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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9318 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21602/2025 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c notificato
Da
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 C.F._1
di (P IVA Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Locazione operativa di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
“NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, Controparte_1
(C.F.: ), nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1 Controparte_2
(P IVA ) residente in [...] – Scala: A – Interno:
[...] P.IVA_2
20, CAP. 00071 al pagamento dell'importo complessivo di Euro 37.901,78, IVA compresa (e quindi Euro 35.862,81, IVA esclusa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed
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Sentenza
oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare (C.F.: ), nella sua qualità di Controparte_1 C.F._1
legale rappresentante (P IVA ) residente in [...]P.IVA_2
(RM), via Cavour, n. 30 – Scala: A – Interno: 20, CAP. 00071 alla restituzione del Materiale
(come meglio dettagliato a pag. 3 e 4 del presente Ricorso), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e.mail all'indirizzo: Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA 2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente adiva il
Tribunale di Milano esponendo: di aver stipulato con il resistente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione
, due contratti di locazione operativa di beni mobili, rispettivamente n. Controparte_2
13836389 e n. 13840789, provvedendo all'acquisto dei beni presso il fornitore indicato e alla loro consegna in data 14.10.2022 (Contratto A) e 02.01.2024 (Contratto B); che, quanto al Contratto A, il conduttore, dopo aver corrisposto n. 15 canoni, interrompeva i pagamenti, omettendo il saldo delle fatture scadute tra febbraio e giugno 2024; che, quanto al Contratto B, il conduttore non provvedeva al pagamento di alcun canone, lasciando insolute le fatture scadute tra gennaio e giugno 2024; che, a fronte dell'inadempimento, con lettere del 20.06.2024, avvalendosi della clausola Pt_1 risolutiva espressa (art. 14 Condizioni generali), comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione di entrambi i contratti di locazione, intimandogli il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
che l'associazione risultava cessata, come desumibile dal Registro Nazionale Controparte_2
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, mentre tutte le comunicazioni indirizzate al
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Sentenza
legale rappresentante pro tempore raggiungevano il loro scopo, rendendo necessario procedere nei suoi confronti;
che, con successiva lettera di messa in mora del 03.10.2024, intimava al resistente il Pt_1
pagamento delle residue somme dovute a seguito della risoluzione dei contratti e la restituzione del materiale;
che in data 14.01.2025 la ricorrente invitava il resistente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, alla quale questi non aderiva, con esito negativo del tentativo obbligatorio previsto dalla legge.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva, e veniva pertanto dichiarata contumace.
Senza svolgere istruttoria, ad esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha documentato il proprio diritto di credito producendo i contratti di locazione operativa n. 13836389 e n. 13840789, i documenti di trasporto attestanti la consegna del materiale al conduttore, le comunicazioni di risoluzione inviate in data 20.06.2024, la successiva lettera di messa in mora del 03.10.2024 nonché l'invito alla negoziazione assistita del 14.01.2025.
Dalla documentazione versata in atti emerge che i beni sono stati regolarmente consegnati, né risulta smentita l'allegazione circa l'inadempimento del conduttore a puntuale pagamento dei canoni di locazione.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova contraria, né ha allegato o dimostrato fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito azionato da parte ricorrente.
Ciò premesso, ha altresì dedotto che, a seguito dell'inadempimento del conduttore, le Pt_1 somme da quest'ultimo dovute consistono: nei canoni scaduti e non corrisposti per entrambi i contratti;
nei canoni scaduti ma non ancora fatturati alla data della risoluzione;
nella penale contrattuale pari ai “canoni a scadere”, dovuta ex art. 15 lett. b) delle Condizioni generali, quale ristoro dell'inadempimento che ha determinato l'anticipata cessazione del vincolo contrattuale.
La ricorrente ha inoltre allegato che nessuna restituzione del materiale è intervenuta, nonostante gli inviti formalmente rivolti al resistente in sede di comunicazione di risoluzione e in sede di
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Sentenza
messa in mora, e che permane pertanto in capo allo stesso l'obbligo di riconsegnare i beni di proprietà di ai sensi dell'art. 15 del contratto. Pt_1
Ciò detto, atteso che a fronte delle allegazioni del locatore la resistente non ha provato l'avvenuta restituzione del materiale oggetto dei contratti di locazione operativa, gli importi richiesti devono essere riconosciuti alla locatrice ai sensi delle clausole contrattuali applicabili, in particolare dell'art. 14 e dell'art. 15 delle Condizioni generali, che disciplinano gli effetti della risoluzione per inadempimento e la penale dovuta a titolo di “canoni a scadere”.
La quantificazione operata da parte ricorrente – pari complessivamente ad € 37.901,78, IVA compresa, tra canoni insoluti, canoni non fatturati e penale ex art. 15 lett. b) – risulta conforme a quanto contrattualmente esigibile.
Per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 8.288,84 oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 a titolo di
[...]
canoni insoluti e della somma di € 29.550,54 oltre interessi legali a titolo di penale contrattuale dal dovuto e sino al saldo effettivo.
La resistente, inoltre, deve essere condannata – a sua cura e spese – all'immediata restituzione del materiale oggetto dei contratti, secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo, trattandosi di inadempimento all'obbligo su lei gravante a norma dell'art. 15 del contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, e per la fase decisionale, non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclusionali scritte.
Le spese relative alla procedura di negoziazione assistita sono liquidate per la sola fase di attivazione, non avendo l'invito avuto seguito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 21602/2025 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento in favore di Controparte_2 P.IVA_2 della somma di € 8.288,84 oltre interessi di mora dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo per le causali di cui in parte motiva;
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Sentenza
2) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento in favore di Controparte_2 P.IVA_2
della somma di € 29.550,54 oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo per le causali di cui in parte motiva;
3) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) – a sua cura e spese - Controparte_2 P.IVA_2 all'immediata restituzione in favore di del materiale di cui al Parte_1
contratto di locazione n. 13836389 (CONTRATTO A), secondo le modalità indicate in ricorso;
4) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento delle spese Controparte_2 P.IVA_2 processuali che liquida in € 545,00 per spese esenti ed € 5.797,00 per compensi professionali (di cui € 536,00 per la negoziazione assistita), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 21602/2025 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c notificato
Da
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 C.F._1
di (P IVA Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Locazione operativa di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
“NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, Controparte_1
(C.F.: ), nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1 Controparte_2
(P IVA ) residente in [...] – Scala: A – Interno:
[...] P.IVA_2
20, CAP. 00071 al pagamento dell'importo complessivo di Euro 37.901,78, IVA compresa (e quindi Euro 35.862,81, IVA esclusa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare (C.F.: ), nella sua qualità di Controparte_1 C.F._1
legale rappresentante (P IVA ) residente in [...]P.IVA_2
(RM), via Cavour, n. 30 – Scala: A – Interno: 20, CAP. 00071 alla restituzione del Materiale
(come meglio dettagliato a pag. 3 e 4 del presente Ricorso), a proprie cure e spese, previa richiesta di istruzioni, inviando un'e.mail all'indirizzo: Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA 2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato alla controparte, la ricorrente adiva il
Tribunale di Milano esponendo: di aver stipulato con il resistente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione
, due contratti di locazione operativa di beni mobili, rispettivamente n. Controparte_2
13836389 e n. 13840789, provvedendo all'acquisto dei beni presso il fornitore indicato e alla loro consegna in data 14.10.2022 (Contratto A) e 02.01.2024 (Contratto B); che, quanto al Contratto A, il conduttore, dopo aver corrisposto n. 15 canoni, interrompeva i pagamenti, omettendo il saldo delle fatture scadute tra febbraio e giugno 2024; che, quanto al Contratto B, il conduttore non provvedeva al pagamento di alcun canone, lasciando insolute le fatture scadute tra gennaio e giugno 2024; che, a fronte dell'inadempimento, con lettere del 20.06.2024, avvalendosi della clausola Pt_1 risolutiva espressa (art. 14 Condizioni generali), comunicava al conduttore l'intervenuta risoluzione di entrambi i contratti di locazione, intimandogli il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione del materiale;
che l'associazione risultava cessata, come desumibile dal Registro Nazionale Controparte_2
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, mentre tutte le comunicazioni indirizzate al
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
legale rappresentante pro tempore raggiungevano il loro scopo, rendendo necessario procedere nei suoi confronti;
che, con successiva lettera di messa in mora del 03.10.2024, intimava al resistente il Pt_1
pagamento delle residue somme dovute a seguito della risoluzione dei contratti e la restituzione del materiale;
che in data 14.01.2025 la ricorrente invitava il resistente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, alla quale questi non aderiva, con esito negativo del tentativo obbligatorio previsto dalla legge.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva, e veniva pertanto dichiarata contumace.
Senza svolgere istruttoria, ad esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha documentato il proprio diritto di credito producendo i contratti di locazione operativa n. 13836389 e n. 13840789, i documenti di trasporto attestanti la consegna del materiale al conduttore, le comunicazioni di risoluzione inviate in data 20.06.2024, la successiva lettera di messa in mora del 03.10.2024 nonché l'invito alla negoziazione assistita del 14.01.2025.
Dalla documentazione versata in atti emerge che i beni sono stati regolarmente consegnati, né risulta smentita l'allegazione circa l'inadempimento del conduttore a puntuale pagamento dei canoni di locazione.
Parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova contraria, né ha allegato o dimostrato fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito azionato da parte ricorrente.
Ciò premesso, ha altresì dedotto che, a seguito dell'inadempimento del conduttore, le Pt_1 somme da quest'ultimo dovute consistono: nei canoni scaduti e non corrisposti per entrambi i contratti;
nei canoni scaduti ma non ancora fatturati alla data della risoluzione;
nella penale contrattuale pari ai “canoni a scadere”, dovuta ex art. 15 lett. b) delle Condizioni generali, quale ristoro dell'inadempimento che ha determinato l'anticipata cessazione del vincolo contrattuale.
La ricorrente ha inoltre allegato che nessuna restituzione del materiale è intervenuta, nonostante gli inviti formalmente rivolti al resistente in sede di comunicazione di risoluzione e in sede di
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
messa in mora, e che permane pertanto in capo allo stesso l'obbligo di riconsegnare i beni di proprietà di ai sensi dell'art. 15 del contratto. Pt_1
Ciò detto, atteso che a fronte delle allegazioni del locatore la resistente non ha provato l'avvenuta restituzione del materiale oggetto dei contratti di locazione operativa, gli importi richiesti devono essere riconosciuti alla locatrice ai sensi delle clausole contrattuali applicabili, in particolare dell'art. 14 e dell'art. 15 delle Condizioni generali, che disciplinano gli effetti della risoluzione per inadempimento e la penale dovuta a titolo di “canoni a scadere”.
La quantificazione operata da parte ricorrente – pari complessivamente ad € 37.901,78, IVA compresa, tra canoni insoluti, canoni non fatturati e penale ex art. 15 lett. b) – risulta conforme a quanto contrattualmente esigibile.
Per l'effetto, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 8.288,84 oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 a titolo di
[...]
canoni insoluti e della somma di € 29.550,54 oltre interessi legali a titolo di penale contrattuale dal dovuto e sino al saldo effettivo.
La resistente, inoltre, deve essere condannata – a sua cura e spese – all'immediata restituzione del materiale oggetto dei contratti, secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo, trattandosi di inadempimento all'obbligo su lei gravante a norma dell'art. 15 del contratto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione, attesa l'assenza di attività istruttoria, e per la fase decisionale, non essendo stato autorizzato il deposito di memorie conclusionali scritte.
Le spese relative alla procedura di negoziazione assistita sono liquidate per la sola fase di attivazione, non avendo l'invito avuto seguito.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 21602/2025 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento in favore di Controparte_2 P.IVA_2 della somma di € 8.288,84 oltre interessi di mora dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo per le causali di cui in parte motiva;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
2) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento in favore di Controparte_2 P.IVA_2
della somma di € 29.550,54 oltre interessi legali dal dovuto al saldo Parte_1
effettivo per le causali di cui in parte motiva;
3) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) – a sua cura e spese - Controparte_2 P.IVA_2 all'immediata restituzione in favore di del materiale di cui al Parte_1
contratto di locazione n. 13836389 (CONTRATTO A), secondo le modalità indicate in ricorso;
4) condanna (C.F.: ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante (P IVA ) al pagamento delle spese Controparte_2 P.IVA_2 processuali che liquida in € 545,00 per spese esenti ed € 5.797,00 per compensi professionali (di cui € 536,00 per la negoziazione assistita), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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