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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 35052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35052 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inaMmissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN biRITTO 1. LO VI, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto' Yicorso per ca sazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che il 20/2/2024 ha conferma o l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal VE le indagi i preliminari del Tribunale di Pesaro in ordine ai delitti di sfruttamento continuato Oi mano d'op ra di cui all'art. 603-bis commi 1 e 2 cod. pen. e di estorsione aggravata e continua ai danni 1i lavoratori. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35052 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 L'ordinanza impugnata, disattesa l'eccezione difensiva in ordine all'inUtilizzabilità delle intercettazioni per difetto dei presupposti di cui all'art. 267 cod. proc. pen. e pe r la mancanza di motivazione rafforzata del decreto autorizzativo in ordine all'inserimento del captatore informatico, ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai r ati contestati al LO, amministratore di fatto delle società Synergy S.r.l. ed Ewargrill dì San LL VI & C. s.n.c., sulla base delle dichiarazioni di alcuni lavoratori, ritenute ovrapponibili e reciprocamente riscontrate tra loro, della messaggistica, dagli stessi esibit , delle verifiche documentali e degli accertamenti effettuati dalla P.G., anche tramite v deosorveglianza predisposta presso alcuni distributori ove prestavano servizio le persone offese, nonché attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo, che hanno perme so di ricostruire le giornate di alcuni lavoratori. Sulla base di tali elementi l'ordinanza ha riconosciuto l'imposizione di turni lavorativi indeterminati nell'orario, senza pause, né permessi, riposi o ferie, in co i dizioni ritenute "massacranti" anche per un soggetto - AN BA - già sottoposto ad interv nto chirurgico al cuore, nonché la corresponsione di salari talvolta dimezzati e comunque non corrispondenti a quelli previsti contrattualmente, ed altresì condizioni alloggiative degradanti e di indigenza nello stesso luogo di lavoro, in locali fatiscenti e privi di sicurezza. L'organizzazione complessiva delle condotte ha portato il Tribunale a riconoscere un concorso del LO nella gestione del personale, effettuata sul posto dalla coin agata Pasqualini Stella, alla luce dei contatti con questa e degli ordini e direttive impartite, ed a che dei contatti diretti con i lavoratori, che lo hanno indicato concordemente come il "Grande C4lo", il "President Boss" e simili, tanto da richiedere loro l'invio di foto per attestare la presenza su luogo di lavoro, e da minacciare taluni di essi di tagliar loro la gola e di decurtarne le retribuzioni, o di considerarli assenti, qualora non si fossero dimessi dall'ospedale. Proprio con specifico riferimento alla minaccia subìta da Famous Obasogie d UY RR ove non avessero prestato l'ulteriore attività pretesa, il Tribunale ha ricono ciuta la gravità indiziaria anche in ordine al delitto di estorsione. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha riconosc uto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, riconoscendo a queste un carattere non odcasionale, bensì organizzato in modo continuativo e durevole, oltre che con riferimento ai precèdenti penali del ricorrente, destinatario altresì di interdittiva antimafia in quanto sulla base dílle risultanze di procedimenti penali sarebbe risultato in contatto con pericolosi gruppi camorr stici. Sulla base dello stato delle indagini e della vulnerabilità delle fonti dichiarative è stato andhe riconosciuto un pericolo attuale e concreto per l'acquisizione delle prove. 2. A sostegno del ricorso, il LO ha articolato quattro motivi di impugna ione: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delH intercettazioni effettuate, per la mancanza nel decreto autorizzativo dei requisiti richiesti da li artt. 266 e ss cod. proc. pen. In particolare,con riferimento all'uso di "captatore informatico" si è rilevato che 2 il delitto di cui all'art. 603-bis. cod. 3-bis e 3.-quater,cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazion . pen. non rientra tra quelli contemplati d n'art. 51 commi dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all'art. 603-bis commi 1 e 2 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. o, in subordine, con riferimento al mancato assorbimento di questo nel repto di cui all'art. 603-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, si deduce che nessun elemento di valutazione è stato operato in ordine all'assenza di ingiusto profitto che avrebbe dovuto connotare la condotta minatòria per integrare l'estorsione e, in subordine, si insiste sull'esatta coincidenza delle condotte contèstate al capo B) con quelle di cui al capo A), nel quale dovrebbero essere assorbite. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale, nel riconoscere il pericolo di reiterazione del reato, non avrebbe considerato il sequestro dei distributori, l'aver operato sul posto la NI e ton il ricorrente, la scarsa presenza di questo sul territorio e la mancanza di prova di direttive dallo stesso impartite alla NI. Nessuna condotta concreta, poi, avrebbe rivelato un pericolo di inquinamento probatorio. Meramente assertiva, infine, sarebbe la prognosi di rnancato rispetto di misure autocustodiali. 3. Con memoria del 18/7/2024 il difensore del ricorrente, avv. Alfonso Quarto, avvalendosi di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso, essendo intervenuta nelle more ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta al LO. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altrì oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il so raggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 luglio 2024 S Z J UJ 0. DJ
sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inaMmissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN biRITTO 1. LO VI, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto' Yicorso per ca sazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che il 20/2/2024 ha conferma o l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal VE le indagi i preliminari del Tribunale di Pesaro in ordine ai delitti di sfruttamento continuato Oi mano d'op ra di cui all'art. 603-bis commi 1 e 2 cod. pen. e di estorsione aggravata e continua ai danni 1i lavoratori. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35052 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 19/07/2024 L'ordinanza impugnata, disattesa l'eccezione difensiva in ordine all'inUtilizzabilità delle intercettazioni per difetto dei presupposti di cui all'art. 267 cod. proc. pen. e pe r la mancanza di motivazione rafforzata del decreto autorizzativo in ordine all'inserimento del captatore informatico, ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai r ati contestati al LO, amministratore di fatto delle società Synergy S.r.l. ed Ewargrill dì San LL VI & C. s.n.c., sulla base delle dichiarazioni di alcuni lavoratori, ritenute ovrapponibili e reciprocamente riscontrate tra loro, della messaggistica, dagli stessi esibit , delle verifiche documentali e degli accertamenti effettuati dalla P.G., anche tramite v deosorveglianza predisposta presso alcuni distributori ove prestavano servizio le persone offese, nonché attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo, che hanno perme so di ricostruire le giornate di alcuni lavoratori. Sulla base di tali elementi l'ordinanza ha riconosciuto l'imposizione di turni lavorativi indeterminati nell'orario, senza pause, né permessi, riposi o ferie, in co i dizioni ritenute "massacranti" anche per un soggetto - AN BA - già sottoposto ad interv nto chirurgico al cuore, nonché la corresponsione di salari talvolta dimezzati e comunque non corrispondenti a quelli previsti contrattualmente, ed altresì condizioni alloggiative degradanti e di indigenza nello stesso luogo di lavoro, in locali fatiscenti e privi di sicurezza. L'organizzazione complessiva delle condotte ha portato il Tribunale a riconoscere un concorso del LO nella gestione del personale, effettuata sul posto dalla coin agata Pasqualini Stella, alla luce dei contatti con questa e degli ordini e direttive impartite, ed a che dei contatti diretti con i lavoratori, che lo hanno indicato concordemente come il "Grande C4lo", il "President Boss" e simili, tanto da richiedere loro l'invio di foto per attestare la presenza su luogo di lavoro, e da minacciare taluni di essi di tagliar loro la gola e di decurtarne le retribuzioni, o di considerarli assenti, qualora non si fossero dimessi dall'ospedale. Proprio con specifico riferimento alla minaccia subìta da Famous Obasogie d UY RR ove non avessero prestato l'ulteriore attività pretesa, il Tribunale ha ricono ciuta la gravità indiziaria anche in ordine al delitto di estorsione. Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha riconosc uto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, riconoscendo a queste un carattere non odcasionale, bensì organizzato in modo continuativo e durevole, oltre che con riferimento ai precèdenti penali del ricorrente, destinatario altresì di interdittiva antimafia in quanto sulla base dílle risultanze di procedimenti penali sarebbe risultato in contatto con pericolosi gruppi camorr stici. Sulla base dello stato delle indagini e della vulnerabilità delle fonti dichiarative è stato andhe riconosciuto un pericolo attuale e concreto per l'acquisizione delle prove. 2. A sostegno del ricorso, il LO ha articolato quattro motivi di impugna ione: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delH intercettazioni effettuate, per la mancanza nel decreto autorizzativo dei requisiti richiesti da li artt. 266 e ss cod. proc. pen. In particolare,con riferimento all'uso di "captatore informatico" si è rilevato che 2 il delitto di cui all'art. 603-bis. cod. 3-bis e 3.-quater,cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazion . pen. non rientra tra quelli contemplati d n'art. 51 commi dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all'art. 603-bis commi 1 e 2 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. o, in subordine, con riferimento al mancato assorbimento di questo nel repto di cui all'art. 603-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, si deduce che nessun elemento di valutazione è stato operato in ordine all'assenza di ingiusto profitto che avrebbe dovuto connotare la condotta minatòria per integrare l'estorsione e, in subordine, si insiste sull'esatta coincidenza delle condotte contèstate al capo B) con quelle di cui al capo A), nel quale dovrebbero essere assorbite. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale, nel riconoscere il pericolo di reiterazione del reato, non avrebbe considerato il sequestro dei distributori, l'aver operato sul posto la NI e ton il ricorrente, la scarsa presenza di questo sul territorio e la mancanza di prova di direttive dallo stesso impartite alla NI. Nessuna condotta concreta, poi, avrebbe rivelato un pericolo di inquinamento probatorio. Meramente assertiva, infine, sarebbe la prognosi di rnancato rispetto di misure autocustodiali. 3. Con memoria del 18/7/2024 il difensore del ricorrente, avv. Alfonso Quarto, avvalendosi di procura speciale, ha presentato rinuncia al ricorso, essendo intervenuta nelle more ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta al LO. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, al quale non può conseguire condanna alle spese processuali o ad altrì oneri accessori. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il so raggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 luglio 2024 S Z J UJ 0. DJ