Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 15124
CASS
Sentenza 28 marzo 2024

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In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 15124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15124
    Data del deposito : 28 marzo 2024

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