CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27929 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Riccardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente imputato, avv. Cocucci, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Il difensore della parte civile, avv. Serra, ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27929 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/05/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 21 aprile 2022, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Firenze, in composizione monocratica - ha confermato l'affermazione di responsabilità di RI VI per i delitti di cui agli artt. 48,479 cod. pen., commesso in Firenze il 1/8/14 - capo a) - e di cui agli artt. 56,48 e 479 cod. pen. , commesso in Rovigo il 15/12/14 - capo b) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto consumato perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto tentato e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile NO CI IG. 1.11 ricorrente ha dedotto un unico motivo d'impugnazione, fondato sull'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. La vicenda ruoterebbe attorno alla redazione del contratto n. 82 del 20 febbraio 2013, intercorso tra la PL s.p.a., rappresentata dal NO CI, e la PA s.r.I.: la copia prodotta dalla PL riporterebbe firme apocrife dei rappresentanti della ditta PA, mentre quella prodotta dalla PA - a sostegno dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Rovigo, di cui al capo b) - recherebbe la firma falsa di RI LU e RI SC, ma la firma autentica di RI VI, conterrebbe sbianchettature di alcune clausole e l'apposizione di una clausola penale favorevole alla PA. In sostanza, sarebbe illogico propendere - come ha fatto la Corte d'appello - per l'autenticità dell'esemplare fatto valere dalla PL solo perché ritenuta inverosimile la pattuizione di una clausola penale di rilevante entità in favore della PA - destinataria della fornitura di merce oggetto del contratto - sul presupposto secondo cui quest'ultima fosse già debitrice e morosa nei pagamenti di una precedente fornitura, rientrando nell' "imperscrutabile" autonomia negoziale la modulazione dei contenuti delle singole clausole. Inoltre, già nel corso del giudizio di secondo grado la PL avrebbe palesato una forte crisi economica, sfociata nella messa in liquidazione e nella procedura di concordato preventivo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per aspecificità e manifesta infondatezza. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. 1 sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.Ebbene, il motivo di ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che - nel fare riferimento alle risultanze della perizia grafologica disposta, in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, dalla Corte d'appello - ha illustrato il giudizio di autenticità della sottoscrizione apposta da VI RI sul modulo contrattuale in possesso della PL, prodotto da quest'ultima come opponente dinanzi al tribunale di Firenze e come ricorrente dinanzi al tribunale di Rovigo ed ha coerentemente ancorato il dato al giudizio di genuinità delle iniziative processuali assunte da quest'ultima, perché colui che ha interagito nei rapporti con la fornitrice, per conto della PA, era il RI VI e non RI LU;
e la testimonianza di quest'ultimo - secondo cui egli ebbe a firmare, su invito del fratello e senza nemmeno leggerlo, l'esemplare del contratto n. 82 in possesso della PA, recante l'introduzione della clausola penale "capestro" - è conforme a tale ricostruzione, perché rimarca come il contenuto del contratto con la PL - inclusa la surrettizia apposizione della clausola penale - fosse riferibile a RI VI e non a LU, rimasto infatti estraneo al processo penale. 2 Le riflessioni così rassegnate dalla Corte territoriale sono state tuttavia arricchite ed ulteriormente avvalorate dagli ineccepibili richiami delle convergenti deposizioni testimoniali - acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - e dalle considerazioni logiche sulla innplausibilità della previsione negoziale di una clausola penale, in caso di ritardata consegna della merce da parte della PL, di entità sproporzionata e soprattutto sbilanciata a favore della PA, già inadempiente alle obbligazioni del contratto n. 62 relativo alla prima fornitura. A fronte di tali, condivisibili argomentazioni, il ricorrente ha - per un verso - opposto osservazioni di natura puramente esplorativa ed eccentrica, fondate sulla presunta impenetrabilità degli accordi tra le imprese e - per altro verso - allegato altrettanto inconsistenti e vaghe obiezioni sulle non floride condizioni economiche della PL, messa in liquidazione nel 2019 quando i fatti del processo risalgono a diversi anni prima. Sotto tale ultimo profilo, il motivo di ricorso si palesa altresì manifestamente infondato. 5.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 7.L'innputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di 3 Il Presidente legge. Così deciso in Roma, il 4/5/23 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Giuseppe Riccardi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente imputato, avv. Cocucci, ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Il difensore della parte civile, avv. Serra, ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27929 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/05/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 21 aprile 2022, che - in parziale riforma della sentenza del tribunale di Firenze, in composizione monocratica - ha confermato l'affermazione di responsabilità di RI VI per i delitti di cui agli artt. 48,479 cod. pen., commesso in Firenze il 1/8/14 - capo a) - e di cui agli artt. 56,48 e 479 cod. pen. , commesso in Rovigo il 15/12/14 - capo b) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto consumato perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflittagli per il delitto tentato e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile NO CI IG. 1.11 ricorrente ha dedotto un unico motivo d'impugnazione, fondato sull'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. La vicenda ruoterebbe attorno alla redazione del contratto n. 82 del 20 febbraio 2013, intercorso tra la PL s.p.a., rappresentata dal NO CI, e la PA s.r.I.: la copia prodotta dalla PL riporterebbe firme apocrife dei rappresentanti della ditta PA, mentre quella prodotta dalla PA - a sostegno dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Rovigo, di cui al capo b) - recherebbe la firma falsa di RI LU e RI SC, ma la firma autentica di RI VI, conterrebbe sbianchettature di alcune clausole e l'apposizione di una clausola penale favorevole alla PA. In sostanza, sarebbe illogico propendere - come ha fatto la Corte d'appello - per l'autenticità dell'esemplare fatto valere dalla PL solo perché ritenuta inverosimile la pattuizione di una clausola penale di rilevante entità in favore della PA - destinataria della fornitura di merce oggetto del contratto - sul presupposto secondo cui quest'ultima fosse già debitrice e morosa nei pagamenti di una precedente fornitura, rientrando nell' "imperscrutabile" autonomia negoziale la modulazione dei contenuti delle singole clausole. Inoltre, già nel corso del giudizio di secondo grado la PL avrebbe palesato una forte crisi economica, sfociata nella messa in liquidazione e nella procedura di concordato preventivo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per aspecificità e manifesta infondatezza. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. 1 sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Come noto, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.Ebbene, il motivo di ricorso non si confronta con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che - nel fare riferimento alle risultanze della perizia grafologica disposta, in sede di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, dalla Corte d'appello - ha illustrato il giudizio di autenticità della sottoscrizione apposta da VI RI sul modulo contrattuale in possesso della PL, prodotto da quest'ultima come opponente dinanzi al tribunale di Firenze e come ricorrente dinanzi al tribunale di Rovigo ed ha coerentemente ancorato il dato al giudizio di genuinità delle iniziative processuali assunte da quest'ultima, perché colui che ha interagito nei rapporti con la fornitrice, per conto della PA, era il RI VI e non RI LU;
e la testimonianza di quest'ultimo - secondo cui egli ebbe a firmare, su invito del fratello e senza nemmeno leggerlo, l'esemplare del contratto n. 82 in possesso della PA, recante l'introduzione della clausola penale "capestro" - è conforme a tale ricostruzione, perché rimarca come il contenuto del contratto con la PL - inclusa la surrettizia apposizione della clausola penale - fosse riferibile a RI VI e non a LU, rimasto infatti estraneo al processo penale. 2 Le riflessioni così rassegnate dalla Corte territoriale sono state tuttavia arricchite ed ulteriormente avvalorate dagli ineccepibili richiami delle convergenti deposizioni testimoniali - acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - e dalle considerazioni logiche sulla innplausibilità della previsione negoziale di una clausola penale, in caso di ritardata consegna della merce da parte della PL, di entità sproporzionata e soprattutto sbilanciata a favore della PA, già inadempiente alle obbligazioni del contratto n. 62 relativo alla prima fornitura. A fronte di tali, condivisibili argomentazioni, il ricorrente ha - per un verso - opposto osservazioni di natura puramente esplorativa ed eccentrica, fondate sulla presunta impenetrabilità degli accordi tra le imprese e - per altro verso - allegato altrettanto inconsistenti e vaghe obiezioni sulle non floride condizioni economiche della PL, messa in liquidazione nel 2019 quando i fatti del processo risalgono a diversi anni prima. Sotto tale ultimo profilo, il motivo di ricorso si palesa altresì manifestamente infondato. 5.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 7.L'innputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di una articolata memoria) possono liquidarsi in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di 3 Il Presidente legge. Così deciso in Roma, il 4/5/23 Il consigliere estensore