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata l'11.03.2025, con riferimento ad otto cartelle presupposte per Tassa auto, anni diversi, e tre avvisi di addebito per contributi INPS, anni diversi, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle suddette cartelle sottese, nonché la prescrizione delle pretese impositive e del titolo alla riscossione incorporato nelle stesse, atteso, tra l'altro, che il relativo termine è triennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 22.07.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per quanto concerne i tre avvisi di addebito, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 04.09.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa CGT in relazione ai tre avvisi di addebito per contributi INPS, essendo devoluti alla cognizione dell'A.G.O..
Passando al merito della questione rimessa alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha depositato idonea documentazione probatoria dalla quale si evince che le suddette cartelle sono state correttamente e ritualmente notificate al ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli
60 del D.P.R. nr. 600 del 1973 e 26 del D.P.R. nr. 602 del 1973, nel rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni;
essendo decaduta la censura di mancata notifica delle suddette cartelle, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al merito ed all'importo delle pretese impositive rivendicate nelle stesse, non impugnate nei termini, ai sensi dell'articolo
19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, compresa la prescrizione dei rispettivi carichi. Anche la seconda eccezione afferente alla prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle menzionate cartelle non merita l'adesione di questo Giudice, in quanto le stesse sono state notificate nel periodo dal 02.09.2016 al
18.09.2023, per cui tenendo conto che il termine per la Tassa auto è pacificamente triennale, occorre prendere in considerazione, da un lato, il preavviso di fermo e l'intimazione di pagamento notificati in data antecedente al provvedimento oggetto del presente gravame, di cui ha dato prova l'ADER, che hanno interrotto due volte il corso della prescrizione, dall'altro, la sospensione COVID-19 di 542 giorni, contemplata dal combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, e 12 del
Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta l'11.03.2025 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Lazio nella misura di Euro 1.500,00
(millecinquecento//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Lazio nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ciascuna
Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10235/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Generale - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 CONTR.TI IVS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259003297649000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1520/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720259003297649 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata l'11.03.2025, con riferimento ad otto cartelle presupposte per Tassa auto, anni diversi, e tre avvisi di addebito per contributi INPS, anni diversi, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito l'omessa notifica delle suddette cartelle sottese, nonché la prescrizione delle pretese impositive e del titolo alla riscossione incorporato nelle stesse, atteso, tra l'altro, che il relativo termine è triennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 22.07.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per quanto concerne i tre avvisi di addebito, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 04.09.2025, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa CGT in relazione ai tre avvisi di addebito per contributi INPS, essendo devoluti alla cognizione dell'A.G.O..
Passando al merito della questione rimessa alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non ha pregio e deve essere disattesa, poiché l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha depositato idonea documentazione probatoria dalla quale si evince che le suddette cartelle sono state correttamente e ritualmente notificate al ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli articoli
60 del D.P.R. nr. 600 del 1973 e 26 del D.P.R. nr. 602 del 1973, nel rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni;
essendo decaduta la censura di mancata notifica delle suddette cartelle, devono essere dichiarate inammissibili tutte le eccezioni formulate dalla difesa in ordine al merito ed all'importo delle pretese impositive rivendicate nelle stesse, non impugnate nei termini, ai sensi dell'articolo
19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, compresa la prescrizione dei rispettivi carichi. Anche la seconda eccezione afferente alla prescrizione del titolo alla riscossione incorporato nelle menzionate cartelle non merita l'adesione di questo Giudice, in quanto le stesse sono state notificate nel periodo dal 02.09.2016 al
18.09.2023, per cui tenendo conto che il termine per la Tassa auto è pacificamente triennale, occorre prendere in considerazione, da un lato, il preavviso di fermo e l'intimazione di pagamento notificati in data antecedente al provvedimento oggetto del presente gravame, di cui ha dato prova l'ADER, che hanno interrotto due volte il corso della prescrizione, dall'altro, la sospensione COVID-19 di 542 giorni, contemplata dal combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, e 12 del
Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta l'11.03.2025 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Lazio nella misura di Euro 1.500,00
(millecinquecento//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Lazio nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ciascuna
Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)