CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2025, n. 28909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28909 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RO UL - Presidente - Sent. n. sez. 829/2025 TA ES UP - 27/06/2025 ES TU R.G.N. 13930/2025 RE MA PIERANGELO RI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RO US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO RI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Con sentenza emessa il 18 marzo 2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato PE IU per i reati di omicidio pluriaggravato e di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il giudice di primo grado aveva anche riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e Penale Sent. Sez. 5 Num. 28909 Anno 2025 Presidente: UL RO Relatore: RI PIERANGELO Data Udienza: 27/06/2025 2 quello oggetto della sentenza n. 1258/2008 della Corte di appello di Catanzaro (passata in giudicato il 9 maggio 2009), condannando l’imputato alla pena complessiva di anni nove di reclusione: Con sentenza pronunziata il 4 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 461-bis.1, comma 3, cod. pen. Rappresenta che l’imputato è un collaboratore di giustizia e che, in ragione del contributo da lui fornito alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 461- bis.1, comma 3, cod. pen. I giudici di merito, tuttavia, nel calcolare la pena da irrogare, avrebbero prima bilanciato le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, con un giudizio di equivalenza, poi avrebbero determinato la pena base per il reato più grave (l’omicidio aggravato) in anni ventuno di reclusione e, infine, su tale pena, avrebbero applicato «l’attenuante speciale della collaborazione». Secondo il ricorrente, «tale modus operandi» integrerebbe «una palese violazione dell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.», atteso che la norma in questione imporrebbe al giudice, nei casi in cui riconosca «l’attenuante della collaborazione», di «individuare la pena base nell’ambito della cornice edittale prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., ossia … da dodici a venti anni di reclusione». La parte sostiene che sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza in ordine alle modalità di calcolo della pena, nei casi in cui il bilanciamento delle circostanze coinvolga l’attenuante prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Chiede, pertanto, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per dirimere il suddetto contrasto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Contesta il bilanciamento delle circostanze, effettuato dai giudici di merito in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Il ricorrente, infatti, sostiene che, «qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti». Conseguentemente, 3 anche le attenuanti generiche dovrebbero essere valutate con giudizio di prevalenza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Francesco Provenzano, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. Entrambi i motivi – che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, Panajia, Rv. 269191; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930). Qualora «sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, Iovine, Rv. 270430). Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, non risulta il contrasto dedotto dal ricorrente e, dunque, risulta infondata la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha così determinato la pena: dopo aver individuato nell’omicidio pluriaggravato il reato più grave e aver ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha determinato la pena base in anni ventuno di reclusione;
ha poi applicato l’attenuante della “dissociazione” «nella massima estensione», riducendo la pena ad anni dieci e mesi sei di reclusione;
ha poi aumentato la pena di anni due, per la continuazione con gli altri due reati (e, precisamente, di anni uno per 4 ciascuno dei due), giungendo alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;
infine, per la scelta del rito, ha ridotto la pena ad anni otto e mesi quattro di reclusione. Il calcolo della pena risulta conforme ai principi affermati della giurisprudenza di legittimità, atteso che il giudice di secondo grado, dapprima, ha effettuato il bilanciamento tra le circostanze “non privilegiate” e, successivamente, sul risultato che ne è conseguito, ha applicato l'attenuante della dissociazione (che è sottratta al giudizio di bilanciamento). Con particolare riferimento al secondo motivo, va rilevato che è infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il riconoscimento dell’attenuante della “dissociazione attuosa” comporterebbe anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Occorre al riguardo ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: l'attenuante della “dissociazione attuosa” non è soggetta al giudizio di bilanciamento;
la diminuzione per l’attenuate della “dissociazione attuosa” va calcolata solo dopo avere effettuato il giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze;
l'avvenuto riconoscimento dell’attenuante della “dissociazione attuosa” non produce effetto sul giudizio di bilanciamento delle altre circostanze;
restano immutati i poteri del giudice per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze diverse dalla “dissociazione attuosa”, che deve essere effettuato «secondo gli ordinari canoni normativi» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, Panajia, Rv. 269191, in motivazione). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA IL OS EZ
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO RI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di rigettare il ricorso. 1. Con sentenza emessa il 18 marzo 2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato PE IU per i reati di omicidio pluriaggravato e di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il giudice di primo grado aveva anche riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente processo e Penale Sent. Sez. 5 Num. 28909 Anno 2025 Presidente: UL RO Relatore: RI PIERANGELO Data Udienza: 27/06/2025 2 quello oggetto della sentenza n. 1258/2008 della Corte di appello di Catanzaro (passata in giudicato il 9 maggio 2009), condannando l’imputato alla pena complessiva di anni nove di reclusione: Con sentenza pronunziata il 4 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in anni otto e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 461-bis.1, comma 3, cod. pen. Rappresenta che l’imputato è un collaboratore di giustizia e che, in ragione del contributo da lui fornito alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall’art. 461- bis.1, comma 3, cod. pen. I giudici di merito, tuttavia, nel calcolare la pena da irrogare, avrebbero prima bilanciato le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, con un giudizio di equivalenza, poi avrebbero determinato la pena base per il reato più grave (l’omicidio aggravato) in anni ventuno di reclusione e, infine, su tale pena, avrebbero applicato «l’attenuante speciale della collaborazione». Secondo il ricorrente, «tale modus operandi» integrerebbe «una palese violazione dell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.», atteso che la norma in questione imporrebbe al giudice, nei casi in cui riconosca «l’attenuante della collaborazione», di «individuare la pena base nell’ambito della cornice edittale prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., ossia … da dodici a venti anni di reclusione». La parte sostiene che sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza in ordine alle modalità di calcolo della pena, nei casi in cui il bilanciamento delle circostanze coinvolga l’attenuante prevista dall’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Chiede, pertanto, di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite per dirimere il suddetto contrasto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Contesta il bilanciamento delle circostanze, effettuato dai giudici di merito in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti. Il ricorrente, infatti, sostiene che, «qualora in presenza di circostanze aggravanti si determini la pena sulla base della concessione dell'attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 (dissociazione attuosa), ciò significa che si è stabilita la prevalenza di detta attenuante sulle aggravanti». Conseguentemente, 3 anche le attenuanti generiche dovrebbero essere valutate con giudizio di prevalenza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. Francesco Provenzano, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. 1. Il ricorso deve essere rigettato. Entrambi i motivi – che, essendo strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'attenuante ad effetto speciale della dissociazione, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, Panajia, Rv. 269191; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930). Qualora «sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 6, n. 31983 del 13/04/2017, Iovine, Rv. 270430). Nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, non risulta il contrasto dedotto dal ricorrente e, dunque, risulta infondata la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha così determinato la pena: dopo aver individuato nell’omicidio pluriaggravato il reato più grave e aver ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha determinato la pena base in anni ventuno di reclusione;
ha poi applicato l’attenuante della “dissociazione” «nella massima estensione», riducendo la pena ad anni dieci e mesi sei di reclusione;
ha poi aumentato la pena di anni due, per la continuazione con gli altri due reati (e, precisamente, di anni uno per 4 ciascuno dei due), giungendo alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;
infine, per la scelta del rito, ha ridotto la pena ad anni otto e mesi quattro di reclusione. Il calcolo della pena risulta conforme ai principi affermati della giurisprudenza di legittimità, atteso che il giudice di secondo grado, dapprima, ha effettuato il bilanciamento tra le circostanze “non privilegiate” e, successivamente, sul risultato che ne è conseguito, ha applicato l'attenuante della dissociazione (che è sottratta al giudizio di bilanciamento). Con particolare riferimento al secondo motivo, va rilevato che è infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il riconoscimento dell’attenuante della “dissociazione attuosa” comporterebbe anche la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Occorre al riguardo ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: l'attenuante della “dissociazione attuosa” non è soggetta al giudizio di bilanciamento;
la diminuzione per l’attenuate della “dissociazione attuosa” va calcolata solo dopo avere effettuato il giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze;
l'avvenuto riconoscimento dell’attenuante della “dissociazione attuosa” non produce effetto sul giudizio di bilanciamento delle altre circostanze;
restano immutati i poteri del giudice per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze diverse dalla “dissociazione attuosa”, che deve essere effettuato «secondo gli ordinari canoni normativi» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 1, n. 8740 del 01/12/2016, Panajia, Rv. 269191, in motivazione). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 27 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA IL OS EZ