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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15870/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004080592000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21953/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050660 66/000 del valore complessivo di Euro 116.982,53, limitando l'impugnazione alla cartella presupposta nr 02820240004080592000, presuntivamente notificata in data
21.03.2024 per recupero tassa automobilistica, anno 2018 per l'importo di € 124,92.
A fondamento del gravame ha dedotto l'omessa notifica della cartella.
Radicatasi la lite, si è costituita Ader, resistendo al ricorso e allegando documentazione.
Si è costituita anche la Regione Campania, allegando anch'essa documentazione. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti allegati dal concessionario emerge la rituale notifica della cartella in contestazione, eseguita a mezzo posta a mani di "persona di famiglia", essendosi avvalso il concessionario della facoltà di notificazione semplificata di cui all'art. 26 del d.p.r. 602/73.
In tale caso, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 3254/2016), alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982, con la conseguenza che, in caso di notificazione al domicilio del contribuente mediante consegna a persona diversa dal destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultima sottoscritto, senza necessità di alcun ulteriore adempimento, quale appunto l'invio della raccomandata informativa.
La rituale notifica della cartella, non opposta e pertanto divenuta definitiva, preclude ogni questione antecedente, come la cd. "prescrizione intermedia" e la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Nè è a parlarsi di prescrizione successiva, non essendo decorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggi impugnata un lasso di tempo superiore al termine triennale di prescrizione del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi le condizioni per la chiesta compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle controparti processuali.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15870/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240004080592000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21953/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90050660 66/000 del valore complessivo di Euro 116.982,53, limitando l'impugnazione alla cartella presupposta nr 02820240004080592000, presuntivamente notificata in data
21.03.2024 per recupero tassa automobilistica, anno 2018 per l'importo di € 124,92.
A fondamento del gravame ha dedotto l'omessa notifica della cartella.
Radicatasi la lite, si è costituita Ader, resistendo al ricorso e allegando documentazione.
Si è costituita anche la Regione Campania, allegando anch'essa documentazione. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti allegati dal concessionario emerge la rituale notifica della cartella in contestazione, eseguita a mezzo posta a mani di "persona di famiglia", essendosi avvalso il concessionario della facoltà di notificazione semplificata di cui all'art. 26 del d.p.r. 602/73.
In tale caso, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 3254/2016), alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982, con la conseguenza che, in caso di notificazione al domicilio del contribuente mediante consegna a persona diversa dal destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultima sottoscritto, senza necessità di alcun ulteriore adempimento, quale appunto l'invio della raccomandata informativa.
La rituale notifica della cartella, non opposta e pertanto divenuta definitiva, preclude ogni questione antecedente, come la cd. "prescrizione intermedia" e la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Nè è a parlarsi di prescrizione successiva, non essendo decorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione oggi impugnata un lasso di tempo superiore al termine triennale di prescrizione del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ravvisandosi le condizioni per la chiesta compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle controparti processuali.