Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1651
CASS
Sentenza 25 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, secondo comma, n. 4 e 61 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 165, sesto comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 165, ottavo comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ritiene fondato il motivo. L'art. 165 del D.P.R. n. 917/1986 disciplina il credito d'imposta per eliminare la doppia imposizione sui redditi prodotti all'estero. Il comma 8 prevede che la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Tuttavia, la norma non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito d'imposta nel modello dichiarativo. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il credito spettante deve essere semplicemente 'calcolato' con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto. Inoltre, anche a voler considerare l'omessa compilazione del quadro GN come 'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero', la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sarebbe infondata, poiché le norme convenzionali, in quanto speciali, prevalgono sulla normativa interna e negano il credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe in una violazione del divieto di doppia imposizione sancito a livello pattizio. L'Amministrazione finanziaria stessa, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha riconosciuto che, in caso di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e conseguentemente al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

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Commentario1

  • 1Come Posso Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Ignora Le Convenzioni Contro Le Doppie Imposizioni
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 marzo 2026

    Introduzione Se l'Amministrazione finanziaria applica una tassazione “come se la Convenzione non esistesse”, l'effetto pratico per il contribuente è spesso devastante: doppia imposizione, sanzioni, interessi, iscrizioni a ruolo, blocchi dei rimborsi, fino a pignoramenti, ipoteche e fermi quando la pretesa entra nella fase della riscossione. Il punto critico è che la doppia imposizione non è solo un “disagio”: può incidere direttamente su liquidità, continuità aziendale, rapporti bancari e reputazione, specie se i redditi o i patrimoni hanno componenti estere. L'urgenza deriva anche dal fatto che, nel sistema italiano, i termini sono perentori: se non impugni tempestivamente un atto …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1651
Data del deposito : 25 gennaio 2026

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