CASS
Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Come Posso Difendermi Se L’Agenzia Delle Entrate Ignora Le Convenzioni Contro Le Doppie ImposizioniGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 marzo 2026
Introduzione Se l'Amministrazione finanziaria applica una tassazione “come se la Convenzione non esistesse”, l'effetto pratico per il contribuente è spesso devastante: doppia imposizione, sanzioni, interessi, iscrizioni a ruolo, blocchi dei rimborsi, fino a pignoramenti, ipoteche e fermi quando la pretesa entra nella fase della riscossione. Il punto critico è che la doppia imposizione non è solo un “disagio”: può incidere direttamente su liquidità, continuità aziendale, rapporti bancari e reputazione, specie se i redditi o i patrimoni hanno componenti estere. L'urgenza deriva anche dal fatto che, nel sistema italiano, i termini sono perentori: se non impugni tempestivamente un atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17585/2020 R.G. proposto da: MAXION WHEELS ITALY HOLDING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ND UA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Dei Tre Orologi n. 10/E. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA SEZ. DIST. BRESCIA n. 4050/2019 depositata in data 15 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Consigliere dott.ssa MA IS De OS. Sil. Rif. Ist. Rimb. IRES 2008-2009 Civile Sent. Sez. 5 Num. 1651 Anno 2026 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 25/01/2026 2 di 7 Dato atto che la Sostituta Procuratrice Generale dr.ssa Paola Filippi ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avvocato ND UA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’Avvocato EN Pilloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. A decorrere dal periodo d’imposta 2004, la società Maxion Wheels Italy Holding s.r.l. partecipava, in qualità di consolidante, al regime di tassazione di gruppo ex art. 117 T.U.I.R. con la controllata ES LE s.r.l. Dal 2004 al 2012 la controllata aveva percepito dei redditi esteri a titolo di royalties e, nello stesso periodo, si erano formate eccedenze di imposta italiana ed estera. In particolare, nelle dichiarazioni dal 2004 al 2007, le imposte pagate all’estero erano state di importo inferiore rispetto alle corrispondenti quote di imposta italiana pagate sui medesimi redditi e, nelle dichiarazioni dal 2008 al 2012, all’inverso, stante il realizzo di perdite fiscali consolidate, si erano formate delle eccedenze di imposta estera. Dal 2008, dunque, sussistevano le condizioni ex art. 165 T.U.I.R. per la nascita del credito di imposta derivante dalla compensazione delle eccedenze di imposta estera con le eccedenze di imposta italiana. Per i periodi d’imposta dal 2004 al 2012, tuttavia, la società contribuente non indicava i redditi prodotti all’estero e le relative imposte nel quadro GN dei relativi modelli Unico e non compilava i quadri delle dichiarazioni del consolidato dedicati alle eccedenze di imposta e agli eventuali crediti spettanti. Non avendo fruito della detrazione ovvero del riporto, la società contribuente presentava istanza di rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute subite all’estero nello stesso periodo d’imposta e in relazione ai medesimi redditi per i quali sarebbero stati disponibili eccedenze di imposta nazionale. Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto. 3 di 7 2. Avverso il silenzio-rifiuto, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Brescia;
si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Brescia, con sentenza n. 329/2016, respingeva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia;
si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 4050/2019, depositata in data 15 ottobre 2019, respingeva l’appello della società contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, secondo comma, n. 4 e 61 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione che, rinviando in modo acritico a quella di primo grado, è priva dell’elemento essenziale della motivazione circa il rigetto dell’appello della società contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 165, sesto comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’interpretare in maniera 4 di 7 errata gli artt. 165, sesto comma, e 80 T.U.I.R., li ha violati e falsamente applicati. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 165, ottavo comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto l’art. 165, ottavo comma, T.U.I.R. applicabile alla fattispecie in esame, in violazione delle regole contenute nei trattati internazionali che disciplinano la doppia imposizione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, risultanti dalla documentazione allegata dalla società contribuente. 2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la trattazione prioritaria del terzo motivo;
esso è fondato. 2.1 La questione centrale sottoposta all'esame di questa Corte attiene alla corretta interpretazione dell'articolo 165 del D.P.R. n. 917/1986 (IR) e, in particolare, alla possibilità per il contribuente di recuperare il credito per le imposte pagate all'estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nei quadri specifici della dichiarazione dei redditi per le annualità di competenza. Nel caso di specie, la società ricorrente, pur avendo presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta dal 2004 al 2012, ha omesso di compilare il quadro GN e i quadri del consolidato fiscale dedicati ai redditi di fonte estera, alle relative imposte e alle eccedenze utilizzabili per la detrazione. Sulla base di tale omissione, i giudici di merito hanno negato il diritto al rimborso delle imposte estere, ritenendo applicabile una preclusione di natura decadenziale. Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce della più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità. 5 di 7 2.2. L'articolo 165 del IR disciplina il meccanismo del credito d'imposta per eliminare la doppia imposizione sui redditi prodotti all'estero. Il comma 8 della disposizione prevede che "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata". La norma, tuttavia, non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito d'imposta nel modello dichiarativo. Come correttamente osservato da recente giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 165 IR "non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia 'calcolato' con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto" (Cass. 13/04/2025, n. 9671; Cass. 23/04/2025, n. 10642) 2.3. Un argomento decisivo a sostegno di tale interpretazione si ricava dall'analisi storico-evolutiva della normativa. Il previgente articolo 15 del IR, che disciplinava la medesima materia, conteneva una previsione esplicita di decadenza, statuendo che "La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo". Tale clausola è stata volutamente e significativamente soppressa dal legislatore della riforma del IR, che ha trasfuso la disciplina nell'attuale articolo 165 senza riproporre la sanzione della decadenza. 2.4. Peraltro, anche a voler considerare l'omessa compilazione del quadro GN come "omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero" ai sensi del comma 8, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sarebbe comunque infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti inaugurato un orientamento nomofilattico secondo cui, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall'Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni, di 6 di 7 riconoscere la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione non opera come causa di decadenza dal beneficio. Le norme convenzionali, in quanto di natura speciale, prevalgono sulla normativa interna, in ossequio al disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Negare il credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe in una violazione del divieto di doppia imposizione sancito a livello pattizio, principio cardine del diritto tributario internazionale (Cass. 16/01/2023, n. 1002). 2.5. La stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha riconosciuto che, in caso di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, "il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e conseguentemente al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero", superando di fatto le limitazioni previste dall'art. 165, comma 8, IR (Cass. 12/01/2023, n. 754). Tale principio, affermato in un contesto analogo di emersione successiva di redditi, non può che valere anche nella fattispecie in esame, dove la società ha richiesto il rimborso, ponendo così l'Amministrazione nelle condizioni di verificare la spettanza del credito e la sussistenza di una doppia imposizione. 3. Dall’accoglimento del terzo motivo discende l’assorbimento del primo e del secondo. 4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio 7 di 7 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente MA IS De OS ND TR
si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Brescia, con sentenza n. 329/2016, respingeva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia;
si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 4050/2019, depositata in data 15 ottobre 2019, respingeva l’appello della società contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 36, secondo comma, n. 4 e 61 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione che, rinviando in modo acritico a quella di primo grado, è priva dell’elemento essenziale della motivazione circa il rigetto dell’appello della società contribuente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 165, sesto comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’interpretare in maniera 4 di 7 errata gli artt. 165, sesto comma, e 80 T.U.I.R., li ha violati e falsamente applicati. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 165, ottavo comma, D.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto l’art. 165, ottavo comma, T.U.I.R. applicabile alla fattispecie in esame, in violazione delle regole contenute nei trattati internazionali che disciplinano la doppia imposizione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, risultanti dalla documentazione allegata dalla società contribuente. 2. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la trattazione prioritaria del terzo motivo;
esso è fondato. 2.1 La questione centrale sottoposta all'esame di questa Corte attiene alla corretta interpretazione dell'articolo 165 del D.P.R. n. 917/1986 (IR) e, in particolare, alla possibilità per il contribuente di recuperare il credito per le imposte pagate all'estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nei quadri specifici della dichiarazione dei redditi per le annualità di competenza. Nel caso di specie, la società ricorrente, pur avendo presentato le dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta dal 2004 al 2012, ha omesso di compilare il quadro GN e i quadri del consolidato fiscale dedicati ai redditi di fonte estera, alle relative imposte e alle eccedenze utilizzabili per la detrazione. Sulla base di tale omissione, i giudici di merito hanno negato il diritto al rimborso delle imposte estere, ritenendo applicabile una preclusione di natura decadenziale. Tale interpretazione non può essere condivisa alla luce della più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità. 5 di 7 2.2. L'articolo 165 del IR disciplina il meccanismo del credito d'imposta per eliminare la doppia imposizione sui redditi prodotti all'estero. Il comma 8 della disposizione prevede che "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata". La norma, tuttavia, non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito d'imposta nel modello dichiarativo. Come correttamente osservato da recente giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 165 IR "non dispone un obbligo di indicazione del credito d'imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d'imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia 'calcolato' con riferimento alle risultanze reddituali dell'anno stesso in cui è sorto" (Cass. 13/04/2025, n. 9671; Cass. 23/04/2025, n. 10642) 2.3. Un argomento decisivo a sostegno di tale interpretazione si ricava dall'analisi storico-evolutiva della normativa. Il previgente articolo 15 del IR, che disciplinava la medesima materia, conteneva una previsione esplicita di decadenza, statuendo che "La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo". Tale clausola è stata volutamente e significativamente soppressa dal legislatore della riforma del IR, che ha trasfuso la disciplina nell'attuale articolo 165 senza riproporre la sanzione della decadenza. 2.4. Peraltro, anche a voler considerare l'omessa compilazione del quadro GN come "omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero" ai sensi del comma 8, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sarebbe comunque infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti inaugurato un orientamento nomofilattico secondo cui, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall'Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni, di 6 di 7 riconoscere la detrazione per le imposte assolte all'estero, l'omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione non opera come causa di decadenza dal beneficio. Le norme convenzionali, in quanto di natura speciale, prevalgono sulla normativa interna, in ossequio al disposto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. Negare il credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe in una violazione del divieto di doppia imposizione sancito a livello pattizio, principio cardine del diritto tributario internazionale (Cass. 16/01/2023, n. 1002). 2.5. La stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, ha riconosciuto che, in caso di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso, "il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e conseguentemente al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero", superando di fatto le limitazioni previste dall'art. 165, comma 8, IR (Cass. 12/01/2023, n. 754). Tale principio, affermato in un contesto analogo di emersione successiva di redditi, non può che valere anche nella fattispecie in esame, dove la società ha richiesto il rimborso, ponendo così l'Amministrazione nelle condizioni di verificare la spettanza del credito e la sussistenza di una doppia imposizione. 3. Dall’accoglimento del terzo motivo discende l’assorbimento del primo e del secondo. 4. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio 7 di 7 innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente MA IS De OS ND TR