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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1321 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1321 /2024 RG Lav. promossa da:
1) , Controparte_1
2) Controparte_2
3) CP_3
4) CP_4
5) CP_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) Controparte_8
9) Controparte_9
10) CP_10
11) CP_11
12) CP_12
pagina 1 di 13 13) Controparte_13
14) Controparte_14
15) CP_15
16) Controparte_16
17) CP_17
18) CP_18
19) Controparte_19
20) Controparte_20
21) Controparte_21
22) Controparte_22
23) CP_23
24) Controparte_24
25) , con l'avv. Gallinaro Controparte_25
contro
Controparte_26
ricorrenti
, con le dott.sse Morbioli e Fucci resistente
pagina 2 di 13 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_26
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_26 somma per ciascuna annualità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_26 di cui al ricorso. In particolare, ha eccepito:
(1) l'intervenuta prescrizione a) dell'a.s. 2017/2018 rispetto alla ricorrente;
CP_14
b) dell'a.s. 2018/2019 rispetto ai ricorrenti , , , CP_1 CP_2 CP_3
CP_1
, , , , CP_8 CP_9 CP_17 CP_18 CP_20 [...]
CP_
, e . CP_21 CP_14
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, nel corso dell'udienza del 30/10/2025, ha rinunciato alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati (coincidenti con l'intera domanda per la ricorrente
), fatta eccezione per le docenti e per le quali CP_14 CP_3 CP_20 parte ricorrente ha rappresentato che la domanda del bonus in oggetto è riferita agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
Il Ministero ha accettato la rinuncia;
(2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato per l'a.s. 2020/2021 con riferimento alle ricorrenti e al momento dell'ingresso in CP_3 CP_25 ruolo.
Conseguentemente a tali eccezioni, la difesa di parte ricorrente ed il , CP_26 nel corso dell'udienza del 30/10/2025, hanno rappresentato l'impossibilità di accesso allo storico portafoglio delle docenti per problemi tecnici del sistema.
pagina 3 di 13 La difesa di parte ricorrente ha, pertanto, richiesto un termine per verificare l'avvenuta erogazione del bonus con riferimento all'a.s. 2020/2021;
rilevato che:
- quanto, innanzitutto, all'eccezione di non debenza del beneficio a favore delle ricorrenti e con riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già CP_3 CP_25 avvenuta erogazione del bonus, la stessa deve intendersi rigettata, posto che, da un lato, dagli storici portafogli depositati da parti ricorrenti in data 25/11/2025 non risultano accreditati gli importi relativi agli aa.ss. 2020/2021; dall'altro lato, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base della propria eccezione. Le domande devono, pertanto, essere accolte;
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti – alla luce della rinuncia alla domanda relativa all'a.s. 2018/2019 per i ricorrenti suindicati, si rileva quanto segue:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_27 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 4 di 13 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto,
pagina 5 di 13 non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_26 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_26 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_26
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
pagina 6 di 13 c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_26 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per
pagina 7 di 13 docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre ora esaminare, in particolare, la domanda dei ricorrenti per l'a.s. CP_4
2019/2020, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, per gli aa.ss. CP_5 CP_9
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per l'a.s. 2020/2021 e CP_10 [...]
per l'a.s. 2020/2021, nell'ambito dei quali i suindicati docenti hanno CP_21 prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti;
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con
i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
pagina 8 di 13 didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
pagina 9 di 13 , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_26 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie, le domande dei docenti rispetto alle annualità indicate appaiono fondate, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno prestato il proprio servizio ed in particolare:
a) la ricorrente , per l'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, dal CP_4
23/10 fino al 6/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
b) la ricorrente , per l'a.s. 2018/2019, con orario settimanale completo, CP_5 dal 6/12 fino al 8/6 e per l'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, dal 18/9 al 6/6 (e quindi per entrambe le annualità, di fatto, fino al termine delle lezioni);
c) la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 con orario settimanale completo, CP_9
dal 4/10 fino al 10/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni); per l'a.s.
2020/2021 con 15 ore settimanali, dal 8/10 fino al 30/6; per l'a.s. 2022/2023, con orario settimanale completo, dal 15/9 fino al 30/6;
d) la ricorrente per l'a.s. 2020/2021, con orario settimanale completo, CP_10 dal 19/11 fino al 4/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
e) il ricorrente , per l'a.s. 2020/2021, con orario settimanale CP_21 completo, dal 28/10 fino al 18/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
- tali situazioni di fatto appaiono infatti del tutto sovrapponibili a quelle che avrebbero potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'iniziale conferimento di incarichi annuali;
- tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di
pagina 10 di 13 interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta dai ricorrenti deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta ai ricorrenti a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
pagina 11 di 13 a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, tutti i ricorrenti sono oggi dipendenti del convenuto in ruolo e sono pertanto titolari della CP_26 carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. I ricorrenti domandano, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici in cui hanno svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali le parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui i CP_26 ricorrenti sono già in possesso delle somme spettanti indicate in dispositivo. Di tale somma le parti ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e CP_26 la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione a ciascun ricorrente della somma da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_1
pagina 12 di 13 - € 1.000,00 a favore di;
Controparte_2
- € 1.000,00 a favore di;
CP_3
- € 2.000,00 a favore di;
CP_4
- € 2.000,00 a favore di;
CP_5
- € 2.000,00 a favore di CP_6
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_10
- € 2.000,00 a favore di;
CP_11
- € 1.000,00 a favore di CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_13
- € 500,00 a favore di;
CP_15
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_16
- € 1.500,00 a favore di;
CP_17
- € 500,00 a favore di;
CP_18
- € 500,00 a favore di Controparte_19
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_20
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_21
- € 500,00 a favore di;
Controparte_22
- € 1.000,00 a favore di;
CP_23
- € 500,00 a favore di;
Controparte_24
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_25
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti CP_26 ricorrenti, che liquida in euro 6.920,36, di cui euro 259,00 per esborsi di c.u., oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1321 /2024 RG Lav. promossa da:
1) , Controparte_1
2) Controparte_2
3) CP_3
4) CP_4
5) CP_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) Controparte_8
9) Controparte_9
10) CP_10
11) CP_11
12) CP_12
pagina 1 di 13 13) Controparte_13
14) Controparte_14
15) CP_15
16) Controparte_16
17) CP_17
18) CP_18
19) Controparte_19
20) Controparte_20
21) Controparte_21
22) Controparte_22
23) CP_23
24) Controparte_24
25) , con l'avv. Gallinaro Controparte_25
contro
Controparte_26
ricorrenti
, con le dott.sse Morbioli e Fucci resistente
pagina 2 di 13 Premesso che:
- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domanda CP_26
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_26 somma per ciascuna annualità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_26 di cui al ricorso. In particolare, ha eccepito:
(1) l'intervenuta prescrizione a) dell'a.s. 2017/2018 rispetto alla ricorrente;
CP_14
b) dell'a.s. 2018/2019 rispetto ai ricorrenti , , , CP_1 CP_2 CP_3
CP_1
, , , , CP_8 CP_9 CP_17 CP_18 CP_20 [...]
CP_
, e . CP_21 CP_14
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, nel corso dell'udienza del 30/10/2025, ha rinunciato alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati (coincidenti con l'intera domanda per la ricorrente
), fatta eccezione per le docenti e per le quali CP_14 CP_3 CP_20 parte ricorrente ha rappresentato che la domanda del bonus in oggetto è riferita agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.
Il Ministero ha accettato la rinuncia;
(2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato per l'a.s. 2020/2021 con riferimento alle ricorrenti e al momento dell'ingresso in CP_3 CP_25 ruolo.
Conseguentemente a tali eccezioni, la difesa di parte ricorrente ed il , CP_26 nel corso dell'udienza del 30/10/2025, hanno rappresentato l'impossibilità di accesso allo storico portafoglio delle docenti per problemi tecnici del sistema.
pagina 3 di 13 La difesa di parte ricorrente ha, pertanto, richiesto un termine per verificare l'avvenuta erogazione del bonus con riferimento all'a.s. 2020/2021;
rilevato che:
- quanto, innanzitutto, all'eccezione di non debenza del beneficio a favore delle ricorrenti e con riferimento all'a.s. 2020/2021, in ragione della già CP_3 CP_25 avvenuta erogazione del bonus, la stessa deve intendersi rigettata, posto che, da un lato, dagli storici portafogli depositati da parti ricorrenti in data 25/11/2025 non risultano accreditati gli importi relativi agli aa.ss. 2020/2021; dall'altro lato, parte resistente non ha comunque adempiuto all'onere, su di essa incombente, di fornire adeguata prova di quanto posto a base della propria eccezione. Le domande devono, pertanto, essere accolte;
- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti – alla luce della rinuncia alla domanda relativa all'a.s. 2018/2019 per i ricorrenti suindicati, si rileva quanto segue:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_27 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 4 di 13 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
- la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto,
pagina 5 di 13 non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_26 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_26 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_26
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
pagina 6 di 13 c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_26 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per
pagina 7 di 13 docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre ora esaminare, in particolare, la domanda dei ricorrenti per l'a.s. CP_4
2019/2020, per gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, per gli aa.ss. CP_5 CP_9
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per l'a.s. 2020/2021 e CP_10 [...]
per l'a.s. 2020/2021, nell'ambito dei quali i suindicati docenti hanno CP_21 prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti;
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con
i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività
pagina 8 di 13 didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
pagina 9 di 13 , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_26 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- spostando tali considerazioni al caso di specie, le domande dei docenti rispetto alle annualità indicate appaiono fondate, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno prestato il proprio servizio ed in particolare:
a) la ricorrente , per l'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, dal CP_4
23/10 fino al 6/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
b) la ricorrente , per l'a.s. 2018/2019, con orario settimanale completo, CP_5 dal 6/12 fino al 8/6 e per l'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, dal 18/9 al 6/6 (e quindi per entrambe le annualità, di fatto, fino al termine delle lezioni);
c) la ricorrente per l'a.s. 2019/2020 con orario settimanale completo, CP_9
dal 4/10 fino al 10/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni); per l'a.s.
2020/2021 con 15 ore settimanali, dal 8/10 fino al 30/6; per l'a.s. 2022/2023, con orario settimanale completo, dal 15/9 fino al 30/6;
d) la ricorrente per l'a.s. 2020/2021, con orario settimanale completo, CP_10 dal 19/11 fino al 4/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
e) il ricorrente , per l'a.s. 2020/2021, con orario settimanale CP_21 completo, dal 28/10 fino al 18/6 (e quindi, di fatto, fino al termine delle lezioni);
- tali situazioni di fatto appaiono infatti del tutto sovrapponibili a quelle che avrebbero potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'iniziale conferimento di incarichi annuali;
- tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di
pagina 10 di 13 interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta dai ricorrenti deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta ai ricorrenti a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
pagina 11 di 13 a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- calando le considerazioni che precedono nel caso concreto, tutti i ricorrenti sono oggi dipendenti del convenuto in ruolo e sono pertanto titolari della CP_26 carta in cui è caricata la somma per l'anno scolastico in corso. I ricorrenti domandano, tuttavia, il riconoscimento delle somme riferite agli anni scolastici in cui hanno svolto il proprio servizio in forza di contratti a termine;
- pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali le parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad essi pienamente equiparabili;
- il deve quindi essere condannato all'accredito sulla Carta di cui i CP_26 ricorrenti sono già in possesso delle somme spettanti indicate in dispositivo. Di tale somma le parti ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il all'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e CP_26 la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione a ciascun ricorrente della somma da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_1
pagina 12 di 13 - € 1.000,00 a favore di;
Controparte_2
- € 1.000,00 a favore di;
CP_3
- € 2.000,00 a favore di;
CP_4
- € 2.000,00 a favore di;
CP_5
- € 2.000,00 a favore di CP_6
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_7
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_8
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_9
- € 1.000,00 a favore di;
CP_10
- € 2.000,00 a favore di;
CP_11
- € 1.000,00 a favore di CP_12
- € 1.500,00 a favore di;
Controparte_13
- € 500,00 a favore di;
CP_15
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_16
- € 1.500,00 a favore di;
CP_17
- € 500,00 a favore di;
CP_18
- € 500,00 a favore di Controparte_19
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_20
- € 2.000,00 a favore di;
Controparte_21
- € 500,00 a favore di;
Controparte_22
- € 1.000,00 a favore di;
CP_23
- € 500,00 a favore di;
Controparte_24
- € 1.000,00 a favore di;
Controparte_25
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti CP_26 ricorrenti, che liquida in euro 6.920,36, di cui euro 259,00 per esborsi di c.u., oltre spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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